La velocità; attendibilità dell'accertamento.
di Raffaele Vairo
Sommario: Premessa. - 1. Velocità. -1.1. Velocità inadeguata. - 1.2. Limiti di velocità. - 1.3. Rilevazione. - 1.4. La legittimità delle rilevazioni tramite apparecchiature elettroniche. - 1.5. L'attendibilità delle rilevazioni eseguite dalle apparecchiature. - 2. Taratura periodica: l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione; - 2.1. Taratura periodica: la Corte Costituzionale detta le regole.
Premessa
Finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato e poste dall'ordinamento giuridico sono la sicurezza e la salute delle persone, tra cui rientra, per espressa disposizione dell'art. 1 del codice della strada, la sicurezza delle persone nella circolazione stradale. L'esigenza della sicurezza delle persone è tale che l'art. 140 del codice della strada detta norme volte a prevenire ed eventualmente a sanzionare comportamenti che possano compromettere la sicurezza della circolazione:
"1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono".
Il significato delle norme contenute negli articoli 1 e 140 del codice della strada è il seguente: ai fini dell'attribuzione della responsabilità a carico di un conducente coinvolto in un sinistro stradale non è necessaria la violazione di una specifica norma del codice della strada, essendo sufficiente l'inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza.
Le regole di generale prudenza, perizia e diligenza rappresentano modelli di comportamento in tutte le situazioni; nella circolazione stradale, poi, la loro stretta osservanza è anche giustificata dalle gravi conseguenze che possono prodursi nell'ipotesi di guida scriteriata. Tali regole valgono in tutte le strade, anche in quelle private aperte al pubblico transito.
Poiché nella disciplina del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, costituisce strada l'area ad uso pubblico destinata al transito di veicoli, pedoni e animali, e quindi il suolo concretamente utilizzato quale componente del sistema viario, non essendo indispensabile la sua inclusione nel demanio stradale ovvero il suo assoggettamento a diritto di passaggio della collettività, allorquando manchi un assetto giuridico in sè idoneo a determinare la destinazione al transito pubblico, come nel caso di un terreno di proprietà privata, perché possa configurarsi una strada e possano trovare applicazione le disposizioni del codice della strada che regolamentano la circolazione e la sosta, è necessario che venga accertata una situazione di fatto divergente da quella normalmente propria del bene privato, con effettivo godimento di esso da parte della generalità degli utenti del sistema viario. Ai fini di tale accertamento, l'assenza di impedimenti all'ingresso di terzi non è sufficiente a trasformare il fondo di proprietà privata in una parte del complesso sistema viario pubblico (Cass. civ. n. 1694/2005).
Le osservazioni formulate fin qui inducono a non confidare troppo nella previsione del rispetto delle norme sulla circolazione da parte degli altri utenti della strada (cosiddetto principio dell'affidamento). Se, infatti, nel diritto penale, è sancito che nessuno può essere ritenuto responsabile dei comportamenti altrui, nel diritto sulla circolazione stradale vi è l'obbligo di impedire l'evento colposo altrui con l'adozione di contromisure a fronte di comportamenti imprudenti degli altri utenti. Per convincersene è sufficiente considerare l'ipotesi della norma che impone di tenere una distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede, dettata al fine di evitare che da un arresto improvviso, anche se ingiustificato, possa aversi un tamponamento.
In tema di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, costituisce di per sè condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alla prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili. (In applicazione del principio, si è ritenuto che il conducente avente diritto di precedenza, nonostante ciò, conservi, nell'approssimarsi ad intersezioni ove possano sopraggiungere altri veicoli, l'obbligo di tenere una condotta adeguatamente prudente, e non può, pertanto, limitarsi ad invocare il comportamento imprudente del conducente sfavorito dal diritto di precedenza, se ordinariamente prevedibile) (Cass. pen. n. 32202/2010)
La circolazione stradale è, dunque, un'attività lecita che impone ad ogni utente l'adozione di una particolare attenzione, come del resto prescrivono gli articoli 1 e 140 del codice della strada.
1. Velocità
Una delle più frequenti cause di turbativa della circolazione stradale è l'eccessiva velocità, considerata dal codice della strada sia come velocità inadeguata rispetto alle caratteristiche, allo stato e al carico del veicolo, nonché alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico, sia in ordine ai limiti di velocità imposti dall'Ente proprietario della strada.
1.1. Velocità inadeguata
L'art. 141 del codice della strada detta norme di comportamento ritenute fondamentali per una corretta circolazione stradale e, soprattutto, volte ad evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e a garantire una circolazione ordinata. A tal fine impone di contenere la velocità nei limiti dell'adeguatezza a prescindere dal limite massimo indicato dalla segnaletica.
