di Lucia Izzo - Anche le multe sono soggette ad una "scadenza" ossia ad un termine di prescrizione, entro il quale deve essere avanzata richiesta formale di pagamento da parte del creditore.
- Prescrizione multe: la disciplina
- Il termine di prescrizione
- Contestazione immediata
- Multa non notificata
- La prescrizione della cartella
Prescrizione multe: la disciplina
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A norma dell'art. 209 del Codice della strada "la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689", norma che specifica che il diritto alla riscossione delle multe "si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".
Il termine di prescrizione
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Il termine inizia a decorrere dal giorno in cui è commessa l'infrazione e viene interrotto ogni qual volta venga notificata una richiesta di pagamento, anche attraverso una semplice raccomandata, come ad esempio in caso di notifica del verbale o della cartella esattoriale. In queste situazioni il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere nuovamente nella sua interezza.
Le novità sulle cartelle esattoriali
La Legge finanziaria del 2008 ha integrato la normativa in tema di prescrizione delle multe affermando che "a decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo".
La norma, la cui portata è limitata alle sole somme di spettanza comunale, non incide sul termine di prescrizione delle multe che resta di 5 anni, ma impone un onere di notificazione della cartella esattoriale emessa dal concessionario incaricato dal Comune.
Contestazione immediata
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Di norma la multa viene contestata immediatamente, ma il Codice della strada prevede situazioni in cui la contestazione immediata non è necessaria, precisando che "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale (...) deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore" o ad altri soggetti previsti dallo stesso codice all'art. 196.
Multa non notificata
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Se la multa non è regolarmente notificata, l'obbligo di pagarla si estingue, ma se la procedura è si è svolta correttamente e non sopraggiunge il pagamento della sanzione, il comune potrà proporre ulteriori atti di ingiunzione al pagamento e incaricare un agente di riscossione per le relative somme.
La prescrizione della cartella
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La modifica del 2008 si limita a precisare che il termine di prescrizione, non delle sanzioni amministrative, ma della cartella esattoriale del concessionario del servizio di riscossione incaricato dal comune ammonta a due anni decorrenti dall'avvenuta consegna del ruolo da parte dell'Ente titolare del credito.
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