di Temistocle Marasco - La vicenda è piuttosto singolare e riguarda il gestore di un bar ubicato all'interno di uno stadio. In occasione di una partita, il suddetto esercente avrebbe favorito l'ingresso di due tifosi nell'impianto sportivo, spacciandoli per suoi dipendenti.
I tifosi non hanno così pagato il biglietto di ingresso e il Questore li ha sanzionati con il Daspo.
Con lo stesso provvedimento è stato sanzionato anche il barista.
Tuttavia il Daspo punisce una differente tipologia di violazioni e non può essere applicato al caso descritto. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato in una recente sentenza [1].
Il Daspo è un provvedimento con cui viene vietato al tifoso l'accesso agli stadi, eventualmente con l'obbligo di firma in caserma, in giorni e orari precisi. In genere, viene inflitto a coloro che hanno partecipato a episodi di violenza, in occasione di manifestazioni sportive [2].
I casi in cui viene applicato sono stati più recentemente estesi anche al lancio di materiale pericoloso, scavalcamento delle recinzioni e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive [3].
In questa casistica non rientra chi pacificamente entri nell'impianto o si sposti da un settore all'altro degli spazi riservati al pubblico, approfittando di un varco occasionalmente lasciato aperto da altri.
Secondo il Consiglio di Stato, il Questore, nel caso di specie, ha operato una duplice forzatura nell'applicazione del Daspo:
- ha assimilato allo "scavalcamento" o "superamento di una recinzione o separazione" il fatto di chi si introduce nell'impianto sportivo - in modo palese e pacifico, anche se comunque illecito - attraverso l'ingresso riservato al personale di servizio, fingendosi dipendente della struttura;
- ha ulteriormente esteso la sanzione a chi, trovandosi legittimamente all'interno dello stadio, ha favorito l'ingresso abusivo di terze persone.
Il Daspo ha lo scopo di punire i violenti, i facinorosi, coloro che creano disordini e turbative. Tutto ciò, nel caso di specie, non è accaduto. Ragion per cui tale sanzione, secondo il Consiglio di Stato, è inapplicabile.
Temistocle Marasco
[1] Cons. Stato, sent. n. 2572 del 22.05.2015.
[2] L. n. 401/89.
[3] Art. 6 bis, l. n. 401/89.
Testo sentenza del Consiglio di Stato n. 2572 del 22 maggio 2015