Non e' detto che l'incapacità di intendere e di volere risulti sempre da un provvedimento giudiziale come nel caso di interdizione o di inabilitazione. Che cosa accade quindi se si stipula un contratto con una persona che è in una condizione di incapacità naturale?
L'incapacità naturale è anche conosciuta come incapacità di fatto ed è quindi quella incapacità di intendere o di volere non giudizialmente accertata e che consiste in una condizione psichica che può derivare da vari fattori anche transitori (come lo stato di ubriachezza). In tale condizione potrebbe trovarsi anche un soggetto normalmente capace nel momento in cui compie un determinato atto o stipula un contratto.
Cosa prevede il codice civile
Per una simile ipotesi occorre fare riferimento innanzitutto all'art. 428 del codice civile (Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere) che sancisce l'annullabilità degli atti e dei contratti a determinate condizioni.
Il primo comma della norma dispone innanzitutto che:
"Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.
Se però si tratta di contratti l'annullamento è possibile entro determinati limiti. Il secondo comma dell'art. 428 dispone infatti che "L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.
In entrambi i casi dunque gli atti o i contratti compiuti dall'incapace naturale, non sono radicalmente nulli, ma annullabili e l'azione si prescrive nel termine di 5 anni come previsto dal terzo comma dell'art. 428.
Il problema, in casi di questo tipo, nasce proprio dal fatto che l'incapace naturale è in una condizione non accertata da un provvedimento giudiziario e quindi il legislatore ha voluto tutelare anche il soggetto che ha contratto con lui che potrebbe aver agito in buona fede.
Queste sono le ragioni per cui sono state diversamente disciplinate le ipotesi in cui è stato compiuto un atto unilaterale (in tal caso l'annullabilità è sempre ammessa se dall'atto può derivare un grave pregiudizio per l'incapace) e le ipotesi in cui è stato stipulato un contratto (in tal caso si può richiedere l'annullamento solo se c'è la malafede dell'altro contraente che era a conoscenza delle condizioni in cui si trovava l'altra parte).
Altre norme del codice civile che disciplinano casi particolari
Per completezza di informazione va anche detto che ci alcuni atti come il testamento, la donazione o il contratto di matrimonio per i quali l'annullamento non richiede particolari requisiti.
A quali norme fare riferimento in questi casi?
L'art. 775 c.c. ad esempio stabilisce che la donazione fatta dall'incapace naturale può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.
L'art. 591 indica poi i casi d'incapacità a disporre per testamento (secondo la norma sono incapaci di testare coloro che non hanno compiuto la maggiore età, gli interdetti per infermità di mente, quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento). In tal caso il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse entro cinque anni da quando è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Da ultimo l'art. 120 del codice civile dispone che "il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio". L'azione però non può essere proposta se vi è stata una coabitazione per un anno da quando il coniuge ha recuperato le sue facoltà mentali.