di Marina Crisafi - È responsabile per diffamazione il portale di news, avente finalità commerciali, che non provvede a filtrare o comunque a rimuovere immediatamente i commenti offensivi e denigratori degli utenti. Pertanto, non commette violazione della libertà di espressione, tutelata e garantita dall'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, lo Stato che, attraverso i propri tribunali, proceda a sanzionare il portale. A stabilirlo è il massimo organo giurisdizionale di Strasburgo, la Grande Chamber della Cedu, nella sentenza n. 64569 depositata ieri (qui sotto allegata), riguardante il caso Delfi contro Estonia.
Chiamata a pronunciarsi per la prima volta su una vicenda riguardante la responsabilità di un sito di notizie a causa dei commenti pubblicati da terzi, la Corte Europea ha respinto il ricorso, confermando la condanna della società estone, gestore del più importante portale di news operante anche in Lituania e Lettonia, per aver dato la possibilità agli utenti di commentare news e articoli senza prevedere alcuna moderazione né la registrazione obbligatoria.
La situazione, che si protraeva sin dal 2005, anno in cui le autorità del luogo avevano già evidenziato la mancanza di un filtro per i "fake" degli utenti, era "degenerata" a partire dal 2009, a seguito del proliferare di commenti offensivi nei confronti di un manager di una società di trasporti, che, nonostante le pressanti richieste, venivano rimossi con grave ritardo, soltanto dopo 6 settimane.
Da qui l'azione giudiziaria culminata con la sanzione pecuniaria di 320 euro, ora confermata dalla Cedu come conforme alla Convenzione europea.
Pur riconoscendo infatti l'importanza del web e le sue caratteristiche ontologiche come l'anonimato, i giudici di Strasburgo, infatti, hanno sottolineato i rischi presentati dalla permanenza e dalla diffusione online di contenuti diffamatori, limitando, però, le proprie valutazioni al caso specifico dei commenti pubblicati all'interno di un portale, come tali facilmente controllabili dal gestore, e non a quelli provenienti da forum esterni e autonomi.
Ad assumere rilievo decisivo, nell'affermazione della responsabilità da parte della Corte, è proprio il controllo esercitato dal gestore, unico peraltro in grado di bloccare o rimuovere i commenti incriminati (non potendo agire in tal senso neanche gli autori degli stessi), che vale ad escludere il ruolo propriamente tecnico di "provider" facendolo assurgere invece a responsabile dei contenuti diffamatori.
Tutti questi fattori concorrono, in definitiva, a legittimare la sanzione senza ritenere in alcun modo violata la protezione accordata dall'art. 10 della Cedu alla libertà d'espressione che non tutela certo la diffusione di messaggi di odio, negazionisti o diffamatori.
Grande Chamber Cedu sentenza n. 64569 /2015