Legittimità dell'azione del fornitore uscente di energia elettrica per il recupero dell'intero credito verso il cliente finale moroso, in caso di attivazione dell'indennizzo CMOR.
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Avv. Nicola Traverso - 

1. Il Corrispettivo CMOR e il Sistema Indennitario


Il CMOR è il corrispettivo per morosità delle utenze energia, cioè il corrispettivo eventualmente addebitato dal nuovo fornitore di energia al cliente finale, il quale abbia situazioni di morosità pregressa nei confronti del suo precedente fornitore di energia elettrica, ai sensi della delibera ARG/elt 219/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), cha ha modificato e integrato la delibera ARG/elt 191/09 (specie nel suo All. B) e a sua volta è stata successivamente modificata e integrata dalle Delibera n°99/2012/R/EEL e 195/2012/R/EEL.

A causa di un inadempimento contrattuale nei confronti del precedente fornitore (abbandonato senza aver saldato in tutto o in parte le bollette per consumi e oneri relative agli ultimi 3 mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato), il cliente finale moroso diventa quindi debitore per il pagamento del corrispettivo CMOR nei confronti dell'attuale fornitore.

Il CMOR viene fatturato in bolletta dall'attuale esercente la vendita nella parte relativa agli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia, con la seguente dicitura: "In questa bolletta Le viene addebitato per conto di un Suo precedente venditore il "Corrispettivo CMOR", a titolo di indennizzo, per il mancato pagamento di una o più bollette".

Il CMOR ha dunque natura di indennizzo a favore dell'esercente la vendita uscente. Lo scopo di questo sistema indennitario è di tutelare il vecchio fornitore (che non può più usare lo strumento della sospensione della fornitura) e di evitargli di dover agire giudizialmente per recuperare il suo credito nei confronti del cliente moroso che sia passato ad altro fornitore senza aver prima saldato il suo debito per bollette non pagate al vecchio fornitore (fenomeno del cd. "turismo energetico").

Di seguito una breve sintesi della procedura istituita dalle delibere dell'AEEG.

In caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, l'esercente la vendita uscente può presentare richiesta di indennizzo al Gestore del Sistema Indennitario. Quest'ultimo comunica all'impresa di distribuzione alla quale è connesso il punto di prelievo (POD) di cui è titolare il cliente finale moroso, di applicare il corrispettivo CMOR. Il distributore territoriale opera il versamento alla Cassa del sistema, alimentandone così il gettito. Il corrispettivo CMOR viene quindi fatturato dal distributore territoriale competente nell'ambito della fatturazione del servizio di trasporto al fornitore entrante, che a sua volta lo fattura all'utente finale moroso.

Quindi, mentre l'attivazione della procedura di indennizzo compete all'esercente la vendita uscente (il quale riceve il pagamento del corrispettivo dagli organi del Sistema Indennitario), il CMOR viene addebitato direttamente in bolletta dal (nuovo) fornitore attuale di energia, il quale diviene creditore per tale importo nei confronti del suo cliente, e potrà eventualmente sospendere la fornitura (o recedere dal contratto) in caso di mancato pagamento degli importi indicati in bolletta.

Il sistema indennitario prevede quindi una gestione centralizzata in cui il Gestore (identificato nella società Acquirente Unico SpA con la deliberazione ARG/elt 219/10) riceve la richiesta di indennizzo e provvede alla gestione dei flussi nei confronti di tutti i partecipanti al sistema indennitario il c.d. esercente la vendita uscente, il c.d. esercente la vendita entrante, l'impresa di distribuzione e la Cassa.

Considerata la complessità della procedura e l'introduzione in bolletta di importi non derivanti in via diretta dal rapporto contrattuale con l'attuale fornitore di energia, la delibera AEEG ha previsto determinate condizioni di legittimità che devono essere rispettate nella richiesta e nell'applicazione di questa procedura, con particolare attenzione alla tutela sia del cliente finale sia del fornitore entrante (le condizioni sono indicate dal comma 2.2 dell'Allegato B alla deliberazione 11 dicembre 2009 - ARG/elt 191/09, sostituito dall'Allegato 1 alla ARG/elt 219/10, modificato e integrato dalle deliberazioni 99/2012/R/eel e 195/2012/R/eel).