L'ampiezza della norma consente agli organi accertatori una valutazione ampiamente discrezionale, per cui l'accertamento della violazione richiede motivazioni puntuali che non possono limitarsi ad una mera elencazione degli elementi (stato del carico, stato del veicolo, caratteristiche e condizioni del traffico) indicati nell'articolo in commento.
L'indeterminatezza della norma non esonera affatto gli organi accertatori dalla puntuale formulazione delle motivazioni dell'accertamento che, anzi, impongono un obbligo maggiore di motivazione.
In ciò ci è di aiuto la Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale l'apprezzamento della velocità in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o no considerarsi eccessiva può basarsi, oltre che in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, anche sulle circostanze di fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada (Cass. civ. n. 6559/2013).
Comunque, il conducente deve moderare la velocità nei casi indicati dal comma 3 dell'art. 141:
1) nei tratti di strada a visibilità limitata (curve, intersezioni): dal tenore della norma è evidente che il conducente deve sempre limitare la velocità tutte le volte in cui la visibilità della strada antistante sia ridotta, in modo da essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
2) nei tratti di strada in prossimità di scuole o di luoghi frequentati da fanciulli (scuole di danza, palestre, piscine, scuole materne): la norma prescrive di moderare la velocità in prossimita di scuole o di luoghi frequentati da fanciulli al fine di evitare incidenti causati da attraversamenti improvvisi, ma prevedibili, degli scolari o dei fanciulli che frequentano i suddetti tratti di strada; l'obbligo deve essere segnalato da apposito segnale (art. 94 regolamento);
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nelle forti discese con pendenza superiore al 10%, anche in assenza di apposito segnale;
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nei passaggi stretti o ingombrati: la velocità deve essere particolarmente moderata anche in assenza di apposito segnale;
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nelle ore notturne: i conducenti devono moderare la velocità tenendo conto anche della presenza o meno della pubblica illuminazione;
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nei casi di insufficiente visibilità per cause naturali (condizioni atmosferiche: foschie, pioggia, nebbia);
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negli attraversamenti di abitati o di strade fiancheggiate da edifici: la prudenza richiesta si fonda evidentemente sulla possibilità della presenza di pedoni di ogni età,
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in prossimità di intersezioni (i cosiddetti incroci): l'obbligo di moderare la velocità sorge in prossimità dell'intersezione anche in capo al conducente che viaggia sulla strada prioritaria.
In ogni caso, non è sufficiente che il provvedimento sanzionatorio richiami genericamente, nella motivazione, taluna delle circostanze sopra specificate, ma occorre che faccia riferimento alla inadeguatezza della condotta di guida desunta dalla difficoltà di fermata del mezzo negli incroci, dalla necessità di brusche frenate per aderire all'ordine di fermata degli agenti, dagli sbandamenti del veicolo interessato e, nei casi di incidente, dagli effetti provocati dall'urto dei veicoli. In ogni caso, secondo la Cassazione, incombe sull'amministrazione l'onere di "dimostrare il rapporto di inadeguatezza della velocità con l'indicazione delle circostanze di fatto che in concreto denotino l'omessa moderazione della velocità in relazione alle esigenze della circolazione" (Cass. civ. n. 20173/2004; Cass. civ. n. 6621/1997), statuendo che "ove l'Amministrazione non dimostri compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito, il giudice deve accogliere l'opposizione ex art. 23, comma 12, legge 689/81" (cfr. Cass. civ. n. 13264/2014; Cass. civ. n. 5095/1999; Cass. civ. n. 5277/2007).
La pericolosità della condotta di guida prevista dall'art. 141 CdS deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura.
Ai fini della valutazione della condotta del guidatore di un autoveicolo il dato concernente la velocità va rapportato non già ai valori numerici in astratto, bensì alla situazione contingente di tempo e di luogo sicché correttamente il giudice del merito, in assenza di altre risultanze probatorie desume l'omessa osservanza dell'obbligo di tenere una velocità particolarmente moderata in condizioni di insufficiente visibilità per nebbia, foschia o altra causa dalle conseguenze del sinistro, quali la natura e l'entità delle avarie riportate dai veicoli, nonché delle lesioni patite dalle persone coinvolte nel sinistro medesimo (Cass. civ. n. 6621/1997).
Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada (Cass. civ. n. 20173/2004).
La pericolosità della condotta di guida prevista dall'art. 141 c. strad. deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura; pertanto, la relativa valutazione costituisce il portato di un giudizio dei verbalizzanti che implica un'attività di elaborazione da parte degli stessi, i quali devono rilevare i fatti in accadimento e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità. Ne consegue che detta valutazione è priva dell'efficacia probatoria privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c. e la sua contestazione nel giudizio di opposizione non richiede la proposizione della querela di falso (Cass. civ. n. 15108/2010).
Nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi (Cass. civ. n. 5277/2007).
Altre circostanze che possono suggerire una certa cautela riguardano lo stato del veicolo (esempi: lo stato dei pneumatici e dei freni, la massa del veicolo), le condizioni atmosferiche e ogni altra circostanza che, secondo la comune esperienza, può essere rilevante ai fini della scelta della velocità.
