Legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuta di trasferirsi presso una sede distaccata dell'azienda. E il fatto che vi sia stato anche un dimensionamento non giustifica il suo rifiuto.
E' quanto afferma la sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 10468/2015 del 21 maggio qui sotto allegata.
Anche i giudici di merito avevano valutato come inadempiente la condotta del lavoratore che aveva rifiutato di prendere servizio presso la sede distaccata.
Secondo la Cassazione, le valutazioni della corte territoriale sono corrette, dato che il lavoratore non poteva "legittimamente rifiutarsi di adempiere l'obbligo di prendere servizio presso il luogo del distacco e rendere la prestazione lavorativa nei termini in cui questa gli era stata richiesta, stante il potere gerarchico del datore di lavoro, la sussistenza a suo carico dell'obbligazione principale di pagamento della retribuzione e, per contro, quella principale del lavoratore di rendere la prestazione lavorativa".
Nel caso di specie lavoratore riteneva che il trasferimento avesse comportato anche una dequalificazione delle sue mansioni ma, spiega la Corte, questo non giustifica il suo rifiuto di rendere la prestazione perché si tratta di una inammissibile forma di autotutela.
Secondo la Cassazione il lavoratore, se avesse inteso far valere i propri diritti avrebbe dovuto farlo agendo in giudizio e non certo rifiutandosi di eseguire la prestazione richiestagli.