Una conferma dal TAR Leccese sulla validità dell'indicazione di quote di riparto del servizio oggetto d'appalto

Avv. Stefania D'Amato

Arriva un'ulteriore conferma da parte del Tribunale Amministrativo Leccese sull'annosa questione relativa alla validità dell'indicazione delle quote di riparto del servizio oggetto di appalto, fra i vari componenti di un raggruppamento di professionisti concorrente, in termini percentuali piuttosto che descrittivi.

Ed invero, il Tar Lecce, con sentenza n. 481/2015, ha ribadito quanto già inequivocabilmente chiarito dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze n. 22 e 26 del 2012, ovvero che l'onere di indicazione delle "parti di servizio", espressamente richiesto a pena di esclusione dall'art. 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), deve essere interpretato alla luce di "un approccio ermeneutico di natura sostanzialistica, nel senso che l'obbligo deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti di servizio, da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese".

Sicché, si conferma l'inattaccabile principio secondo cui, al fine di una corretta verifica circa l'adeguatezza dell'indicazione delle parti di servizio affidate a ciascun professionista, è pienamente legittima un'indicazione espressa in termini esclusivamente percentuali, specie laddove, tenuto conto della natura del servizio oggetto dell'affidamento, si rilevi una sostanziale unitarietà ed omogeneità della prestazione oggetto dell'appalto (nel caso di specie, trattasi di aggiornamento di uno strumento pianificatorio).

Ne deriva la sostanziale superfluità della richiesta di indicazione anche in termini descrittivi, oltre che percentuali, delle "parti" di servizio svolte dai professionisti raggruppati, tanto più ove ciascuno di essi risulti abilitato all'esecuzione dell'intera prestazione.

Avv. Stefania D'Amato - stefania.damato1987@libero.it


Testo della sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1498 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Leonardo Urbani, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Portaluri, Oronzo Marco Calsolaro, con domicilio eletto presso Oronzo Marco Calsolaro in Lecce, Via Imbriani, 36; Enrico Puleo, Massimo Grizzaffi, Massimiliano Di Giovanni, rappresentati e difesi dagli avv. Oronzo Marco Calsolaro, Giorgio Portaluri, con domicilio eletto presso Oronzo Marco Calsolaro in Lecce, Via Imbriani, 36;

contro

Provincia di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. Giuditta Angelastri, Francesca Testi, con domicilio eletto presso Giuditta Angelastri in Lecce, Ufficio Legale c/o Amm.Ne Prov.Le;

nei confronti di

Francesco Karrer, Antonio Alberto Clemente, Elisa Conversano, rappresentati e difesi dagli avv. Alfredo Caggiula, Stefania D'Amato, con domicilio eletto presso Alfredo Caggiula in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9; Claudio Conversano, Massimo Padrone, Lorenzo Conversano, rappresentati e difesi dagli avv. Stefania D'Amato, Alfredo Caggiula, con domicilio eletto presso Alfredo Caggiula in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;

per l'annullamento

- della nota della Provincia di Lecce - Settore ambiente, sviluppo del territorio, programmazione strategica - servizio pianificazione territoriale prot. n. 37805 del 16.5.2014 di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

- dei verbali di gara nn. 1, del 16.5.2013, 2 del 23.5.2013, 3 del 6.6.2013, 4 del 4.7.2013, 5 del 12.7.2013, 6 del 23.7.2013, 7 del 26.7.2013, 8 del 29.7.2013, 9 dell'8.10.2013, 10 del 30.10.2013, 11 del 31.10.2013, 12 del 6.11.2013, 13 dell'8.1.2014, 14 del 27.1.2014 e 15 del 3.2.2014;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, ove occorra, il bando di gara e la nota della Provincia di Lecce prot. n. 55772 del 7.6.2013;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Lecce e di Francesco Karrer e di Claudio Conversano e di Antonio Alberto Clemente e di Massimo Padrone e di Elisa Conversano e di Lorenzo Conversano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori presenti, gli avv.ti M.O. Calsolaro, S. D'Amato e M.G. Capoccia, quest'ultima in sostituzione dell'avv. G. Angelastri.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 16.06.2014, i sig.ri Leonardo Urbani, Enrico Puleo, Massimo Grizzaffi, Massimiliano Di Giovanni invocavano l'annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati lamentando:

violazione e falsa applicazione dell'art.90 del d.lgs. n. 163/96 in combinato disposto con l'art. 53 co. 7, d.lgs. n. 165/2001, l'art. 6. co. 9. l. n. 240/10, l'art. 11 d.p.r. 382 del 31.7.1980, l'art. 32 dello Statuto dell'Università La Sapienza e l'art. 15 del bando di gara, eccesso di potere per carenza di istruttoria, per avere l'Amministrazione disposto l'ammissione alla gara e l'aggiudicazione dell'appalto al RTP Karrer + 5, nonostante il prof. Francesco Karrer, in quanto professore ordinario a tempo pieno inserito nell'elenco speciale ex art. 11 del D.P.R. n. 382/1980, fosse privo dei requisiti abilitanti necessari per partecipare alla gara, poichè privo dell'autorizzazione dell'Università La Sapienza a svolgere l'incarico de quo;