Resta, comunque, la regola che il conducente: a) deve essere sempre in grado di conservare il controllo del veicolo; b) deve essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Ai sensi dell'art. 342 del Regolamento l'obbligo di limitare la velocità inizia dal momento in cui sia possibile percepire l'esistenza di un pericolo e, comunque, in presenza di un segnale di prescrizione o di pericolo.
Le norme sulla circolazione stradale, al fine di evitare incidenti o, comunque, turbative alla circolazione, tendono a richiamare l'attenzione degli utenti della strada sulla prudenza da adottare durante la guida, con la conseguenza dell'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e, in altri termini, di fronteggiare anche le altrui imprudenze che siano normalmente prevedibili o una qualsiasi turbativa di traffico che possa improvvisamente intralciare la circolazione (Cass. pen. n. 48439/2012; Cass. pen. n. 20965/2013).
La ratio dell'art. 141 del vigente codice della strada - che impone di moderare la velocità in presenza di curve o nei tratti di strada a visibilità limitata - deve essere ravvisata nella finalità di assicurare il controllo del veicolo da parte del conducente in qualsiasi circostanza attinente alla conformazione o condizione della strada in modo tale da scongiurare pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose (Cass. civ. n. 27501/2009).
In conclusione, secondo la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. penale n. 1825/2015), l'adeguatezza è un concetto elastico con cui si identifica quella velocità che in un determinato contesto consente che la circolazione avvenga in condizioni di sicurezza per il conducente e per gli utenti della strada e, comunque, non può essere espressa in precisi termini numerici.
1.2. Limiti di velocità
Dei limiti di velocità si occupa l'art. 142 del CdS il quale dispone:
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 41,00 a Euro 169,00.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 169 a Euro 679.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531 a euro 2.125. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 828 a euro 3.313. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 100,00.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all' articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179 , per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e' la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui e' stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonche' al potenziamento delle attivita' di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilita' interno.
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e' ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.
La velocità è una delle cause più frequenti degli incidenti stradali, per cui appare corretto che il legislatore, al fine di garantire quanto più possibile la sicurezza della circolazione e la tutela della vita umana, se ne occupi con particolare attenzione, ponendo limiti rapportati al tipo di strada e di veicolo circolante.
L'art. 142, dunque, stabilisce precisi criteri per fissare i limiti di velocità:
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limiti imposti per categoria di strada;
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limiti imposti per categoria di automezzi.
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limiti imposti per categoria di strada
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per le autostrade il limite massimo è di 130 Km/h, che può essere elevato a 150 Km/h nelle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media (tutor) di percorrenza su tratti determinati, che presentino idonee caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempre che lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio; in caso di precipitazioni atmosferiche, il limite massimo è fissato in 110 Km/h,
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per le strade extraurbane principali il limite è di 110 Km/h;
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per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali il limite è di 90 Km/h;
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pe le strade nei centri abitati il limite è di 50 Km/h, elevabile sino a 70 Km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, comunque sempre previa installazione di apposito segnale.
Limiti diversi possono essere stabiliti dagli enti proprietari delle strade, sempre previa installazione del relativo segnale.
Della definizione e classificazione delle strade si occupa l'art. 2 del codice della strada.
L'obbligo di non superare il limite di velocità di cinquanta chilometri all'ora prescinde dalla apposizione di cartelli indicatori di qualsiasi specie quando l'esistenza dell'abitato risulti evidente (Cass. pen. n. 6646/1980).
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limiti imposti per categorie di veicoli
I limiti e le categorie di veicoli sono indicati nel comma 3 dell'art. 142 a cui si rinvia.
Va ricordato che il rispetto dei limiti suddetti non è sempre sufficiente per garantire la sicurezza della circolazione, dovendosi tener conto anche delle norme di cui all'art. 141 in ordine alla velocità adeguata. E, comunque, gli utenti della strada devono sempre tenere una condotta di guida ispirata a prudenza e diligenza, non confidando nel fatto che gli altri utenti si attengano alle prescrizioni sulla circolazione.
In tema di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, costituisce di per sè condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alla prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili. (In applicazione del principio, si è ritenuto che il conducente avente diritto di precedenza, nonostante ciò, conservi, nell'approssimarsi ad intersezioni ove possano sopraggiungere altri veicoli, l'obbligo di tenere una condotta adeguatamente prudente, e non può, pertanto, limitarsi ad invocare il comportamento imprudente del conducente sfavorito dal diritto di precedenza, se ordinariamente prevedibile) (Cass. pen. n. 32202/2010).
1.3. Rilevazione
Le violazioni sono rilevate con apparecchiature ritenute idonee allo scopo.