L'art. 3 dell'Allegato prevede che: "Il valore dell'indennizzo da riconoscere all'esercente la vendita uscente è commisurato, per ciascun credito, alla stima della spesa di 2 (due) mesi di erogazione della fornitura del cliente finale nei cui confronti il credito è maturato. Tale valore comprende altresì l'eventuale valore del corrispettivo CMOR fatturato al cliente finale e non riscosso".

Nel caso in cui il cliente finale provveda a sanare l'intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con l'esercente la vendita uscente, la richiesta di indennizzo viene annullata. In tale ipotesi l'esercente la vendita uscente è tenuto a comunicare al Gestore: a) l'annullamento della richiesta di indennizzo; b) qualora la Cassa abbia già provveduto al versamento dell'indennizzo, di aver riscosso l'indennizzo; c) qualora la Cassa non abbia già provveduto al versamento dell'indennizzo, di non aver riscosso l'indennizzo.

In questi casi, infine, l'esercente la vendita uscente è tenuto a: a) restituire il valore dell'indennizzo al cliente finale; b) comunicare la restituzione al Gestore.

Da ultimo va evidenziato come le recenti delibere (da ultimo, deliberazione 286/2014/E/com) sul tema dell'AEEG abbiano modificato il sistema fin qui descritto in modo da renderlo (per quanto possibile) meno oneroso per gli esercenti la vendita entranti (sia in termini di flussi informativi, sia in termini economici).


2. Il CMOR e il recupero del credito contro il cliente moroso


Delineati in estrema sintesi i presupposti e i caratteri dell'indennizzo CMOR (e del corrispondente corrispettivo CMOR addebitato in bolletta), giova introdurre il tema specifico di questo contributo, e cioè se il fornitore uscente possa legittimamente agire in via giudiziale per il recupero del credito complessivamente vantato verso il cliente finale moroso (passato nel frattempo ad altro fornitore), anche nel caso in cui sia già stata attivata la procedura di indennizzo CMOR.

Va preliminarmente evidenziato che il corrispettivo CMOR è una somma di denaro richiesta a titolo di indennizzo, che nessuna norma riconduce alla natura di acconto sul maggior dovuto (cioè una parte del prezzo). Piuttosto, si tratta di un importo forfettizzato e calcolato su stime di consumo, quindi difficilmente rapportabile in termini percentuali o di frazione rispetto all'intera morosità maturata negli ultimi tre mesi di erogazione (il valore del CMOR è commisurato alla stima della spesa di 2 mesi di erogazione della fornitura del cliente finale nei cui confronti il credito è maturato, compreso l'eventuale CMOR fatturato e non riscosso; teoricamente dovrebbe aggirarsi intorno al 60-80% dell'importo insoluto, ma il risultato dipende dal coefficiente e dal sistema di calcolo utilizzato).

La funzione del CMOR non è dunque quella di garantire al vecchio fornitore una parte del prezzo, bensì di indennizzarlo del pregiudizio subito (a causa del passaggio del cliente finale ad altro operatore senza aver saldato le vecchie bollette) con la corresponsione di una minima somma, evitandogli (se lo ritiene, per ragioni di opportunità e convenienza) di intraprendere azioni legali di recupero del credito.

Inoltre, va osservato che l'indennizzo CMOR non viene pagato all'esercente la vendita uscente dal cliente finale (che infatti trova tale importo conteggiato come "corrispettivo CMOR" nella bolletta che riceve da parte dell'esercente la vendita entrante), bensì dal sistema indennitario della Cassa (che si alimenta attraverso i versamenti previsti dall'AEEG).

Tutto ciò depone a favore di una distinzione netta tra importi dovuti a titolo di CMOR e somme dovute per bollette insolute.

Non è altrettanto chiaro invece chi sia l'effettivo titolare del diritto di credito per il pagamento del corrispettivo CMOR addebitato in bolletta.

