Ancora una sentenza della Cassazione in materia di azione revocatoria. Nel fondo erano stati conferiti tutti i beni della coppia

Avv. Gabriele Mercanti

Continua inesorabile il crollo nelle Aule di Giustizia dei fondi patrimoniali a fronte delle contestazioni mosse dai creditori dei coniugi.

Come noto la "battaglia" nasce da due opposte esigenze: quella dei coniugi di far fronte ai bisogni della famiglia mediante la destinazione all'uopo di determinati beni e con la conseguente protezione dalle pretese creditorie estranee alla famiglia e quella dei creditori di conservare integre le proprie ragioni rendendo inefficaci gli atti pregiudizievoli delle medesime.

Il caso deciso dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 11862 della Terza Sezione Civile depositata in data 9 giugno 2015 ancora una volta vede contrapposti da un lato i coniugi che avevano costituito un fondo patrimoniale conferendo nello stesso beni facenti parte della comunione legale e dall'altro un creditore il quale sia in primo grado (1) sia in secondo grado (2) si era visto accolta l'azione revocatoria anche in considerazione del fatto che nel fondo medesimo erano stati inseriti tutti i beni della coppia.

Nel giocarsi le ultime carte per impedire la declaratoria di inefficacia, i coniugi ricorrenti hanno affermato altresì che - essendo i beni vincolati assoggettati al regime della comunione legale - l'atto impugnato si sarebbe dovuto qualificare come oneroso e non gratuito: da tale assunto ne sarebbe derivata, a detta dei ricorrenti, l'imprescindibile sussistenza in capo ad entrambi i coniugi del c.d. consilium fraudis (intesa quale situazione di conoscenza del pregiudizio che l'atto è in grado di arrecare al creditore) per poter accogliere l'azione revocatoria.

Tale ricostruzione, tuttavia, non fa breccia nelle solide mura del Palazzaccio, in quanto - si legge nel Provvedimento in commento - che "l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, quando è posto in essere da entrambi i coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901 cod. civ." e che "tale principio, si sottolinea, va confermato anche quando il fondo patrimoniale sia costituito mediante conferimento di beni facenti parte della comunione legale." (3)

Stante l'indiscutibile natura gratuita diventa, allora, per gli Ermellini inutile procedere ad eventuali accertamenti in ordine all'elemento soggettivo in capo al coniuge non debitore. (4)

Avv. Gabriele Mercanti - Foro di Brescia - avv.gabrielemercanti@gmail.com

www.avvocatogabrielemercanti.it

(1) Cfr. Tribunale di Savona - Sez. Distaccata di Albenga (i cui estremi non sono reperibili dalla Sentenza qui in commento).

(2) Cfr. Corte d'Appello di Genova del 13 gennaio 2011.

(3) Cfr. conformi Cass. n. 24.757/2008 e Cass. n. 2.530/2015.

(4) E' implicito, dunque, che i Giudici del S.C. abbiano aderito all'orientamento tale per cui la conoscenza del pregiudizio prescritta dall'art. 2901 n. 1) c.c. debba essere intesa come mera conoscibilità con l'ordinaria diligenza che sarebbe, dunque, in re ipsa sussistente nelle fattispecie gratuite (cfr. in tal senso Cass. n. 2.792/2002).

Cassazione civile testo sentenza n. 11862/2015

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