Secondo il comma 6 dell'art. 142, per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità da parte degli utenti della strada gli organi di polizia possono utilizzare apparecchiature elettroniche, quali autovelox, telelaser, tutor e ogni altra apparecchiatura che consentono il calcolo della velocità media di percorrenza.
Costituiscono, inoltre, fonti di prova le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali.
L'art. 345 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, detta le norme che concernono la costruzione delle apparecchiature in questione, la loro omologazione e la loro gestione:
1. Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.
2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.
3. Il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.
4. Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi.
1.4. La legittimità delle rilevazioni tramite apparecchiature elettroniche.
In relazione alle apparecchiature destinate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada, anche in considerazione delle conseguenze che si riversano sugli utenti della strada, sono sorte diverse questioni affrontate e risolte dalla Cassazione in termini non sempre condivisibili.
Per comprendere le ragioni di tanta ostilità (nei riguardi di tale metodo di rilevazione) da parte degli utenti della strada occorre fare delle puntualizzazioni.
Un primo problema sorge nella necessità di individuare le fonti normative che attribuiscono la legittimità delle rilevazioni a mezzo delle apparecchiature elettroniche.
Il comma 6 dell'art. 142 del codice stradale statuisce che, per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
L'art. 345 del DPR n. 495/1992 (regolamento) dispone che le apparecchiature utilizzate per il controllo della velocità: a) devono fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente; b) devono essere approvate dal Ministero delle Infrastrutture; c) al valore rilevato deve essere applicata una riduzione del 5%, con un minimo di 5 Km/h; d) nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale.
La necessità di omologazione delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dall'art. 345, comma 2, d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, come modificato dall'art. 197 d.P.R. 16 settembre 1996 n. 610, secondo cui non ciascun esemplare ma "le singole apparecchiature" devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici.
La S.C. (Cass. civ. n. 14217/2011) ha stabilito che, ai sensi dell'art. 345, comma 2, DPR 16 dicembre 1992 n. 495, l'omologazione da parte del Ministero di lavori pubblici deve avvenire per le singole apparecchiature e non per ciascuno esemplare. L'omologazione, così concessa, dovrebbe offrire serie garanzie sull'attendibilità dell'accertamento.
Ne consegue che l'accertamento delle violazioni alle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base: a) della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal comma 6 dell'art. 142; b) delle constatazioni personali degli agenti. Si ricordi che il verbale è atto pubblico dotato di fede privilegiata in ordine ai fatti che l'agente dichiari essere stati percepiti da lui in modo diretto.
Inoltre, in tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada (art. 142, comma 6) né il relativo regolamento di esecuzione (art. 345 d.P.R. n. 495/92) prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 C. d. S. (Cass. civ. n. 13114/2009).
1.5. L'attendibilità delle rilevazioni eseguite dalle apparecchiature
I paletti posti dalla Cassazione non sono rimasti privi di censure da parte degli automobilisti che si sentono vessati dagli accertamenti eseguiti con i dispositivi elettronici. Prima di tutto dubitano dell'attendibilità delle loro rilevazioni e chiedono, attraverso le numerose opposizioni avanti i giudici di pace, che: a) i limiti di velocità siano aggiornati in quanto non più congrui rispetto al progresso della tecnica applicata ai veicoli in circolazione; b) un maggiore controllo di tali apparecchiature da parte di organi tecnici che periodicamente dovrebbero controllare la loro perfetta funzionalità (taratura), come esige la legge n. 273 del 1991.
La S.C. ha stabilito che l'attendibilità dello strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità è presunta, essendo onere dell'utente della strada dimostrare, sulla base di circostanze da lui allegate (e debitamente provate) il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (Cass. civ. n. 25304/2010). Trattasi di probatio diabolica.
2. Taratura periodica: l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione.
Secondo una parte della dottrina, trattandosi di accertamenti che incidono, talvolta anche pesantemente, sulle attività dei cittadini, le apparecchiature in questione dovrebbero essere sottoposte a verifiche periodiche. In particolare, sarebbe necessario sottoporle periodicamente ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura, in quanto la sola omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture non sarebbe sufficiente a garantire la correttezza degli accertamenti. In particolare, sempre secondo un certo orientamento, la taratura non potrebbe essere sostituita dalla tolleranza prevista dal comma 2 dell'art. 345 del Regolamento di esecuzione (riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 Km/h). Inoltre, la taratura dell'apparecchio dovrebbe essere certificata dai centri SIT, i soli autorizzati a rilasciare il certificato di taratura.
Al contrario, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sostiene che tali apparecchiature possono essere utilizzate, purché omologate nel rispetto della normativa vigente in tema di circolazione stradale, senza la necessità della taratura prevista dalla citata legge n. 273/1991.
La Cassazione, come si può evincere dalle massime riportate di seguito, condivide l'orientamento ministeriale.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, le apparecchiature elettroniche per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, di cui all'art. 142, comma 6, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, non devono essere sottoposte alle procedure di taratura previste dalla legge 11 agosto 1991. n. 273 (Cassazione civile n. 15597/2012).
