Avv. Davide Presicce
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Importante pronuncia dell'ABF - Collegio di Roma (n. 3913/15 - seduta del 20.02.2015).
Il fatto. Una Societa', cliente da lungo tempo di una Banca, chiede a quest'ultima informazioni circa il contenuto e la validita' di una fideiussione che un terzo, cliente della Societa' medesima, sta per consegnare a quest'ultima, a garanzia di una fornitura di merci richiestale dal terzo stesso.
L'istituto di credito rassicura la Societa' circa la bonta' della fideiussione: pertanto quest'ultima si decide ad effettuare la fornitura.
La fideiussione si rivela in seguito falsa, quindi la Societa' ricorre all'ABF tramite il sottoscritto Legale, al fine di sentir condannare l'istituto di credito a risarcirle il costo della fornitura, non pagatole dal terzo. La Banca respinge la pretesa risarcitoria, ritenendo di aver dato a mero titolo di cortesia le informazioni sulla presunta fideiussione.
La decisione del Collegio romano. L'ABF non condivide la tesi della Banca: rileva che, anche in mancanza di un espresso mandato alla verifica della veritas della fideiussione ed anche se tale attivita' non rientra tra i servizi offerti dalla medesima Banca alla clientela, tuttavia l'elevata professionalita' della stessa Banca ha ingenerato nella Societa' cliente un legittimo affidamento, relativamente alle informazioni da essa Banca fornite, circa l'esistenza e la validita' della fideiussione.
Pertanto l'ABF condanna la Banca a risarcire la Societa' cliente, seppur in misura del 50% del prezzo della fornitura non pagata dal terzo, in considerazione del fatto che la Societa' stessa non avrebbe dovuto effettuare la fornitura sulla base delle sole informazioni fornitele dalla Banca, in quanto avrebbe potuto svolgere ulteriori indagini sull'affidabilita' del terzo.
Avv. Davide Presicce
Lettomanoppello (PE)
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