Nullo il pignoramento depositato presso la casa comunale senza seguire l'iter dettato dall'art. 137 e ss. c.p.c.

Dott.ssa Floriana Baldino - Nuova e rivoluzionaria sentenza emessa dalla Cassazione, la sent. n. 12005/2015 del 10.06.2015, che dà ragione al contribuente e condanna i modi per così dire "atipici" di notificare gli atti di Equitalia.

Premesso che tutti gli atti di Equitalia incidono notevolmente nella sfera degli interessi legittimi, premesso questo si evidenzia come in molte occasioni i contribuenti siano stati destinatari di atti notevolmente incisivi, quali ad esempio un atto di pignoramento, senza nulla sapere di tutto ciò che precedeva.

L'iter che seguiva l'Agente della Riscossione, Equitalia, al fine di notificare gli atti al contribuente, si limitava solo ed esclusivamente a consegnare l'atto alla posta.

La posta poi notificava gli atti seguendo un iter non consono all'importanza che riveste un atto di Equitalia.

Infatti se non trovava nessuno nella residenza si limitava a comunicare, senza formalità alcuna e senza adempimento dei doveri, che l'atto veniva depositato presso la Casa Comunale.

Ebbene ci eravamo già occupati di questa questione in un altro articolo (Notifiche cartelle Equitalia, in caso di irreperibilità relativa? Nulla se non viene rispettato l'iter della notifica con la spedizione della seconda raccomandatama oggi la Cassazione è andata oltre è ha stabilito che il postino o l'ufficiale giudiziario devono tentare, in caso di irreperibilità, di consegnare l'atto nel luogo di lavoro del contribuente. E ciò vale sia che si tratti di lavoratore autonomo che di dipendente.

Questo deve essere fatto ogni volta che il Comune di residenza e quello ove si trova il posto di lavoro del contribuente sia lo stesso.

D'altronde non poteva essere diverso considerando che l'interesse leso è di notevole importanza e deve essere garantito a contribuente l'effettiva conoscenza dell'atto notificato.

In caso contrario verrebbe leso il diritto di difesa del destinatario, il quale non è posto nella condizione di avere conoscenza della cartella, o peggio ancora, del pignoramento in atto, e non potrebbe in alcun modo difendersi o se lo facesse, quando ne viene a conoscenza, la prima cosa che eccepirebbero controparti, ovvero Equitalia, sarebbe la tardività dell'opposizione.

Cassazione Civile, testo sentenza 12005/2015
Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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