Ordinanza 11292 del
Con ordinanza n. 11292 del 1° giugno 2015 le Sezioni unite civili della Cassazione hanno risolto un conflitto di giurisdizione tra Tribunale amministrativo e Tribunale ordinario in un caso di azione per danni derivanti da comportamenti lesivi messi in opera da pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni.
Il caso specifico riguarda la vicenda di due turiste russe che nel 2013 erano sbarcate in territorio italiano da un volo atterrato all'aeroporto di Rimini. Nonostante avessero esibito agli ufficiali della polizia di frontiera i documenti attestanti il diritto al soggiorno in Italia (voucher con i biglietti di andata e ritorno, prenotazioni alberghiere e regolare visto rilasciato dall'ambasciata italiana a Mosca) si videro respinte dagli agenti di frontiera e reimbarcate coattivamente sul primo volo in partenza per la Russia. A seguito dei fatti le cittadine russe citarono davanti al giudice civile il Ministero dell'Interno. Il giudice pose un'eccezione di giurisdizione, ritenendo la vicenda di natura amministrativa.
Il caso finiva dinanzi alla suprema corte per il regolamento di giurisdizione.
La Cassazione ha stabilito che gli accadimenti, pur essendosi verificati nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni, sono il frutto di un'iniziativa "abnorme" degli agenti. La questione non presenta di fatto rilevanza amministrativa (il danno causato alla parte lesa non verrebbe infatti invalidato dall'annullamento del provvedimento) ma riguarda comportamenti lesivi messi in atto da rappresentanti della pubblica amministrazione. E' lecito dunque il ricorso al Tribunale ordinario invocato dalla parte lesa.
Le sezioni unite hanno risolto il regolamento di giurisdizione sollevato dal Tribunale di Roma.
Le Sezioni unite spiegano che al Tar vanno le questioni dove ci sia un legame causale diretto con l'illegittimo esercizio del potere pubblico, mentre i generici comportamenti lesivi della Pa spettano ai tribunali ordinari.
Ciò che conta inoltre è la scelta della parte, perchè è possibile che il soggetto danneggiato non interesse all'annullamento dell'atto dell'amministrazione. Oltretutto nella fattispecie il comportamento lesivo non costituisce espressione dell'esercizio di pubblico potere, ma solo un'iniziativa abnorme di due agenti.