Bando alle dissertazioni accademiche che ci hanno accompagnato in questi mesi dopo l'entrata in vigore del d.l. 12.9.2014, convertito nella l. 162/2014
di Paolo M. Storani - Qual è la novità principale scaturita dall'ennesima... Riformetta a pezzatura della giustizia civile?


Di certo la negoziazione assistita, che si va ad affiancare alla mediaconciliazione introdotta dal Decreto Legislativo n. 28/2010 (tralascio le vicissitudini concernenti la mediazione, a tutti note, con declaratoria d'incostituzionalità e sprezzante reintroduzione ad opera del legislatore).

Servirà a qualcosa la negoziazione assistita di fresco conio?

Probabilmente no, proprio come la mediazione è stata ed è quotidianamente insignificante ed inutile.

Per i negoziati bisogna che la buona volontà sia equamente distribuita.

Attingere alla cooperazione generosa finalizzata alla soluzione binaria della controversia appare indispensabile.

Mentre scriviamo sta naufragando l'atteso Eurogruppo per lo sblocco degli aiuti alla Grecia e la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, è arrivata - nel corso dei negoziati - a trattare Alexis Tsipras e Yanis Varoufakis come ragazzini riottosi.

La Grecia, culla della nostra cultura, pare condannata ad una sorte catastrofica perché colei che dirige il FMI ignora i comuni canoni della dialettica solidale?

Qual è lo scopo vero che si prefigge il legislatore della riforma contenuta nel decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche nella legge n. 162/2014?

Si tratta, nella mente del nomoteta, di rendere l'accesso alla giustizia civile una corsa ad ostacoli che scoraggi in ogni maniera cittadini e ditte italiane, piccole e medie, dall'intraprendere una causa.

Questo è l'unico, assorbente obiettivo che, a mio modesto avviso, si nasconde dietro la riforma.

Nulla di costruttivo, solo un intralcio per scoraggiare l'avvio di nuove cause in un Paese che dichiara la resa proprio come un default giudiziale.

Allora, se forse lunedì prossimo le banche elleniche non riapriranno, perché dovremmo riaprire i nostri Palazzi di Giustizia se chiudiamo le porte in faccia a chi avanza una domanda giudiziale?

L'obiettivo del legislatore del 2014, al pari di quello del 2010, ovviamente non è conforme alla nostra Costituzione, vista dai chi è al potere come un orpello da modificare, considerato che non può farsene direttamente un falò.

E' uno dei frutti avvelenati del neo-liberismo.

Ma con le novità della negoziazione assistita in vigore dal 9 febbraio 2015 - più nolenti che volenti - dobbiamo pur misurarci.

Sinora il dibattito è stato di stampo accademico.

Proviamo, invece, a valutare i problemi che sorgono in concreto con riferimento particolare alla tematica sovrana dei sinistri stradali.

1. Quanti avvocati, anche uno solo?

Teoricamente sì, in pratica minimo due, uno per parte.

In teoria i contendenti potrebbero rivolgersi ad un unico difensore che goda della fiducia condivisa.

Non necessariamente il professionista legale iscritto all'albo tenuto dall'Ordine Avvocati gestisce la vertenza per un "cliente" inteso in senso tradizionale.

Potrebbe definirsi un assistente legale più che un patrocinatore.

In realtà l'avvocato italiano è... chiamato presso i diritti e gli interessi di una parte.

Inoltre, la struttura tipica della procedura di negoziazione assistita contempla l'invio dell'invito formale che deve stimolare la stipula della convenzione di negoziazione, vale a dire dello statuto scritto che contenga le regole del gioco e l'impegno delle parti a dialogare nell'ottica conciliativa.

Ricordiamo che l'invito assolve alla funzione di rimuovere la condizione di improcedibilità della successiva domanda giudiziale.

Il legislatore, a mio sommesso avviso errando, ha inserito la negoziazione assistita dai legali in un meccanismo che, se non fosse stato reso per lo più obbligatorio, sarebbe stato molto più fluido ed accattivante.

Ora è avvertito dai più come una seccatura.

L'avvocato ha il dovere deontologico di informare il cliente, all'atto del conferimento dell'incarico, della possibilità di ricorrere anche in linea facoltativa alla negoziazione assistita, quand'anche non obbligatoria per la materia da azionare.

2. La procedura ha efficacia interruttiva sulla prescrizione?

Sì, ci mancherebbe altro che non costituisse interruzione della prescrizione lo svolgimento della procedura di negoziazione assistita!

3. La procedura è impeditiva della decadenza?

Massì, le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà alla composizione della lite, non certo per profittare del decorso del tempo per poi sollevare eccezioni di decadenza.

4. Quali procedimenti non sono assoggettati alla nuova condizione di procedibilità?

Il catalogo è presto elencato.

In primo luogo, le controversie già assoggettate alla mediaconciliazione obbligatoria ai sensi del d.l. n. 28 del 2010.

Di certo, imporre un duplice step - mediazione e negoziazione assistita - sarebbe stato un gesto di sadismo normativo.

Sono anche esenti dalla obbligatorietà della negoziazione assistita:

Procedure ingiunzionali, opposizione inclusa, accertamenti tecnici preventivi ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata, procedimenti in camera di consiglio, azioni civili esercitate nei processi penali.

5. Qual è la materia più importante e... litigiosa inserita nell'obbligarietà?

Risposta facile facile: il risarcimento del danno da circolazione di veicoli (e di natanti).

La penna schizofrenica del legislatore prima ha sfilato la materia dall'obbligo di mediazione preventiva, poi l'ha assoggettata alla novità della negoziazione assistita.

6. Sono concedibili provvedimenti cautelari ed urgenti senza passare sotto le forche caudine della negoziazione?

Massì, la causa risarcitoria in rca sarà validamente instaurata e trattata con riferimento alla questione della concessione dell'acconto provvisionale, restando non proseguibile per i restanti aspetti.

Ricordiamo che il legislatore ha differenziato i creditori di una somma a qualsiasi titolo dai danneggiati da sinistro stradale, imponendo soltanto a questi ultimi una generalizzata assoggettazione alla negoziazione assistita senza neppure la soglia dei cinquantamila euro prevista per i creditori di una somma


7. Il pagamento di un importo a titolo di indennizzo assicurativo su polizza infortuni a quale disciplina è soggetto?

Alla mediaconciliazione, anche se di ammontare inferiore ad € 50.000,00.

8. La causa di risarcimento del danno cagionato dal medico o dalla struttura sanitaria a quale disciplina sarà assoggettata?

Anche in questo caso alla mediazione conciliativa, che, non si sa il motivo (in tale campo una conciliazione ante causam rasenta l'irrealizzabilità), deve precedere il giudizio contro il medico e/o la struttura sanitaria.

FINE DELLA PRIMA PUNTATA (continua domani...)

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