Avv. Francesco Pandolfi
ART. 8 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DIRITTO ALLA VITA PRIVATA E FAMILIARE
Quattro sono i precetti indicati nel n. 1 dell'art. 8 in commento: rispetto della vita privata, della vita familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza; l'ingerenza dell'Autorità pubblica è ammessa solo se espressamente prevista dalla legge e per motivi di sicurezza o per la prevenzione di reati.
COME SI PERVIENE ALLA PROTEZIONE GIURIDICA DELLA FAMIGLIA DI FATTO
In occasione di una articolata e delicatissima vicenda, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è pronunciata con la sentenza Paradiso e Campanelli (C.E.D.U. seconda sezione, ricorso n. 25358/12, 27.01.2015).
I ricorrenti, tra le altre cose, hanno sostenuto la violazione dell'art. 8 in quanto lo stato civile italiano ha loro rifiutato di trascrivere il certificato di nascita del piccolo Teodoro, nato in Russia nel 2011 con il sistema della gestazione surrogata presso una clinica specializzata da loro contattata.
In quell'occasione, la madre surrogata aveva acconsentito per iscritto a che il minore fosse registrato come figlio dei due genitori ricorrenti e, successivamente, era stato prodotto dalle locali autorità un certificato di nascita russo, ove i ricorrenti risultavano appunto genitori del minore.
Mentre però il Consolato italiano a Mosca informava il Tribunale dei minori che il fascicolo relativo alla nascita del bambino conteneva purtroppo dati falsi, i ricorrenti venivano prontamente indagati per aver aggirato i limiti all'autorizzazione all'adozione ottenuta nel 2006, che escludeva la possibilità di adozione di un bambino così piccolo.
Tra l'altro, il test del dna aveva rivelato come non vi fosse alcun legame genetico tra il minore e il padre.
Conclusione: il minore "in stato di abbandono" veniva destinato ad una casa famiglia e, per conseguenza, inibito il contatto con i ricorrenti.
Successivamente le Autorità giudiziarie italiane, dichiarando legittimo il rifiuto di trascrivere il certificato di nascita russo falso, ordinavano la produzione di un nuovo certificato con indicazione che il bambino era figlio di ignoti.
Sul fronte opposto il Governo si è opposto praticamente ad ogni recriminazione dei ricorrenti.
IL RAGIONAMENTO DELLA MAGISTRATURA:
La Corte Edu ha ritenuto sussistente la violazione dell'art 8 a danno dei ricorrenti, respingendo varie altre doglianze da costoro rappresentate.
L'art. 8 consacra il diritto alla vita privata e familiare: non illimitatamente però, ma con attenzione a specifiche circostanze che ne possono giustificare una opportuna delimitazione ( pubblica sicurezza, protezione dei diritti e delle libertà altrui, ecc. ).
La funzione concreta di questo principio è relativa all'osservazione del fenomeno sociale della vita privata e familiare, motivo per il quale si può e deve porre attenzione alla nozione di famiglia di fatto.
Basta cioè una relazione, anche potenziale ( che avrebbe potuto svilupparsi se opportunamente protetta e accompagnata ), per determinare la genesi di un legame familiare ad esempio tra padre naturale e un figlio nato fuori dal matrimonio.
IL RISULTATO DEL PREGEVOLE RAGIONAMENTO DELLA CORTE EDU:
La soluzione data al delicato problema è che, pur di fronte alla circostanza della negazione della trascrizione del certificato di nascita russo, i ricorrenti avevano avuto e mantenuto contatti reali con il piccolo, per esempio nei primi mesi di vita del bambino, quel tanto che basta per essersi comportati come veri genitori e, per l'effetto, per meritare una protezione dall'Ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 8.
CONSIDERAZIONI
La Corte Europea ha voluto fare luce su di un principio fondamentale: quando è in gioco il destino di un minore, prevale l'interesse di quest'ultimo rispetto alle limitazioni sancite dal n. 2 dell'art. 8.
Il testo della sentenza in commento (traduzione italiana) è disponibile qui:
giustizia.it/giustizia/it/...SDU1126686
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