Se la procura non agisce tempestivamente per adottare misure coercitive nei confronti di chi ha più volte minacciato di morte una persona, consentendo così che l'intento omicida sia portato a termine, lo Stato deve risarcisce i figli per il danno patrimoniale subito.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13189/15 specificando però che è dovuto solo il danno patrimoniale e non anche quello morale
Erano stati motivi sentimentali quelli che avevano scatenato la furia omicida di un uomo nei confronti di una giovane donna, madre di due figli.
I familiari della vittima (marito e figli) citavano quindi in giudizio lo Stato Italiano spiegando che la procura non aveva adottato tempestive misure di sicurezza per impedire la tragedia nonostante nel corso di una perquisizione fossero state rinvenute lettere in cui l'omicida aveva esplicitamente esternato l'intenzione di compiere quel folle gesto.
In sostanza, se il PM avesse adottato misure coercitive il fatto non si sarebbe verificato.
Già in primo grado lo Stato veniva condannato al risarcimento del danno perché veniva ritenuta inescusabile la mancata adozione di atti di indagine da parte del Sostituto Procuratore.
Solo ai figli però veniva riconosciuto il risarcimento e non anche all'ex coniuge.
La sentenza di condanna veniva confermata in Appello e il caso finiva in Cassazione dove lo Stato esponeva che non si sarebbe potuta considerare grave la condotta della Procura perché gli indizi a carico del futuro omicida non erano gravi e che quindi l'inerzia della Procura non poteva considerarsi colpevole.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso dello Stato evidenziando che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto "che, alla luce degli elementi segnalati dai carabinieri al pm" la pericolosità dell'indagato "potesse e dovesse sospettarsi".
Per questo fu gravemente negligente "il magistrato inquirente che non adottò alcun tipo di provvedimento e non compì alcun tipo di atto".
Per il resto la Cassazione ricorda che la legge 117/88 non consente il ristoro di danni ulteriori rispetto a quelli patrimoniali.
Qui di seguito il testo della sentenza.
Cassazione Civile, testo sentenza 13189/2015