di Marina Crisafi - Se si dovrà attendere ottobre per non vedere più in bella vista il tagliando assicurativo sul parabrezza della propria auto (leggi "Verso la fine del tagliando rc auto"), per l'attestato di rischio, invece, è già iniziato il conto alla rovescia.
Dal 1° giugno, infatti, il documento che attesta la classe universale di appartenenza dell'assicurato e il numero degli incidenti avuti negli ultimi anni, sarà solo online.
A confermarlo è l'Ivass (l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) in un comunicato emesso nei giorni scorsi (qui sotto allegato), annunciando l'emanazione del regolamento n. 9/2015 recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato di rischio.
Tra circa una settimana, dunque, si concluderà la prima fase del processo che porterà alla c.d. "dematerializzazione" dell'adr, contribuendo a velocizzare le comunicazioni tra i clienti e le compagnie di assicurazione e a prevenire il fenomeno delle frodi e delle falsificazioni.
A partire da tale data, infatti, per tutti i contratti in scadenza dall'1 luglio, il nuovo "attestato dinamico" (in contrapposizione a quello "statico" cartaceo) sarà disponibile soltanto in formato elettronico e non sarà più inviato materialmente agli assicurati ma sarà depositato in una banca dati gestita dall'Ania, sotto il controllo dell'Ivass.
Pertanto, il contraente non dovrà più inviarlo alla compagnia per la stipula della nuova polizza assicurativa, ma sarà la stessa ad accedere alla banca dati e ad acquisirlo direttamente online.
La compagnia "uscente", oltre all'obbligo di depositare l'Adr nella banca dati comune, deve altresì mettere a disposizione del contraente l'attestato sul proprio sito internet (attivando un'apposita area riservata per i clienti), nonché, su richiesta dello stesso, via mail, mediante Whatsapp e altre applicazioni per smartphone o tablet e persino tramite Facebook.
E non solo. Sempre su richiesta del contraente, a differenza di quanto avviene oggi, è prevista la possibilità del rilascio di un duplicato dell'Adr a persona diversa (ad es. al proprietario del veicolo, nel caso in cui sia diverso dal soggetto che ha stipulato la polizza assicurativa).
In ogni caso, per chi ha poca dimestichezza con le nuove tecnologie, la compagnia di assicurazione deve garantire comunque a chi ne fa domanda la stampa cartacea dell'attestato ma non la consegna a domicilio.
Qui il comunicato dell'Ivass