di Marina Crisafi - Non spetta alla Pubblica Amministrazione pagare i danni in seguito ad un sinistro cagionato dallo scontro con un animale selvatico, in quanto non opera una presunzione di colpa ex art. 2052 c.c. ma soltanto le regole generali sull'illecito aquiliano. Per cui spetta al danneggiato dimostrare una specifica responsabilità dell'ente pubblico.
A stabilirlo è una recente sentenza del Tribunale di L'Aquila (n. 79/2015), qui sotto allegata, accogliendo l'appello della regione Abruzzo avverso la sentenza di primo grado che aveva dato ragione al danneggiato.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di Pace di Montorio al Vomano, infatti, che aveva condannato la regione al risarcimento di circa 3mila euro a favore del ricorrente per i danni riportati alla sua vettura in seguito all'urto violento contro un cinghiale che aveva invaso improvvisamente la corsia di marcia, il Tribunale ha ritenuto fondate le doglianze dell'amministrazione appellante.
Riportandosi anche all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. n. 7080/2006; Cass. n. 27673/2008), il giudice abruzzese ha affermato che "il sinistro determinato dallo scontro con animale selvatico non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2052 c.c., trattandosi appunto di animali selvatici per i quali non è configurabile una posizione di custodia o di vigilanza dell'ente pubblico e dunque non opera alcuna presunzione di colpa. Ne consegue che sulla base dei principi generali, spetterà all'attore la prova degli elementi costitutivi dell'illecito, ivi compresa la colpa della pubblica amministrazione".
Per cui la sentenza impugnata va censurata relativamente all'omessa motivazione in ordine alla prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano. Infatti, nella stessa non si fa alcun riferimento a comportamenti colposi della P.A. configurando di fatto "una sorta di responsabilità in re ipsa per il verificarsi del danno". D'altra parte, prosegue la pronuncia del Tribunale, l'attore non ha fornito alcuna prova della negligenza o imprudenza nella vigilanza della P.A. sulla fauna selvatica, ovvero l'omissione di cautele in prossimità della strada, limitandosi meramente "a dedurre l'attraversamento della stessa da parte di un cinghiale". Solo in tal caso, sarebbe spettato alla controparte l'onere di dimostrare la prova liberatoria della propria diligenza o l'esistenza del caso fortuito.
In conclusione, dunque, l'appello è accolto con compensazione delle spese tra le parti, in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente in ordine all'individuazione del soggetto responsabile in caso di danni da fauna selvatica.
Qui la sentenza del Tribunale de L'Aquila n. 79/2015