Chiarimenti della Corte di Cassazione. Sentenza n. 24831/2015 della quarta Sezione Penale
Lucia Izzo - Automobilista condannato a sei mesi d'arresto e a seimila euro di ammenda dopo aver provocato un grave incidente ed essere risultato positivo al test dell'etilometro effettuato alle forze dell'ordine.
Le dure sanzioni sono evidentemente giustificate dal palese stato di ebbrezza alcolica manifestato dall'uomo, certificato dalla registrazione dell'etilometro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, nonché dall'aggravante dell'incidente stradale provocato in ora notturna.
Il legale rappresentante dell'imputato ha, tuttavia, evidenziato un particolare a suo giudizio essenziale di cui i giudici di merito avrebbero trascurato la rilevanza: tra la prima e la seconda misurazione effettuate con etilometro, rileva uno scarto pari a 70 centigrammi per litro che, secondo il legale, farebbe dubitare dell'attendibilità del risultato dei controlli effettuati sull'automobilista.
La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24831/2015, ha considerato l'obiezione infondata nel caso di specie, poiché la sua teorica configurabilità è smentita dall'assenza in concreto di prove circa il presunto malfunzionamento dell'etilometro, come da ricostruzione avanzata in Appello.
Per i giudici il semplice dato numerico sarebbe insufficiente a provare il malfunzionamento dell'apparecchio e sarebbe decisiva la contestazione che «quella differenza è del tutto compatibile con il processo di metabolizzazione dell'etanolo, in atto nell'organismo in quel contesto temporale», senza neppure trascurare alcune circostanze di palese evidenza registrate dalle forze dell'ordine, come il tono di voce alterato e l'alito vinoso dell'automobilista.
Per la Cassazione quindi sussiste una «differenza, tra prima e seconda misurazione, pari a ben 70 centigrammi per litro: nonostante ciò, non è in discussione il funzionamento dell'etilometro.»
La condanna per l'automobilista alla guida in stato di ebbrezza è dunque definitiva.
Alla condanna emessa sia in primo che in secondo grado si è aggiunta anche la sospensione della patente di guida per un anno e la confisca dell'autovettura di proprietà.
Le dure sanzioni sono evidentemente giustificate dal palese stato di ebbrezza alcolica manifestato dall'uomo, certificato dalla registrazione dell'etilometro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, nonché dall'aggravante dell'incidente stradale provocato in ora notturna.
Il legale rappresentante dell'imputato ha, tuttavia, evidenziato un particolare a suo giudizio essenziale di cui i giudici di merito avrebbero trascurato la rilevanza: tra la prima e la seconda misurazione effettuate con etilometro, rileva uno scarto pari a 70 centigrammi per litro che, secondo il legale, farebbe dubitare dell'attendibilità del risultato dei controlli effettuati sull'automobilista.
La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24831/2015, ha considerato l'obiezione infondata nel caso di specie, poiché la sua teorica configurabilità è smentita dall'assenza in concreto di prove circa il presunto malfunzionamento dell'etilometro, come da ricostruzione avanzata in Appello.
Per i giudici il semplice dato numerico sarebbe insufficiente a provare il malfunzionamento dell'apparecchio e sarebbe decisiva la contestazione che «quella differenza è del tutto compatibile con il processo di metabolizzazione dell'etanolo, in atto nell'organismo in quel contesto temporale», senza neppure trascurare alcune circostanze di palese evidenza registrate dalle forze dell'ordine, come il tono di voce alterato e l'alito vinoso dell'automobilista.
Per la Cassazione quindi sussiste una «differenza, tra prima e seconda misurazione, pari a ben 70 centigrammi per litro: nonostante ciò, non è in discussione il funzionamento dell'etilometro.»
La condanna per l'automobilista alla guida in stato di ebbrezza è dunque definitiva.
Lucia Izzo
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