Ancora un no della Cassazione alle compensazioni ingiustificate delle spese di lite. Si rischia di trasformare in 'soccombente' la parte vittoriosa

di Marina Crisafi - Il valore esiguo della lite non può giustificare da solo la compensazione delle spese processuali da parte del giudice. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11301 depositata il 1° giugno 2015, specificando che in questo modo la parte vittoriosa, laddove le spese di lite risultino superiori al credito, rischierebbe di subire un danno economico equiparabile sostanzialmente alla soccombenza, con conseguente violazione del diritto di difesa di rango costituzionale nonché della stessa regola generale sulle spese di cui all'art. 91 c.p.c.

Così, il Palazzaccio ha dato fermamente ragione ad un privato che aveva chiesto la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno, limitatamente al capo sulla compensazione delle spese, nonostante l'accoglimento della sua domanda di risarcimento danni nei confronti di un gruppo di compagnie assicuratrici per intese (di cartello) restrittive della concorrenza.

I giudici di piazza Cavour hanno ritenuto la soluzione adottata dal giudice d'appello non rispettosa dell'art. 92 c.p.c. nel testo sostituito dalla l. n. 69/2009. Tale disposizione hanno deciso, infatti, "nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano ‘gravi ed eccezionali ragioni' non la consente certo in base "al carattere ufficioso del rilievo dell'interruzione della prescrizione ed all'esiguità della pretesa creditoria: quanto al primo profilo, perché esso integra un normale esito dell'attività valutativa del giudice; quanto al secondo, perché, specialmente ove l'importo delle spese fosse tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte avesse inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto, si tradurrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa, con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost. se non pure della regola generale dell'art. 91 cpc.".

Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla corte territoriale in diversa composizione, la quale avrà il compito di regolare ex novo il regime delle spese "impregiudicato beninteso qualunque esito dell'applicazione corretta degli artt. 91 e 92 c.p.c.".  


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