In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità stabiliti, di cui all'art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura, poiché esso attiene alla materia c.d. metrologica, che è diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed appartiene alla competenza di autorità amministrative diverse da quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada (Cassazione civile, sez. II, ordinanza 13.06.2011, n. 12924).
Le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate, adoperate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità, come sanciti dall'art. 142 del C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992), non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tali controlli, infatti, attengono alla materia metrologica, diversa da quella concernente la misurazione elettronica della velocità, oltre ad essere di pertinenza di altra Autorità. Ne discende che l'Amministrazione interessata non deve dare la prova dell'esecuzione dell'operazione di taratura. Tra l'altro, l'efficacia probatoria dei dati rilevati dalle predette strumentazioni opera fino a quando sia accertato, sulla base di circostanze allegate e provate dall'opponente, un difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico di tali strumenti (Cass. civ. Sez. II, 05/04/2011, n. 7785).
Le apparecchiature destinate alla rilevazione della velocità dei veicoli non devono essere obbligatoriamente soggette, in base alla normativa applicabile, tanto nazionale che comunitaria, ad alcun procedimento di verifica e taratura periodica, salvo il caso in cui sia lo stesso costruttore ad imporlo nel manuale d'uso. Le uniche norme che risultano disciplinare i requisiti di detto tipo di strumentazione, infatti, sono rispettivamente gli artt. 192 (art. 45 C.d.S.) e 345 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) le quali, escludendo una elencazione tassativa delle apparecchiature deputate all'accertamento della velocità, si limitano ad individuarne in modo generico una serie di requisiti essenziali sancendo l'obbligatorietà della sola preventiva omologazione in base all'accertamento circa la sussistenza di detti requisiti. Risulta tendenzialmente esclusa, quindi, una procedura di taratura periodica (la cui mancata esecuzione non può, in termini pratici, inficiare la legittimità dell'accertamento effettuato tramite l'apparecchiatura de quo) trattandosi di strumenti destinati ad essere utilizzati sotto lo stretto controllo del personale operante e dotati di sistemi di autodiagnosi di eventuali guasti che manifestano immediatamente al personale medesimo l'eventuale stato di cattivo funzionamento (Cass. civ. Sez. II, 10/05/2010, n. 11273).
In tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada (art. 142, co. 6 - CdS) né il relativo regolamento di esecuzione (art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che si possa fare leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 C.d.S. (Cass., n. 15042/2011), ulteriormente precisando che non ciascun esemplare, ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Cass., n. 29333 del 2008, ed ivi precedenti richiamati): "In tema di opposizione a verbali di accertamento di violazioni al codice della strada, in particolare per eccesso di velocità, ove la violazione sia rilevata a mezzo di apparecchiature automatiche è necessario, ai fini della validità del relativo accertamento, che tali apparecchiature siano omologate. La omologazione va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico, dalle norme di cui all'art. 345 del D.P.R. n. 495 del 1992".
In conclusione, possiamo affermare che, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, le uniche condizioni di validità dei rilevamenti di velocità mediante le apparecchiature elettroniche sarebbero:
a) l'esistenza di un provvedimento di omologazione da parte della competente autorità;
b) la gestione diretta e l'immediata disponibilità di dette apparecchiature da parte degli organi di polizia stradale;
c) l'art. 345 DPR n. 495/1992) non fa alcun riferimento alla necessità di una taratura degli indicati strumenti di rilevazione elettronica, la cui mancanza, perciò, non può essere ritenuta tale da inficiare la legittimità dell'accertamento effettuato attraverso la loro utilizzazione.
In tema di accertamento delle infrazioni al codice della strada per superamento dei prescritti limiti di velocità mediante apparecchiature elettroniche, queste ultime non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla l. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale relativa alla verifica della taratura, essendo al contrario necessario e sufficiente che la rilevazione della velocità sia avvenuta con apparecchio debitamente omologato (Cass. civ, n. 12924/2011).
Secondo la Cassazione, dunque, non solo non sarebbe necessaria la taratura degli apparecchi elettronici utilizzati per l'accertamento del superamento del limite di velocità, ma, addirittura, l'omologazione rilasciata dal Ministero competente non avrebbe un termine di validità.
Ne consegue che, mancando allo stato una specifica normativa nazionale o comunitaria che la imponga, non solo non sarebbe necessaria la taratura degli apparecchi elettronici utilizzati per l'accertamento del superamento del limite di velocità, ma, addirittura, l'omologazione rilasciata dal Ministero competente non avrebbe un termine di validità (Cass. civ. n. 10199/2013).
In tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità, previsti dall'art. 142 c. strad., il legislatore non ha adottato - in relazione alle apparecchiature di controllo automatico (autovelox) in dotazione delle forze di polizia - nessuna disposizione che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate. Nel giudizio di opposizione alla relativa sanzione amministrativa, pertanto, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio a carico della Amministrazione, relativo alla dimostrazione della perdurante funzionalità delle predette apparecchiature. Le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità - inoltre - non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla l. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. civ. n. 8485/2012).
In ordine alla necessità della taratura la Cassazione si è sempre pronunciata escludendola e rigettando le eccezioni sollevate da diversi giudici che vedevano nella mancata taratura una violazione di principi fondamentali della Costituzione.
I giudici remittenti: 1) in relazione all'art. 3 denunciavano l'irragionevolezza della contestata normativa sulla considerazione che "il metro e la bilancia usati nel mercatino (nel supermercato o all'aeroporto) siano sottoposti a rigorosi indipendenti controlli (preventivi e periodici), da cui restano esenti invece gli strumenti misuratori destinati a rilevare la velocità degli autoveicoli, e quindi usati come prova delle corrispondenti violazioni amministrative: se nel primo caso viene in considerazione la sicurezza e l'affidabilità dei traffici giuridici, e perciò del mercato, in rapporto alle sanzioni (che, comportando comunque trasferimenti di ricchezza, si giustificano soltanto se correttamente applicate) viene in rilievo l'affidamento dei cittadini nella "giustizia", tecnicamente verificata e verificabile, dell'attività e dell'autorità amministrativa (nel suo delicato aspetto sanzionatorio), che è un valore immanente nella Costituzione e nell'ordinamento giudico; 2) in relazione all'art. 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 2, prospettavano una lesione del diritto di difesa del cittadino sulla considerazione che questi "sanzionato in forza dei risultati degli strumenti in questione non è in grado poi di confutarli efficacemente allorchè gli sia contestata la violazione e gli sia applicata la sanzione, senza neppure potere fare affidamento sui controlli preventivi previsti dall'ordinamento per altre situazioni che pure coinvolgono attività di misurazione (quantitativa); come dire che allo stato la sicurezza degli scambi economici sembra tecnicamente più garantita (in sede preprocessuale e processuale) della credibilità del potere sanzionatorio della Pubblica Amministrazione; 3) in relazione all'art. 97 Cost., ravvisavano una situazione lesiva del buon andamento e dell'imparzialità della P.A. in quanto "alla maggiore capacità tecnologica ed incisività dell'accertamento delle infrazioni deve in principio corrispondere anche la sicurezza del riscontro probatorio, perchè l'operazione economico-giuridica insita nell'applicazione della sanzione sarebbe alla resa dei conti decisamente in perdita se, per sanzionare (come pure è incontestatamente necessario) l'eccesso di velocità e salvaguardare la vita umana, l'ordinamento fosse costretto ad abiurare alle più elementari garanzie di civiltà probatoria e giuridica, disponendosi a tollerare a priori la possibilità di iniquità o anche di mera superficialità sanzionatorie".
La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondate tutte le eccezioni di incostituzionalità, come si evince dalla seguente massima:
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento agli art. 3, 24 e 97 Cost., relativa agli art. 45 comma 6, cod. strada, 4, comma 3, d.l. n. 121 del 2002 (conv. in legge n. 168 del 2002), 142, comma 6, cod. strada e 345 reg. cod. strada nella parte in cui non prevedono, per gli strumenti elettronici di misurazione dei limiti di velocità nella circolazione stradale, l'adozione dei sistemi di controllo, preventivi e periodici, previsti dalle relative normative (soprattutto dalla l. n. 273 del 1991), per tutti gli altri sistemi di misurazione (pesi, misure, etc.). Non vi è, infatti, alcuna violazione dell'art. 3 Cost., in quanto l'esistenza di evidenti difformità nei fini e negli oggetti delle discipline prese in considerazione impediscono di istituire un corretto raffronto fra le normative medesime, da cui poter desumere una disparità di trattamento rilevante ai fini della conformità alla norma costituzionale. Inoltre, la previsione, nel sistema normativo, di complessi sistemi di controllo - preventivi, in corso di utilizzazione e successivi - dei misuratori della velocità delle autovetture garantisce pienamente il cittadino, assoggettato all'accertamento, dalle possibili disfunzioni delle apparecchiature medesime ed esclude, quindi, ogni possibile lesione al diritto di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.) ed alla legittimità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), non esistendo norme comunitarie vincolanti in materia di misurazione della velocità dei veicoli e di pertinenti apparecchiature (Cass. civ. n. 29333/2008).
