di Valeria Zeppilli - Con la recente sentenza n. 26565/2015 (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di responsabilità medica, accogliendo il ricorso avanzato da un dottore, primario all'interno di una struttura ospedaliera, che era stato accusato di aver causato il decesso di un paziente omettendo di effettuare un intervento chirurgico d'urgenza.
In primo grado, in realtà, il G.u.p. aveva prosciolto il medico con la formula "perché il fatto con costituisce reato" ma lo aveva fatto ritenendo che comunque, nel caso di specie, dovesse ravvisarsi un'ipotesi di colpa del medico, seppur lieve.
Il ragionamento, però, non aveva convinto il ricorrente.
Il giudice del merito, infatti, aveva argomentato le proprie conclusioni avvalendosi di un quadro probatorio non univoco e asserendo che l'imputato non aveva violato alcuna regola cautelare, in quanto l'evento che aveva comportato il decesso era stato scoperto solo in sede di autopsia.
Proprio rilevando la contraddittorietà della pronuncia del merito e del quadro probatorio, il ricorrente ha impugnato la sentenza emessa nei suoi confronti, chiedendone la riforma.
E così la Cassazione ha fatto, annullando con rinvio la pronuncia del giudice del merito.
L'occasione è stata sfruttata dalla Corte per precisare che quando le valutazioni degli esperti non siano valse a dipingere un contributo informativo adeguato, il compito del giudice non consiste nel giudicare la maggiore attendibilità di una perizia sull'altra, bensì nel decidere se gli elementi alla base dell'accusa possano sostenerla anche in giudizio.
Un quadro probatorio contraddittorio, insomma, non è sufficiente, di per sé, a giustificare una pronuncia di non luogo a procedere.
Cassazione, sentenza n. 26565/2015