Nel caso in cui ci si trovi coinvolti in un sinistro stradale, c'è una serie di accorgimenti che è necessario seguire per poter ottenere un risarcimento congruo e celere.
Il rischio di incorrere nella prescrizione del proprio diritto e la necessità di conoscere bene le pretese che possono essere correttamente avanzate rendono consigliabile rivolgersi sin da subito ad un buon avvocato, i cui onorari, peraltro, sono tendenzialmente a carico delle Compagnie.
Con riferimento a ciò si precisa che anche la Corte di cassazione, nella sentenza n. 11606/2005, ha sancito che il danneggiato ha diritto di farsi assistere da un Avvocato di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di ottenere il rimborso delle relative spese legali. Ciò in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall'articolo 24.
In ogni caso, ecco tutto ciò che è necessario sapere.
Cosa fare se si rimane coinvolti in un sinistro stradale
Nel caso in cui si rimanga coinvolti in un sinistro stradale è innanzitutto opportuno segnalarlo agli utenti della strada, onde evitare che dallo stesso derivino pericoli o ulteriori incidenti.
Laddove, poi, siano presenti feriti, è opportuno chiamare immediatamente l'autoambulanza e, nell'attesa, intervenire sugli stessi esclusivamente se si hanno le adeguate competenze.
A meno che il sinistro non sia di lieve entità, inoltre, è consigliabile contattare le autorità competenti affinché eseguano i rilievi ed effettuino gli accertamenti necessari a ricostruire l'effettiva dinamica dei fatti. Di tali rilievi, le autorità redigono sempre un apposito verbale, che viene rilasciato agli interessati su richiesta.
In ogni caso è necessario acquisire quante più informazioni possibili. Nello specifico:
1) l'identità, i dati anagrafici, la residenza, i recapiti e i dati relativi alla patente dei conducenti e dei proprietari dei veicoli coinvolti;
2) le Compagnie con le quali sono assicurati i veicoli coinvolti e, se possibile, anche il numero di polizza e l'agenzia di riferimento;
3) nomi, cognomi, indirizzi e contatti telefonici di eventuali testimoni e dei passeggeri dei veicoli.
In sostanza, è necessario compilare sempre la constatazione amichevole di incidente (cd. modello CID) in ogni sua parte, anche se non tutti i soggetti coinvolti siano disponibili a sottoscriverla.
Le tipologie di danno che possono derivare da un sinistro stradale
I danni che possono conseguire ad un sinistro stradale sono principalmente di due tipi:
a) danni materiali (subiti dalle cose);
b) lesioni personali (subite dalle persone).
Vi sono poi ulteriori tipologie di danno che possono derivare dal malaugurato evento:
c) danni morali;
d) danni da mancato guadagno per impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa;
e) danni derivanti dal mancato utilizzo del veicolo.
La Compagnia, infine, è tenuta a rimborsare tutte le spese sostenute in conseguenza del sinistro, come, ad esempio, quelle mediche o quelle per trasportare il veicolo incidentato.
La richiesta di risarcimento danni
Per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale, l'interessato deve, personalmente o a mezzo di un avvocato o un intermediario che lo assiste, inviare un'apposita richiesta alla Compagnia di riferimento, a mezzo raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata, allegandovi tutta la documentazione in suo possesso e riservandosi di allegare quella non ancora disponibile.
Fondamentale (e sempre richiesta) è l'allegazione del modello di constatazione amichevole di incidente o del verbale redatto dalle autorità che siano eventualmente intervenute.
In essi, infatti, sono indicati tutti i dati necessari per poter avviare la pratica (luogo, data e ora del sinistro; dati dei soggetti e dei veicoli coinvolti; descrizione della dinamica dell'incidente; indicazione dei danni subiti dai veicoli; segnalazione che sono stati riportati eventuali danni fisici; indicazione di eventuali testimoni).
In alcune ipotesi particolari, ovvero nel caso in cui a seguito del sinistro vi siano feriti gravi, morti o querela presentata da una delle parti, si apre un procedimento penale, con la conseguenza che, per ottenere copia della "relazione dell'incidente", occorre il nullaosta dal Pubblico Ministero incaricato.
Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, la Compagnia di assicurazione è tenuta a formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni in caso di danni materiali ed entro 90 giorni in caso di danni alla persona.
Il termine di 60 giorni si riduce a 30 se è stato sottoscritto congiuntamente il modello di constatazione amichevole di incidente.
La compagnia tenuta al risarcimento
A seguito dell'introduzione della cd. procedura di indennizzo diretto, in alcuni casi è possibile chiedere il risarcimento danni direttamente alla propria Compagnia e non a quella del responsabile.
Ciò avviene nella maggior parte dei casi, ovverosia quando il sinistro stradale veda coinvolti due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria e cagioni danni ai veicoli o alle cose trasportate o anche danni alla persona del conducente non responsabile in misura inferiore al 9% di danno biologico (cd. lesioni micropermanenti).
La procedura, invece, non si applica quando le lesioni del conducente siano superiori a detta soglia o quando vengano coinvolti più di due veicoli. L'indennizzo diretto, inoltre, non si applica relativamente alle lesioni fisiche subite dal terzo trasportato di qualsiasi veicolo coinvolto.
Affinché il danneggiato possa avvalersi della procedura, in ogni caso, è necessario che la Compagnia interessata abbia sottoscritto l'apposita convenzione (cosa che quasi tutte le Compagnie hanno fatto).
Il fondo di garanzia per le vittime della strada e l'ufficio centrale italiano
Nel caso in cui non si conosca l'identità del soggetto che ha causato il sinistro o nel caso in cui il suo veicolo non sia coperto da assicurazione, è possibile rivolgersi a un apposito fondo, detto "Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada", che provvede al risarcimento dei danni.
Il fondo si occupa anche dei sinistri causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà dei proprietari, assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, spediti nella repubblica italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo o con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Si noti che tale fondo, pur indennizzando sempre le lesioni personali, non sempre risarcisce (o risarcisce completamente) i danni alle cose. Ad esempio, in caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, questa tipologia di danno non è coperta.
Se, invece, il sinistro ha coinvolto un veicolo straniero circolante in Italia, il risarcimento andrà chiesto all'UCI - ufficio centrale italiano, appositamente istituito.
L'iter che porta al risarcimento dei danni
Una volta inviata la richiesta di risarcimento danni, la Compagnia avvia la pratica volta ad accertarne l'effettività e l'entità, affidandola a un liquidatore.
Con particolare riferimento ai danni riportati dal veicolo incidentato, essi sono stimati da un perito incaricato dall'assicurazione.
Il veicolo deve quindi restare a disposizione, per essere visionato, per almeno 5 giorni non festivi prima di essere riparato. Nel caso in cui, decorso tale termine, il perito non si sia ancora presentato, è possibile, ma sconsigliato se non indispensabile, provvedere alla riparazione, senza però aver dimenticato di scattare delle foto che attestino tutti i danni che saranno riparati e che sono derivati dal sinistro.
Occorre precisare che se il danno subito supera il valore economico del veicolo, è quest'ultimo che determina l'ammontare del risarcimento.
Per quanto riguarda, invece, le lesioni personali che siano derivate alle persone rimaste coinvolte nel sinistro, anche esse sono stimate da un soggetto incaricato dalla Compagnia: il medico fiduciario.
Ad esso devono essere presentati, innanzitutto, il certificato del Pronto Soccorso e, poi, tutta la documentazione medica inerente lo sviluppo dell'infortunio sino all'avvenuta guarigione, avendo cura di conservare la documentazione fiscale relativa alle spese mediche sostenute che, al momento della liquidazione dei danni, verranno rimborsate.
È inoltre consigliabile far redigere una perizia ad un proprio medico-legale di fiducia.
I danni alla persona sono espressi in punti percentuali, liquidati con una certa cifra che varia da punto a punto e in funzione dell'età del soggetto danneggiato al momento del sinistro.
Oltre alla voce principale - c.d. danno biologico - vengono risarcite altre voci (quali, ad es., l'inabilità temporanea totale, quella parziale o il danno morale).
Avv. Luisa Camboni
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