Il d.l. n. 83/2015 ha modificato l'art. 492-bis c.p.c. rendendo "libera" la ricerca telematica anche da parte del creditore

di Marina Crisafi - Tra le tante novità apportate alla procedura esecutiva, il decreto "anti credit crunch" (d.l. n. 83/2015) ha previsto anche una corsia preferenziale per la ricerca telematica dei beni da pignorare.

Tale possibilità, si ricorda, è stata concessa dal nuovo art. 492-bis c.p.c. introdotto dalla precedente riforma della giustizia (d.l. n. 132/2014) che ha previsto per i creditori pignoranti la facoltà di rivolgersi direttamente al presidente del Tribunale al fine di autorizzare l'ufficiale giudiziario competente a ricercare telematicamente i beni da pignorare, collegandosi alle diverse banche dati della P.A. (o a quelle alle quali le stesse possono accedere).

Tuttavia, c'è un ma. Lo strumento infatti è rimasto praticamente inattuato in mancanza degli appositi decreti attuativi. Questo fino ad oggi.

La nuova riforma infatti modificando nuovamente l'art. 492-bis c.p.c. ha introdotto una corsia preferenziale per il creditore, consentendogli di accedere in autonomia alle banche dati per cercare i beni da pignorare, senza dover attendere alcun decreto attuativo. Previa ovviamente, l'autorizzazione del presidente del tribunale, il creditore, dunque, è libero di consultare direttamente anagrafe tributaria, Pra, Inps, e le altre banche dati della P.A. per individuare i beni del debitore da pignorare, bypassando gli ufficiali giudiziari.

Attenzione però. Si tratta di una "libertà" a tempo, in quanto se entro un anno dall'entrata in vigore della riforma, il decreto ministeriale non sarà adottato, la disposizione perderà efficacia.

 


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