di Roberto Paternicò. Con l'art.140-bis del Codice del Consumo (Decreto legislativo n.206/2005 ) é stata introdotta l'azione di classe per tutelare gli interessi dei consumatori e degli utenti (c.d. class action).
Prima, con la Legge finanziaria 2008, poi con l'art.49 della Legge n.99/2009 ed infine con l'art.6 del decreto legge n.1/2012 viene modificata e disciplinata la materia al fine di tutelare la violazione di identici e/o omogenei diritti di uno o più consumatori od utenti (es.: di natura contrattuale, per il risarcimento da prodotto difettoso, per l'uso di pratiche commerciali scorrette, etc.), da parte di una stessa impresa.
La "class action", quindi, agisce per accertare le relative responsabilità e condannare al risarcimento del danno ovvero alla restituzione in favore degli utenti consumatori. L'azione é garantita ai singoli cittadini-consumatori facenti parte della "classe", anche, mediante associazioni a cui sia stato conferito mandato oppure comitati cui partecipino i legittimati all'azione stessa. Tutti gli altri consumatori possono aderire all'iniziativa perdendo, però, il diritto ad ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale.
Così recita il 2 comma dell'art.140-bis del Codice del Consumo: " L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L'azione tutela: a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile; b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; c) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. ".
Nel 2013 con comunicazione COM(2013)401, la Commissione europea ha invitato tutti gli Stati membri a dotarsi di sistemi nazionali di ricorso collettivo, definendo una serie di principi comuni da rispettare e quindi con la proposte di Legge n.1335 e n.3017 s'intende modificare l'attuale disciplina della c.d."class action".
Ampliare, pertanto, l'azione di classe circoscritta, oggi, ai soli diritti dei consumatori e degli utenti nonché potenziarla verso situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio secondo la tipologia di tutela ottenibile.
Viene spostata la disciplina dell'azione di classe, dal codice del consumo al codice di procedura civile delineando tre distinte fasi della procedura: la decisione sull'ammissibilità dell'azione; la decisione sul merito dell'azione; la liquidazione delle somme dovute agli aderenti.
Viene confermata l'adesione dei portatori di diritti omogenei nella fase iniziale della procedura per cui la sentenza produce effetti, esclusivamente, verso coloro che hanno aderito al processo, ma con la possibilità di adesione all'azione, anche, a seguito della sentenza che accoglie l'azione di classe indicandone i presupposti oggettivi per inserirsi nel procedimento.
Dott.Roberto Paternico'