violazione e falsa applicazione dell'art. 90 d.lgs. n. 163/06 in combinato disposto con l'art. 37. co. 4, d.lgs. n. 163/06 e con l'art. 24, co, 8. del bando di gara, eccesso di potere difetto di istruttoria, per non avere l'Amministrazione disposto l'esclusione dalla gara del RTP Karrer +5 citato, nonostante la mancata specifica indicazione, nella domanda di partecipazione alla gara dal medesimo presentata, delle singole "parti" del servizio da rendersi da ciascun professionista componente il RTP, normativamente imposta a pena di esclusione;

violazione e falsa applicazione dell'art. 90, co. 7, d.lgs. n. 163/06 in combinato disposto con l'art. 14. co. 4 e 5 del bando di gara, eccesso di potere per difetto di istruttoria, per avere l'Amministrazione disposto l'ammissione alla gara del RTP Veneto, nonostante la mancata indicazione, da parte del citato costituendo RTP, del nominativo dei professionisti chiamati ad eseguire materialmente le prestazioni oggetto dell'appalto;

violazione e falsa applicazione dell'art. 90, co. 7 d.lgs. 163/06 in combinato disposto con l'art. 253, co. 5, d.p.r. n. 207/10 e con l'art. 14 co. 3 del bando di gara, violazione e falsa applicazione degli arti. 37 e 38 del d.lgs. n, 163,06. in combinato disposto con l'art. 90, lett. g). del d.lgs. n. 163/06 e con l'art. 15 del bando di gara, eccesso di potere per difetto di istruttoria, per avere l'Amministrazione disposto l'ammissione alla gara del RTP Veneto, nonostante i legali rappresentanti delle società componenti il costituendo RTP Veneto si fossero limitati ad indicare il solo nominativo del giovane professionista, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione di Dottore Agronomo e Forestale, senza depositare le dichiarazioni che lo stesso giovane professionista era tenuto a rendere ex art. 38, d.lgs. n. 163/06 nonché ai sensi dell'art.15 della lex specialis che sanziona con l'esclusione tale omissione;

violazione e falsa applicazione dell'art. 90, co. 7, d.lgs. n. 163/06 in combinato disposto con l'art. 253 co. 5, lett. b) del d.p.r. n. 20710 e con l'art. 14, co. 3, del bando di gara, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, per avere l'Amministrazione disposto l'ammissione alla gara del RTP Veneto, nonostante le società componenti il costituendo RTP si fossero limitate a qualificare il giovane professionista alla stregua di un «collaboratore» della società Veneto Progetti Società Cooperativa, senza null'altro specificare, in spregio alla previsione della norma regolamentare che non prevede che tale professionista possa assumere le vesti di mero collaboratore.

Esponeva, in particolare, parte ricorrente di avere partecipato alla procedura aperta per l'affidamento «di incarico professionale per la redazione della variante generale di adeguamento e di aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Lecce», con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indetta dalla Provincia di Lecce con bando pubblicato sulla G.u.r.i. n. 28 del 6.3.2013, all'esito della quale era risultata terza in graduatoria, alle spalle del «R.T.P. Prof. Francesco Karrer +5», risultato primo in graduatoria e dunque aggiudicatario del servizio, e del «R.T.P. Veneto Progetti S.C. + 1», collocatosi al secondo posto.

Si costituivano i controinteressati Francesco Karrer, Antonio Alberto Clemente, Elisa Conversano, Claudio Conversano, Massimo Padrone, Lorenzo Conversano e la Provincia di Lecce invocando il rigetto del ricorso e della spiegata istanza cautelare.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 05.08.2014, i sig.ri Leonardo Urbani, Enrico Puleo, Massimo Grizzaffi, Massimiliano Di Giovanni impugnavano le affermazioni contenute nella memoria e correlativi atti depositati dalla Provincia di Lecce in giudizio, in quanto inammissibile integrazione postuma della motivazione, insistendo per l'annullamento degli atti impugnati e per la concessione dell'invocata tutela cautelare.

Con ordinanza n. 469/2014 dell'11.09.2014 codesto Collegio rigettava l'istanza cautelare e, all'udienza pubblica del 17.12.2014, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Tanto premesso, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

Ed invero, osserva il Collegio quanto al primo motivo di ricorso, come integrato e ulteriormente articolato nei motivi aggiunti, che ai fini della partecipazione alla gara il bando richiede unicamente il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, per la quale è necessaria e sufficiente l'iscrizione alla sezione A del relativo Albo Professionale, e che il prof. Francesco Karrer risulta cessato dal servizio presso l'Università La Sapienza a far data dal 01.11.2012 per pensionamento; orbene, attesa la sussistenza, al tempo della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, del requisito dell'iscrizione alla sezione A del relativo Albo professionale in capo al professore Karrer, quand'anche nella sezione speciale, tutte le doglianze spiegate in ordine all'asserito difetto in capo a quest'ultimo dei requisiti abilitanti necessari per partecipare alla gara e rendersene aggiudicatario risultano destituite di fondamento.

