La notifica di un appello non era andata a buon fine perché lo studio dell'avvocato che difendeva la parte appellata si era trasferito.

Affinché la notifica dell'atto di appello sia valida è necessario effettuarla all'indirizzo esatto dello studio professionale del difensore domiciliatario della parte appellata. 


L'intervenuta modifica dell'indirizzo del legale non giustifica la proroga dei termini previsti dall'art. 327 c.p.c poiché è la norma stessa a precisare che il potere di impugnazione si esaurisce decorso il termine (prima annuale, oggi semestrale) dalla pubblicazione della sentenza indipendentemente dalla notificazione.


E' quanto deciso dalla VI sez. Civile della Corte di Cassazione (ordinanza 12360/15) che ha ritenuto non potersi giustificare la rimessione in termini dell'appellante.


Il consesso ha rigettato l'impugnazione proposta ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo di gravame avanzato con cui il ricorrente criticava al giudice d'appello l'aver «ritenuto consumato il diritto d'impugnazione per non essere andata a buon fine la prima notificazione dell'appello».


Il codice prevede un termine cd. breve per impugnare in appello, pari a 30 giorni, decorrenti dalla notifica della sentenza di primo grado che non risulta effettuata nel caso di specie; pertanto, dovendosi applicare il termine cd. ordinario, la notifica sarebbe stata tempestiva se effettuata all'indirizzo corretto entro il suddetto termine.

Neppure può richiamarsi la consolidata giurisprudenza che consente all'appellante, a seguito di notifica non andata a buon fine per mutamento della sede dello studio del procuratore costituito, di chiedere all'ufficiale giudiziario di riprendere il procedimento notificatorio: nel caso di specie il trasferimento d'indirizzo dello studio legale del difensore domiciliatario di parte appellata avveniva nelle more del giudizio di primo grado, dunque parte appellante avrebbe potuto chiaramente desumerlo dalla comparsa conclusionale depositata in tale fase processuale.


Pertanto, essendo l'errore ancor più inescusabile e ingiustificato, la notifica pervenuta ad indirizzo errato è da considerarsi nulla.

Qui di seguito il testo dell'ordinanza.

Corte di Cassazione, testo ordinanza 12360/15

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