Sulla questione, però, la Cassazione non ha riflettuto abbastanza, in quanto la sola omologazione senza la necessità della taratura non garantisce affatto la correttezza dell'accertamento. Va sottolineato che gli accertamenti in questione si riflettono pesantemente nella sfera degli utenti della strada che, in alcuni casi, potrebbero ritrovarsi improvvisamente senza la disponibilità della patente o del mezzo contravvenzionato, seppure per un tempo determinato, con gravi conseguenze sulla loro attività lavorativa. Questione, questa, che si appalesa urgente anche perché l'accertamento della velocità, con qualsiasi strumento eseguito, costituisce accertamento irripetibile.
Per completezza espositiva va segnalato che l'Istituto Elettronico Nazionale di Torino, massima Autorità nazionale metrologica, ha riscontrato che i misuratori di velocità sono soggetti ad errori ben superiori alla riduzione prevista dal codice della strada (cfr. art. 345, comma 2, del regolamento di esecuzione che consente una riduzione del 5%, con un minimo di 5 Km/h); b) in altri Paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Inghilterra, Olanda, Portogallo ecc.) gli strumenti rilevatori della velocità vengono regolarmente sottoposti a taratura presso centri accreditati.
Con la circolare prot. 300/A/9363/13/144/5/20/5 del 13 dicembre 2013 i Ministeri dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza) e delle Infrastrutture (Dipartimento per i Trasporti), avente ad oggetto: Dispositivi di misura della velocità dei veicoli di cui all'art. 142, comma 6, del Codice della Strada. Validità delle approvazioni e verifiche periodiche della funzionalità, hanno dettato i seguenti criteri interpretativi:
(1) validità del provvedimento di approvazione. Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità possono essere utilizzate solo se conformi al modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
(2) Apparecchiature la cui approvazione è stata rilasciata prima del 1° gennaio 1981. Per le apparecchiature approvate in data antecedente al 1° gennaio 1981, l'art. 2 del D.M. 29.10.1997 ha stabilito che, a decorrere dal 1° giugno 1998, tutte le approvazioni si devono intendere revocate;
(3) Apparecchiature approvate dopo il 1° gennaio 1981. L'art. 3 del D.M. 29.10.1997 ha stabilito che le apparecchiature approvate a decorrere dal 1° gennaio 1981 decadono automaticamente 20 anni dopo la loro approvazione;
(4) Verifica periodica del misuratore di velocità denominato "Autovelox 104/C2" prodotto dalla Sodi Scientifica spa. Gli strumenti di misura della velocità che sono utilizzati in modo completamente automatco, cioè senza la presenza di un operatore di polizia stradale, devono essere oggetto di verifica iniziale e periodica (di solito un anno), che può essere compiuta da un centro di taratura opportunamente accreditato presso il S.N.T. - Sistema Nazionale di Taratura - Accredia, ovvero dallo stesso costruttore, che risulti a ciò abilitato dalla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001:200 e seguenti.
Per le apparecchiature destinate, invece, ad essere impiegate esclusivamente con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia stradale, non è prevista la verifica periodica di funzionalità essendo le stesse dotate di sistema di autodiagnosi che avvisano l'operatore del loro cattivo funzionamento.
Per quanto riguarda, in particolare, l'impiego del dispositivo Autovelox mod. 104/C2, posto che la verifica periodica dello stesso, con intervallo non superiore a un anno, è previsto dal Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16 maggio 2005, n. 1123, con cui è stata confermata l'approvazione del dispositivo, la verifica della funzionalità deve essere effettuata ogni anno anche se di fatto impiegato con l'ausilio di un operatore di Polizia stradale e sotto il suo diretto controllo.
2.1. Taratura periodica: la Corte Costituzionale detta le regole.
La Suprema Corte di Cassazione ultimamente ha manifestato, al riguardo, qualche dubbio, tanto che recentemente ha rimesso al vaglio della Corte Costituzionale la questione circa la legittimità dell'esenzione dalla periodica taratura sollevando l'eccezione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 45 del codice della strada .
Non è manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 cod. strada, nella parte in cui non prevede che le apparecchiature di accertamento della violazione dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, apparendo irragionevole escludere tali complesse apparecchiature, che svolgono accertamenti irripetibili, dall'applicazione della normativa generale della legge 11 agosto 1991, n. 273, sul sistema nazionale taratura (Cass. civile, sez. II, 07/08/2014, n. 17766).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113, depositata in Cancelleria il 18 giugno 2015, ha accolto l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 45, comma 6, cod. strada1 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della palese irragionevolezza della norma impugnata.
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Secondo la Corte, "l'assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l'affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità. Non risolutivo appare in proposito quanto previsto dalla direttiva del Ministero dell'interno 14 agosto 2009, laddove si afferma che la rilevazione della cattiva funzionalità sarebbe garantita dalle apparecchiature
Dunque, la Corte Costituzionale ha mostrato di essere pragmatica quanto molti tecnici che, non condividendo l'orientamento espresso costantemente dalla Cassazione, hanno sempre sottolineato che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute a invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione.