Da un lato potrebbe farsi leva sul fatto che tale corrispettivo viene indicato in bolletta nella parte relativa agli oneri diversi dalla fornitura di energia (fornitura effettuata dall'esercente la vendita entrante) e che sia accompagnato dalla dicitura "In questa bolletta Le viene addebitato per conto di un Suo precedente venditore il Corrispettivo CMOR, a titolo di indennizzo, per il mancato pagamento di una o più bollette", dalla quale dicitura parrebbe dedursi: a) che il fornitore entrante richieda il pagamento del CMOR "per conto" del precedente fornitore (che rimarrebbe quindi titolare del diritto di credito per il CMOR); b) che quindi non ci sia modificazione dei soggetti del rapporto.

Dall'altro lato, però, potrebbe affermarsi che il titolare del diritto di credito per il corrispettivo CMOR sia l'esercente la vendita entrante, perché egli (dopo averlo a sua volta pagato al soggetto distributore, che glielo inserisce in fattura) lo addebita al cliente nelle proprie bollette, accanto agli importi per la fornitura di energia. Le delibere dell'AEEG in tema di CMOR avrebbero quindi inciso sul contenuto del rapporto contrattuale originario, al di là della volontà negoziale delle parti, attraverso il trasferimento dell'obbligazione pecuniaria (o quantomeno del relativo rischio connesso all'inadempimento) intercorrente tra cliente finale e venditore uscente verso il venditore entrante, essendo quest'ultimo obbligato a fatturare un indennizzo che attiene ad un rapporto contrattuale estraneo al proprio (in questi termini si è espressa la sentenza n. 683 del 14/03/2013 del TAR Lombardia, che ha in prima istanza annullato la Delibera dell'AEEG n. 219/10).

I soggetti coinvolti nella procedura CMOR ("fornitore uscente VS Sistema Indennitario" per l'indennizzo CMOR; "fornitore entrante VS cliente finale" per il corrispettivo CMOR) sarebbero quindi parzialmente diversi rispetto a quelli dell'originario rapporto obbligatorio tra esercente la vendita uscente e cliente finale moroso. Pare utile richiamare integralmente il passaggio con cui il TAR nella suindicata sentenza descrive la fattispecie risultante dalle Delibere dell'AEEG:

"Orbene, nel caso che stiamo giudicando, l'implicazione giuridica del dispositivo regolatorio è quello di determinare, al di fuori di una qualsivoglia pattuizione negoziale, la riallocazione del rischio contrattuale connaturato all'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria scaturente da un contratto di somministrazione, dalla sfera giuridica del creditore ex contractu (venditore "uscente") a quella di un soggetto terzo (il venditore "entrante"). Quest'ultimo, difatti, per non sopportare l'onere di dover anticipare il corrispettivo dovuto dal cliente moroso (sia pure forfetizzato ad un valore economicamente inferiore) al distributore (e da questi, poi, riversato al "venditore entrante"), correndo il rischio di non riuscire più a ripeterne l'importo, è onerato di recedere dal rapporto contrattuale (diverso da quello in cui è maturata la morosità) intrattenuto in proprio con il soggetto inadempiente. In sostanza, l'atto amministrativo è fonte di un vincolo obbligatorio tra quanti si succedono, nella veste di somministranti, nei contratti di fornitura elettrica di un medesimo cliente, sussumibile alternativamente, a seconda della causa in concreto, nello schema dei negozi di assunzione del debito altrui (delegazione, espromissione, accollo) ovvero di garanzia fideiussoria, con la particolarità di potersi l'assuntore liberare dal debito assunto o garantito (inerente, si ripete, il rapporto di valuta tra venditore uscente e debitore originario) tramite il riconoscimento di una facoltà di sospensione (non riconducibile all'art. 1460 c.c., trattandosi di inadempimento maturato nell'ambito di altro rapporto di utenza) e di un potere di recesso (quale deve configurarsi la disattivazione del punto di prelievo; in alternativa, può pensarsi anche ad una sorte di "rilievo" del fideiussore) dal rapporto di provvista (intercorrente tra venditore entrante e debitore moroso)".