Peraltro l'intervenuto pensionamento, antecedente alla pubblicazione del bando per la procedura in esame (risalente alla G.U.R.I. n. 28 del 06.03.2013) del citato arch. Karrer, priva di fondamento anche le ulteriori censure avanzate dai ricorrenti in punto di mancata autorizzazione di quest'ultimo da parte dell'Università La Sapienza a svolgere l'incarico oggetto della gara, - autorizzazione peraltro necessaria solo una volta intervenuta l'aggiudicazione definitiva e quindi acquisibile dall'Amministrazione anche in un momento successivo rispetto all'apertura delle buste ed alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara -, nonché in punto di iscrizione del medesimo arch. Karrer nella sezione speciale della sezione A dell'Albo Professionale, automaticamente venuta meno a seguito del pensionamento, a prescindere dal concreto aggiornamento dei dati pubblicati nell'Albo medesimo.

Parimenti infondato in fatto e in diritto risulta, altresì, a parere del Collegio, il secondo motivo di ricorso con il quale l'ATI ricorrente contesta l'ammissione alla gara e la definitiva aggiudicazione dell'appalto in favore del RTP primo classificato, a cagione dell'intervenuta specificazione in sede di offerta delle quote di riparto del servizio fra i suoi componenti unicamente in termini percentuali.

Ed invero, come chiarito dalla stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 22/2012, l'onere di indicazione delle "parti di servizio", espressamente richiesto a pena di esclusione dall'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, come richiamato dall'art. 14 della lex di gara, al co. 8, deve essere interpretato alla luce di "un approccio ermeneutico di natura sostanzialistica, nel senso che l'obbligo deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti di servizio, da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese"; adottando, pertanto, un approccio ermeneutico di tipo sostanzialistico, al fine della verifica dell'adeguatezza dell'indicazione delle parti di servizio affidate a ciascun professionista concretamente operata, deve tenersi sempre presente in primis la natura del servizio oggetto dell'affidamento che, nel caso di specie, si caratterizza per la sostanziale unitarietà della prestazione oggetto dell'appalto (come si deduce dalla circostanza che sotto la voce "prestazioni secondarie dell'intervento", non è indicata alcuna ulteriore attività o prestazione di carattere scorporabile rispetto a quella principale di pianificazione) e, conseguentemente, per la superfluità di un'indicazione in termini descrittivi delle "parti" di servizio svolte dai professionisti componenti il raggruppamento, tutti singolarmente ed egualmente abilitati all'esecuzione dell'intera prestazione.

Peraltro, si palesa infondato anche il terzo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente contesta la mancata esclusione del RTP Veneto secondo classificato, con specifico riferimento alla dichiarazione di impegno dei legali rappresentanti delle società "Veneto progetti Società Cooperativa" (capogruppo) e "Tecnicoop Società Cooperativa" (mandante) di costituire in caso di aggiudicazione il raggruppamento temporaneo, in quanto priva della specifica indicazione dei nominativi delle persone fisiche che materialmente avrebbero redatto gli elaborati progettuali del PTCP previsti dal Bando atteso che, nella "Relazione Tecnica Illustrativa" prodotta a corredo dell'offerta tecnica, risultano indicati dettagliatamente tutti i nominativi dei soggetti che avrebbero concretamente costituito il gruppo di lavoro.

Quanto poi al quarto ed al quinto motivo di ricorso, osserva il Collegio che non risulta condivisibile l'assunto di parte ricorrente secondo cui la normativa richiamata ed applicabile nella fattispecie che occupa non consentirebbe la presenza nel RTP del giovane professionista solo nella qualità di "collaboratore"; al riguardo basta richiamare le pronunce dell'AVCP nonché la condivisibile giurisprudenza di merito che ritengono assolutamente sufficiente, al fine di soddisfare le finalità promozionali sottese alla previsione normativa, che il giovane professionista assuma anche solo la veste di "collaboratore" all'interno di un RTP (cfr. AVCP, Parere di Prec. n. 209 del 19.12.2012 ove si afferma che " la legge (Lett. a, comma 5 dell'art. 253 del DPR 207/2010) non richiede che questa presenza- del giovane professionista- assuma la connotazione di una partecipazione in veste di socio dell'RTP , ma è sufficiente che essa si manifesti in un mero rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza"; ed ancora, Parere Prec. N. 158/2012 ove si precisa che "anche la giurisprudenza sostiene che ai fini della valida partecipazione di un R.T.I. a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia prevista la presenza, -del giovane professionista- con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza (..) ma senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali (cfr., in termini, T.A.R. Reggio Calabria cit. ; Cds, sez.V, n.6347 del 24.10.2006)").

Peraltro, la circostanza che il giovane professionista nella specie assuma solo la veste di "collaboratore" e dunque non di controparte contrattuale in senso tecnico dell'Amministrazione, fa si che non sia necessario che il medesimo renda le dichiarazioni ex art. 38 d.lgs 263/06 e, pertanto, determina l'infondatezza anche del quarto motivo di ricorso formulato da parte ricorrente.

Conclusivamente il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, va rigettato.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi, in considerazione della complessità e della natura tecnica dell'oggetto del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente FF

Antonella Lariccia, Referendario, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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