Il reato di guida in stato di ebbrezza è configurabile quando lo scontrino dell'alcoltest indica volume insufficiente, segno di mancata adeguata espirazione

di Marina Crisafi - Inutile cercare di barare con l'etilometro soffiando leggermente nella speranza che il tasso alcolico rilevato risulti inferiore. È questo in sintesi quanto affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 22363 depositata il 27 maggio scorso, rigettando il ricorso di un uomo condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza dalla Corte d'Appello di Milano.

L'imputato adiva la Cassazione, lamentando innanzitutto l'inattendibilità dei risultati dell'alcoltest per via della distanza di tempo (circa mezz'ora) dal momento dell'intervento degli agenti e l'esecuzione dell'accertamento e, in subordine, che i risultati stessi recavano la dicitura "volume insufficiente".

Ma la quarta sezione penale "smonta" la prima e la seconda doglianza.

Quanto al primo punto, infatti, ricorda la Cassazione che il decorso di un intervallo di tempo tra la condotta incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento, oltre al fatto che il passare del tempo non poteva che costituire "elemento favorevole" per l'imputato, in quanto riduceva il livello di alcol nel sangue.

Quanto al secondo, punto, invece, la dicitura "volume insufficiente" ha specificato la S.C. non va certo ad inficiare l'attendibilità delle prove, in quanto non solo dallo scontrino dell'alcoltest il tasso alcolemico risultava in misura superiore alle previste soglie di punibilità, ma inoltre la dicitura suddetta "in assenza di patologie respiratorie, attesta soltanto la mancata adeguata espirazione da parte dell'imputato". Per cui non risultando nel caso di specie denunciate dal ricorrente patologie respiratorie di alcun genere, ha concluso la Cassazione, ciò significava semplicemente che lo stesso non aveva soffiato abbastanza. 


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