di Marina Crisafi - Non basta la presenza del difensore d'ufficio per sanare la nullità determinata dal mancato avviso dell'udienza all'avvocato di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato. I due, infatti, non sono equivalenti e la mancanza del secondo determina un vizio insanabile a nulla rilevando l'effettiva assistenza prestata dal primo. Così si sono espresse le Sezioni Unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 24630 depositata ieri, sanando il contrasto esistente in materia tra i diversi collegi.
Nel caso esaminato, l'intervento del massimo consesso era stato richiesto dalla prima sezione della Cassazione, in un procedimento relativo al reclamo di un detenuto avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino che aveva respinto l'istanza di permesso-premio. Il condannato nominava un legale di fiducia ma il presidente del tribunale designava un difensore d'ufficio, il quale insieme al ricorrente riceveva l'avviso dell'udienza, mentre al difensore e al co-difensore di fiducia non veniva inviata nessuna comunicazione. Il ricorrente allora adiva la Cassazione eccependo la nullità del provvedimento per l'omesso avviso dell'udienza di trattazione del reclamo ai propri difensori. A questo punto la prima sezione rimetteva il ricorso alle Sezioni unite per stabilire se la nullità avesse un carattere intermedio o assoluto.
Le due tesi contrapposte vedevano infatti da una parte i sostenitori di una "nullità intermedia", sanabile con l'accettazione del legale d'ufficio giacché la sua presenza non farebbe ricadere nell'ipotesi di nullità assoluta contenuta nell'art. 179, 1° comma, c.p.p. che riguarda l'"oggettiva assenza" del difensore dell'imputato senza distinguere tra d'ufficio o fiduciario; dall'altra invece, quelli del vizio insanabile. Secondo quest'ultimo orientamento la mancata notifica dell'avviso al difensore di fiducia sarebbe, invece, causa di "nullità assoluta ed insanabile", essendo irrilevante l'intervento del legale d'ufficio, poiché alla parte va garantito il diritto di affidare la propria difesa al professionista che beneficia della sua stima.
Il Supremo consesso non ha dubbi e, prendendo le distanze da una "equivalenza" tra le due figure, sceglie la via della nullità insanabile, affermando che il diritto dell'imputato o del condannato di nominare un avvocato di fiducia che prepari tempestivamente la difesa non può essere surrogato "dalla designazione ex officio da parte del giudice di un altro avvocato".
Per cui, essendo irrilevante l'assistenza effettiva del legale d'ufficio e necessaria e obbligatoria, invece, la partecipazione e la presenza di quello di fiducia, le sezioni unite hanno annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata enunciando il seguente principio di diritto: "l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p.".
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