di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 12024 del 10 Giugno 2015. Quali sono i criteri che l'Agenzia delle Entrate può utilizzare al fine di qualificare fiscalmente un'abitazione? Nel caso di specie i contribuenti ricorrono avverso il provvedimento dell'ex Agenzia del territorio, il quale avrebbe classificato l'immobile in oggetto come signorile sulla base di elementi, per i ricorrenti, inconsistenti.
"L'atto tributario del classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ciascuna di esse in una data categoria e in una data classe, che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi o analoghe e, dunque, nell'attribuzione della rendita". La normativa vigente consentirebbe dunque al dichiarante di attribuire egli stesso la categoria, la classe e la rendita al proprio bene immobile, salvo successivo controllo delle autorità competenti. La Suprema corte rileva altresì come la legge non fissi definizoni univoche delle categorie e delle classi catastali, "sicchè la qualificazione di un'abitazione in termini di signorile, civile, popolare (…) costituisce il portato di un apprezzamento di fatto da riferire a nozioni presenti nell'opinione generale alle quali corrispondono specifiche caratteristiche", mutevoli nel tempo. In definitiva, l'apprezzamento operato dal giudice tributario, attenendo strettamente l'accertamento del fatto, non può essere sindacato in sede di legittimità se non sotto i profili della violazione di legge e/o del difetto di motivazione. In questo caso, la sentenza
impugnata è viziata sotto entrambi i punti di vista, per le ragioni sopra esposte, essendo stata la decisione dell'amministrazione fondata su elementi non previsti dalla legge, circostanza che incide inevitabilmente sulla motivazione del provvedimento. Il ricorso è quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio. Vai al testo della sentenza 12024/2015