L'uso indiscriminato delle apparecchiature in questione non pregiudica solo la loro affidabilità "ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale". Considerato che, ai sensi del comma 6 dell'art. 142 del Codice della Strada, costituiscono fonti di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità le apparecchiature debitamente omologate, le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, la sentenza della Corte Costituzionale ha fatto chiarezza sul bilanciamento delle opposte esigenze rappresentate, da un lato, da interessi pubblici e privati estremamente rilevanti (la sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pubblico, la preservazione dell'integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni) e, dall'altro, valori - altrettanto importanti - quali la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa della persona sanzionata. In conclusione, "Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate".
Dunque, l'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 - come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione - deve essere dichiarato incostituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura (Corte Cost. 18 giugno 2015, n. 113).
Schema di ricorso al prefetto competente per territorio:
Al Prefetto di Torino
Ufficio Territoriale del Governo
TORINO
Oggetto: ricorso avverso il verbale n. 00000, elevato dalla Polizia Stradale di Torino in data 00000 per asserita violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada.
Il sottoscritto Giulio Pallino (codice fiscale: ……….), nato il 03.06.1960 a Perugia e residente a Torino, via……….n……, quale proprietario e conducente dell'autovettura Fiat………. propone
OPPOSIZIONE
avverso il verbale di accertamento n. 00000, elevato dalla Polizia Stradale di Torino in data……..per asserita violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada.
Secondo la Polizia Stradale il sottoscritto, alla guida dell'autovettura …. di sua proprietà, "ha violato l'art.142/8 del C.d.S. poichè: circolava alla velocità di Km/h 72,00, superando di Km/h 22,00 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità Km/h 50)".
La presunta violazione sarebbe stata accertata in data 5 maggio 2011, alle ore 21,58, in territorio del Comune di Torino S.S…. altezza Km 21 + 500 direzione…., a mezzo dell'apparecchiatura Autovelox 104/E regolarmente omologata dal Ministero Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 900 del 27 giugno 2006.
CHIEDE
che sia annullata la violazione contestata, con ogni conseguente provvedimento, per i motivi che seguono: 1) l'accertamento della violazione de qua è illegittimo per mancanza della taratura periodica dello strumento utilizzato, prescritta dalla norma internazionale UNI 30012; 2) assenza di preventiva segnalazione della presenza della postazione di controllo (art. 142, comma 6-bis, del codice della strada); 3) omessa contestazione immediata.
Chiede di essere personalmente ascoltato sui fatti contestati.
Torino,
Allegati: verbale opposto.
Commento
Il ricorso potrebbe essere accolto per entrambi i motivi.
Primo motivo: per quanto concerne il primo motivo la giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ. n. 15597/2012) è costante nell'escludere l'obbligo della taratura. Tuttavia, la Suprema Corte ultimamente ha manifestato, al riguardo, qualche dubbio, tanto che recentemente ha rimesso al vaglio della Corte Costituzionale la questione circa la legittimità dell'esenzione dalla periodica taratura sollevando l'eccezione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 45 del codice della strada:
Non è manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 cod. strada, nella parte in cui non prevede che le apparecchiature di accertamento della violazione dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, apparendo irragionevole escludere tali complesse apparecchiature, che svolgono accertamenti irripetibili, dall'applicazione della normativa generale della legge 11 agosto 1991, n. 273, sul sistema nazionale taratura (Cass. civile, sez. II, 07/08/2014, n. 17766).
Con la sentenza n. 113 del 18 giugno 2015 la Corte Costituzionale ha posto fine all'orientamento espresso costantemente dalla Cassazione secondo il quale la taratura periodica non era necessaria.
La Corte Costituzionale, premesso che:
a) la Cassazione si è sempre preoccupata della tutela della sicurezza della circolazione, dell'ordine pubblico, della preservazione dell'integrità fisica degli individui, della conservazione dei beni;
b) l'uso delle apparecchiature di misurazione è strettamente collegato al valore probatorio delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti al superamento dei limiti di velocità;
ha riconosciuto giusto rilievo ai valori altrettanto importanti, quali la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato. Pertanto, ha dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Secondo motivo: per il secondo motivo, sempre che risulti dal rapporto degli accertatori l'assenza della segnaletica di cui all'art. 142, comma 6-bis, del CdS. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento, dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, menzionati nell'art. 201, comma 1- bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l'entrata in vigore dell'art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella l. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia (così Cass. 656/2010; Cass. 13727/2011). Di recente la Suprema Corte (Cass. civile, sez. VI, 14.03.2014, n. 5997) ha precisato che gli organi accertatori hanno l'obbligo di attestare, nel relativo verbale da redigersi ai sensi dell'art. 200 c.d.s., il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, al fine di porre l'assunto contravventore nella condizione di poter valutare la legittimità o meno dell'accertamento eseguito in relazione ai prescritti adempimenti normativi e regolamentari.
1 Art. 45, comma 6, cds: Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione .