di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 11882 del 9 Giugno 2015. Fino a che punto rilevano gli accordi economici assunti dai coniugi nei confronti dei figli in sede di separazione personale? Nel caso di specie il genitore ricorrente ricorre avverso la sentenza di merito che non avrebbe tenuto conto di tali circostanze, avendo proceduto il giudice a porre a carico del coniuge non convivente - a seguito di affidamento condiviso dei minori - senza considerare gli importi già fissati tra ex coniugi da accordo precedente.
"Ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, consentendo al giudice di imporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico da determinarsi sulla base delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza con ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi e dalla valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno dei genitori". Nell'assumere i provvedimenti economici a favore dei minori - essendo l'interesse del minore l'unico rilevante criterio di scelta - il giudice non è vincolato dall'esistenza di eventuali accordi tra ex coniugi, potendo questi ultimi rilevare non tanto sotto il profilo quantitativo quanto delle modalità di versamento delle somme periodiche. Il contributo posto a carico di ciascuno deve essere altresì proporzionale. In definitiva, la realizzazione del pieno interesse dei minori non può essere vanificato dal previo accordo tra i genitori, permanendo in capo al giudice poteri istruttori volti ad accertare in concreto le reali necessità della prole.
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