di Marina Crisafi - D'ora in avanti è meglio prestare maggiore attenzione quando si effettua un acquisto online. Basterà un click, infatti, per accettare l'attribuzione di competenza a un giudice diverso da quello previsto per legge, purché la clausola sia accessibile e possa essere salvata o stampata.
Il principio è stato sancito dalla recente sentenza del 21 maggio 2015 della Corte di giustizia europea (causa C-322/14), chiamata a risolvere una controversia tra un acquirente tedesco che aveva comprato online un veicolo elettrico e la società sussidiaria (sempre tedesca ma con casa madre in Belgio) che aveva annullato la vendita.
Il consumatore si era rivolto alla magistratura tedesca per richiedere il trasferimento della proprietà del veicolo contestando la validità della clausola che derogava al foro competente, affidando il tutto al giudice belga, in quanto, com'è noto, essendo la competenza fissata inderogabilmente, la c.d. "riserva di foro" richiede la forma scritta e la sottoscrizione specifica, cosa non avvenuta in quanto l'acquisto era stato perfezionato online.
Ma per la corte lussemburghese, con il clic della procedura di accettazione delle condizioni generali di vendita online, si accetta anche l'inclusa clausola attributiva di competenza, sebbene la stessa non sia stata sottoscritta e la finestra che la mostra non si apra automaticamente al momento della registrazione sul sito o della transazione. Questo perché, ha osservato la Cgue, la clausola che attribuisce la giurisdizione ad altro giudice può essere sia conclusa per iscritto, sia oralmente con conferma scritta ovvero in modo conforme alla prassi stabilita tra i contraenti oppure propria del commercio internazionale.
Inoltre, al fine di favorire la volontà delle parti nella scelta del giudice, è da considerarsi ammessa qualsiasi comunicazione elettronica "che permetta una registrazione durevole della clausola", anche laddove il testo relativo alle condizioni generali di vendita non sia registrato in modo durevole dall'acquirente "prima o dopo che egli abbia contrassegnato la casella che indica l'accettazione delle suddette condizioni".
Per la validità della clausola, in sostanza, basta l'accessibilità della stessa da parte dell'acquirente e la possibilità, per lo stesso, di salvarla e stamparla prima di concludere il contratto, mentre non assume alcun rilievo il fatto che la pagina web che la contiene non si apra automaticamente né quando il cliente si registra sul sito né durante le operazioni di acquisto.
Testo Sentenza Corte Europea 21 maggio 2015 nella causa c-322/14