In conclusione su questo specifico punto, può affermarsi che l'adesione all'una piuttosto che all'altra interpretazione non sia così dirimente ai fini della decisione circa la legittimità di un'azione  legale per il recupero dell'intera morosità maturata dal cliente finale nei confronti dell'esercente la vendita uscente (che abbia attivato o ottenuto l'indennizzo CMOR). Ciononostante, non può negarsi che la tesi abbracciata dal TAR Lombardia (in attesa di conoscere la decisione che sul punto prenderà il Consiglio di Stato in sede di impugnazione, dopo che in sede cautelari ha peraltro accolto con ordinanza n. 2595/2013 il ricorso degli appellanti) deponga a favore della legittimità di un'azione promossa dal creditore originario per l'intero credito vantato, senza che a ciò possano ostare l'ottenimento dell'indennizzo CMOR dal sistema indennitario e/o il pagamento del CMOR da parte del cliente finale a favore dell'esercente la vendita entrante.

Infine, da un altro punto di vista, si evidenzia che le delibere dell'AEGG prevedono espressamente una procedura per il rimborso al cliente finale dell'indennizzo già pagato nel caso in cui il cliente finale saldi l'intera morosità pregressa (art. 6. 3 - All. B alla deliberazione 11/12/2009 - ARG/elt 191/09, sostituito dall'All. 1 alla ARG/elt 219/10, modificato e integrato dalle deliberazioni 99/2012/R/eel e 195/2012/R/eel). Ciò significa - per implicito - che il venditore uscente può legittimamente richiedere il pagamento dell'intero suo credito al debitore, fatta salva la successiva restituzione a quest'ultimo dell'indennizzo CMOR (anzi, testualmente, "del valore dell'indennizzo") nel caso in cui il secondo saldi tutta la morosità pregressa e al contempo abbia pagato al fornitore entrante il corrispettivo CMOR. Altrimenti, non avrebbe ragione di esistere la procedura di restituzione del CMOR.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, pare legittima l'azione del precedente fornitore di energia che, pur avendo attivato la procedura di indennizzo CMOR (ed avendolo eventualmente ottenuto), intraprenda azioni legali per recuperare tutto il credito maturato nei confronti del vecchio cliente finale, il quale nel frattempo sia passato ad altro fornitore senza saldare la pregressa morosità.


3. Profili di criticità e rischio


Ciò detto, tuttavia, occorre evidenziare alcuni profili di criticità e di rischio.

Assumendo come ipotesi maggiormente ricorrente quella per cui il venditore uscente agisca in via monitoria, non può escludersi a priori che il debitore - quantomeno a fini strumentali - decida di fare opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per l'intero importo dovuto, eccependo una presunta compensazione e/o un parziale pagamento già avvenuto e/o un indebito arricchimento (sotto forma dell'indennizzo CMOR). Sulla base della normativa esistente e applicabile, si ritiene però che tale opposizione (salvi ovviamente altri eventuali motivi di opposizione fondati e dimostrati) abbia scarse possibilità di avere successo, per tutti i motivi suesposti.

Inoltre, presumendo che gli importi da recuperare siano spesso ricompresi nell'ambito di competenza per valore del Giudice di Pace, dovrà tenersi conto del piccolo (ma concreto) margine di rischio rappresentato da decisioni che facciano leva anche su criteri equitativi e/o di tutela della parte debole del rapporto obbligatorio, in specie se consumatore.

Da ultimo, e soprattutto per crediti di importo modesto, occorre considerare il profilo del rapporto costi/benefici di un'azione di recupero del credito, che potrebbe risultare sfavorevole sia in termini di tempistiche, sia in termini di costi, specie se riferito a esecuzioni mobiliari non supportate da indagini patrimoniali mirate.

Da questo punto di vista, in conclusione, la sempre maggiore articolazione e integrazione di servizi di recupero crediti, servizi di indagini patrimoniali (e risk management) e servizi prettamente legali rende probabile l'ipotesi che le società di vendita di energia elettrica - nonostante l'ottenimento dell'indennizzo CMOR - anziché abbandonare tout court la prospettiva di recuperare i propri crediti per via giudiziale , si orientino verso azioni mirate di recupero del credito, sfruttando i vantaggi delle economie di scala connesse a una credit collection di carattere massivo e le expertise di studi legali specializzati e master legal, eventualmente componendo - a seconda del tipo di credito e di debitore - soluzioni "su misura", che integrino l'azione legale (decreto ingiuntivo o, con le dovute cautele, atto di citazione) con attività stragiudiziali ongoing (solleciti scritti, phone collection, esazione territoriale) e indagini patrimoniali.


Avv. Nicola Traverso

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