Avv. Gabriele Mercanti
Nel nostro Ordinamento vige la regola generale tale per cui ogni diritto si estingue per prescrizione ove il titolare non lo eserciti nel lasso temporale stabilito caso per caso dalla Legge. (1)
Il sistema del Codice Civile prevede da un lato un termine generale decennale di prescrizione, valevole - quindi - in assenza di diversa disposizione di Legge, e dall'altro una serie di ipotesi particolari nelle quali il termine è, invece, abbreviato.
Tra i casi speciali si ha quello previsto dall'art. 2956 n. 2) del Codice Civile che fissa in anni tre la prescrizione del credito del professionista per il compenso inerente all'opera prestata.
Ed è proprio su questa norma che si è instaurato un contenzioso tra un cliente ed una società specializzata nella tenuta di scritture contabili.
Ottenuto, infatti, un Decreto Ingiuntivo per il pagamento delle spettanze, la società si vedeva proporre dal Cliente opposizione in giudizio fondata - tra l'altro - sull'asserita prescrizione del credito per essere lo stesso stato esercitato oltre il termine triennale di cui si è detto. (2)
In primo grado l'eccezione veniva accolta dal Tribunale di Perugia (3), mentre in seconda battuta la Corte d'Appello (4) la riteneva infondata.
Essenza della questione a quel punto finita avanti agli Ermellini era fondamentalmente la seguente: dato che la norma di cui all'art. 2956 n. 2) del Codice Civile fa espresso riferimento alla figura del "professionista", può il termine prescrizionale triennale in detta norma contenuta valere anche nel caso in cui la prestazione - nello specifico la tenuta di dati contabili - sia stata effettuata non da una persona fisica bensì da una società? (5)
Il tema è particolarmente interessante non solo da un punto di vista squisitamente tecnico-giuridico, ma anche in una visione di più ampia politica legislativa dato che ormai da qualche anno è sempre vivo, ancorchè - a parere della scrivente - spesso cavalcato da beceri arruffapopoli, il dibattito sul ruolo delle professioni nel nostro paese.
E l'importanza di cui si è detto è testimoniata dalla rimessione della questione da parte della Seconda Sezione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rimessione puntualmente avvenuta.
Che il tema fosse "caldo" è ulteriormente comprovato dal fatto che nell'Ordinanza di rimessione, ancorchè si trattasse di fatti di causa risalenti ai primi anni 90' e - dunque - in un contesto normativo radicalmente diverso da quello attuale, le Sezioni Unite venivano invitate a riflettere "sui margini in cui la nuova figura di professionista - siccome destinata a connotarsi anche in forma societaria sia per le professioni protette sia per le professioni non protette - si riverberi sulla nozione di professionista di cui all'art. 2956 n. 2 c.c.".
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza numero 13144 depositata il 25 giugno 2015 sposano l'unica tesi logicamente possibile: il contratto d'opera professionale è riservato alle persone fisiche in quanto "caratterizzato dalla personalità della prestazione".
Da questo sacrosanto presupposto ne è conseguita - fatalmente - la ritenuta non applicabilità del termine prescrizionale triennale al casus belli proprio per il fatto che l'attività svolta da una società non potrà mai essere definibile come una prestazione professionale: è stato, quindi, confermato il rigetto dell'eccezione di maturata prescrizione del diritto di credito fatto valere.
Avv. Gabriele Mercanti - Foro di Brescia - avv.gabrielemercanti@gmail.com
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(1) Detta regola generale subisce alcune eccezioni nei casi in cui a determinati diritti non viene collegato un termine di esercizio come ad esempio quello di proprietà.
(2) Non è dato sapere dal testo della Sentenza in commento quali fossero i fatti sui quali l'eccezione di prescrizione si sarebbe fondata.
(3) Cfr. Tribunale di Perugia in data 01.12.2003.
(4) Cfr. Corte d'Appello di Perugia n. 411/2008.
(5) Da un'angolazione simile si può ricordare Cass. n. 5.002/2002 la quale aveva escluso la natura privilegiata del credito ex art. 2751 bis n. 2) c.c. per il caso di creditore persona giuridica.