Avv. Francesco Pandolfi
L'ISTITUTO DELLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO PER I MILITARI E' BASATO SULLA DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA?
La risposta è no.
Se confrontiamo la natura giuridica del rapporto di impiego dei sottoufficiali delle Forze Armate a quella del rapporto di lavoro degli impiegati civili dello Stato, notiamo che la legge pone una netta distinzione delle due tipologie di rapporto, se applicate all'istituto della riammissione in servizio.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2225 del 04 maggio 2015, ci offre l'occasione per cogliere i tratti differenziali tra le due situazioni di impiego.
Ebbene: lo stato giuridico dei sottufficiali delle Forze Armate appartenenti all'Esercito, Marina ed Aeronautica è disciplinato dalla legge n. 599 del 31 luglio 1954, norma che introduce una disciplina speciale vista la peculiarità del rapporto d'impiego dei militari; in questo caso la legge prevede due ipotesi di riammissione, quelle poste dall'art. 31 comma 3 e quella di cui all'art. 47.
DUE CASI DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO PER I SOTTOUFFICIALI
A) la prima fa riferimento alla riacquistata idoneità fisica a seguito di lesioni riportate per causa di servizio, di guerra o comunque riferibili alla guerra,
B) la seconda al richiamo in servizio previo consenso dell'interessato, a carattere temporaneo.
RIAMMISSIONE NELL'IMPIEGO CIVILE
Queste fattispecie differiscono, nella sostanza, rispetto a quella tipizzata dal d.p.r. n. 3 del 10.01.1957, ove si prevede invece solo un principio di carattere generale utile alla riammissione in servizio nel rapporto di pubblico impiego civile, ossia "vacanza del posto e cessazione dal servizio non avvenuta in applicazione di disposizioni transitorie o speciali".
CHE COSA FARE IN CASO DI COLLOCAMENTO IN CONGEDO?
Nel caso si dovesse verificare che il militare venga collocato in congedo per superamento del periodo massimo di aspettativa a fronte dell'ìnfermità fruibile in un quinquennio, chi tra i sottoufficiali volesse domandare la riammissione in servizio non potrà utilizzare l'argomento previsto nell'art. 132 d.p.r. n. 3/57, considerato che questo è diretto a regolamentare solo ed esclusivamente il personale con rapporto di pubblico impiego civile.
Potrebbe pertanto rivelarsi inutile un ricorso avanti i Magistrati amministrativi teso a far valere la norma "civilistica" nell'ambito del rapporto "militare"; anzi il Consiglio di Stato, come del resto già verificatosi nella vicenda esaminata nella sentenza n. 2225/15, ricorderebbe che la questione è ormai sufficientemente chiarita semplicemente focalizzandosi sul concetto chiave: la normativa posta dalla legge n. 599 del 31 luglio 1954 costituisce una disciplina speciale in ragione della indubbia peculiarità del rapporto d'impiego dei militari.
Per evitare quindi di prestare il fianco alla avveduta Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, magari con domande che posso presentarsi infondate e quindi pericolose sul piano delle conseguenze processuali, sarà bene formulare l'istanza basandola sui due criteri normativamente previsti: riacquistata idoneità fisica a seguito di lesioni riportate per causa di servizio, di guerra o comunque riferibili alla guerra, altresì richiamo in servizio previo consenso dell'interessato, a carattere temporaneo.
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