Avv. Francesco Pandolfi
COSA SUCCEDE SUL PIANO GIURIDICO QUANDO SI RECIDE IL CORDONE OMBELICALE AFFETTIVO TRA NONNO E NIPOTE?
Possiamo subito dire che tale profondissimo legame non può essere ingiustamente interrotto, considerando che a presidio di questo delicato vincolo gli Ordinamenti devono apprestare norme chiare, giuste e coerenti nonché, all'occorrenza, rimedi giudiziali efficaci.
Sappiamo che l'art. 8 della Convenzione protegge la vita privata e la vita familiare nelle sue più diverse espressioni, riservando solo uno spazio di controllo per l'Autorità pubblica in casi esplicitamente contemplati.
IL DIRITTO DI VISITA DEI NONNI
Verificatasi una lesione dei diritti dei nonni e portata la vicenda all'attenzione della Corte EDU, questa si pronuncia con grande equilibrio nella causa Manuello e Nevi contro Italia (C.E.D.U. seconda sezione, ricorso n. 107/10, 20.01.2015).
E' bene precisare che i nonni paterni ricorrenti in questa causa hanno vissuto, in precedenza, normali contatti con la nipote, frequentandola abitualmente presso l'abitazione che loro stessi hanno acquistato al figlio, il quale vi convive con la moglie e un altro figlio nato da un precedente matrimonio.
Ad un certo punto però si innesca una parabola discendente della relazione di coniugio: la moglie chiede di separarsi e domanda la revoca della potestà genitoriale, quindi una maestra sospetta il padre di abusi (poi rivelatisi infondati) nei confronti della minore, i nonni paterni (dal 2002) non riescono più a vedere la piccola nipote che, nelle more, viene affidata dal Tribunale per i minorenni ai nonni materni.
Quindi, nel 2006, dopo un primo periodo nel quale veniva ripristinato (sulla carta) il diritto di visita dei nonni paterni (diritto nella realtà mai esercitato), una nuova relazione della psicologa proibisce qualsiasi ulteriore contatto tra la minore e i ricorrenti in quanto la bambina, stando a questa perizia, manifestando paura nei confronti del padre finisce per associarli negativamente alla figura paterna.
Segue poi tutto l'iter giudiziario nazionale, fino al rigetto in Cassazione, propugnato senza alcun concreto risultato dai malcapitati nonni paterni.
Sul fronte opposto il Governo ha valorizzato l'opera dei servizi sociali e degli psicologi, affermando che nell'interesse della bambina (e dei nonni ricorrenti) tutto è stato fatto secondo legge.
COSA NE PENSA LA CORTE?
Ebbene, anche in questo caso ha ritenuto sussistente la violazione dell'art 8 a danno dei ricorrenti.
La norma ha lo scopo di premunire le persone contro eventuali ingerenze e abusi dei pubblici poteri, in un'ottica di protezione dei diritti della famiglia e della vita privata.
E' una relazione meritevole di protezione anche quella esistente tra nonni e nipoti; tale relazione, come quella genitoriale, va preservata anche in un lasso di tempo ridotto, proprio per evitare negative conseguenze sul piano affettivo.
LA SOLUZIONE DELLA CORTE EDU: VIOLAZIONE DELL'ART. 8 E DANNO MORALE
Risulta che l'Autorità nazionale non ha adottato ogni necessaria misura per proteggere i diritti fondamentali dei ricorrenti: in buona sostanza è stato impedito per anni il percorso di riavvicinamento con la nipote, omettendo il rispetto del loro diritto di visita riconosciuto nel 2006 dal Tribunale.
Con l'accertamento dell'avvenuta violazione dell'art. 8, la Corte assegna ai nonni un indennizzo per danno morale pari a euro 16.000,00.
CONSIDERAZIONI
Ancora una volta la Corte Europea richiama le Autorità nazionali ad un rigoroso rispetto dei diritti fondamentali consacrati nella Carta.
Per contattare l'avv. Francesco Pandolfi
3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com
blog www.pandolfistudiolegale.it