di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 12241 del 12 Giugno 2015. E' possibile licenziare un dipendente per superamento del periodo di comporto se la malattia deriva da precedente infortunio sul lavoro? Nel caso di specie il licenziato, operaio addetto al controllo d'accesso al porto, impugna il provvedimento affermando che l'infortunio sarebbe avvenuto per colpa del datore di lavoro, il quale non avrebbe adottato le misure necessarie ad impedire incidenti sul luogo di lavoro.
In tema di onere della prova la Suprema corte ricorda che "incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito un danno a causa dell'attività lavorativa svolta l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altra, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno". Nel caso di specie il lavoratore ha omesso di indicare una carenza specifica del datore di lavoro, limitandosi a citare genericamente gli obblighi di cui all'art. 2087 cod. civ.; ha altresì menzionato per analogia la fruizione di tutela Inail, la quale tuttavia opera con criteri differenti rispetto a quelli processuali di risarcimento del danno azionati in questa sede.
L'onere della prova per accedere all'indennità previdenziale è infatti limitato alla mera circostanza dell'infortunio avvenuto sul luogo di lavoro, mentre il risarcimento del danno presuppone l'accertamento della colpa a carico del responsabile. "Invece, in un giudizio risarcitorio proposto nei confronti del datore di lavoro, è indispensabile fornire al giudice e alla controparte tutti gli elementi fattuali necessari affinchè sia apprezzabile". Il ricorso è rigettato. Vai al testo della sentenza 12241/2015