di Valeria Zeppilli - I cinque decreti attuativi della delega della riforma fiscale, approvati in via definitiva lo scorso 26 giugno dal Consiglio dei ministri, hanno inciso anche sull'istituto della riscossione (leggi: "Delega fiscale: stretta sulle agenzie e sanzioni più leggere per chi paga entro l'anno"). A occuparsi di tale ultimo aspetto, in particolare, è il decreto legislativo numero 159/2015, pubblicato in G.U. il 7 ottobre scorso e in vigore dal 22 ottobre.
Nel dettaglio, il decreto di riforma sulla riscossione avrà una notevole ricaduta su chi presenterà istanza nei confronti delle cartelle Equitalia se le motivazioni saranno irrilevanti e tese ad arrivare al silenzio assenso, al fine dell'annullamento della cartella stessa.
La riforma, infatti, prevede modifiche alla finanziaria del 2013 (legge n. 228/2012), esattamente ai commi 537-545 dove è dettata la normativa circa la sospensione immediata di iniziative dell'ente creditore, in seguito alla presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione con la quale si documenta che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati da una serie specifica di vicende, elencate nella medesima disposizione normativa.
Oggi, a tal proposito, viene innanzitutto abrogata la lettera f) del predetto elenco, ovverosia quella che permetteva di porre a sostegno della sospensione qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso diversa da quelle indicate.
Le esigenze di controlli sulla non aleatorietà delle motivazioni sono, quindi, il principale scopo della novità legislativa.
L'eliminazione di tale clausola aperta è, del resto, volta ad evitare un utilizzo strumentale dell'inesigibilità, attraverso la presentazione di istanze miranti ad essere, soprattutto, dilatorie.
La medesima finalità ha ispirato, poi, l'introduzione del divieto di reiterazione della dichiarazione.
Anche il termine per la presentazione della dichiarazione, da farsi esclusivamente in via telematica, è stato ristretto da 90 a 60 giorni, con la precisazione che altrimenti il contribuente incorrerà in decadenza.
Se l'ente, prima della modifica dei commi, aveva l'obbligo di rispondere al debitore entro 60 giorni, ora tale termine è stato abolito, poiché comportava un limite alla operatività del creditore.
Una ulteriore modifica ha interessato anche il limite temporale di 200 giorni, scaduto il quale, in mancanza di risposta, il pignoramento è inefficace.
Oggi, in sostanza, è prevista la sospensione di tale termine sino a quando l'ente creditore non comunichi al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione.
Da tale breve analisi risulta quindi evidente che le misure adottate, da un lato, daranno più tempo all'ente per rispondere al debitore, mentre, dall'altro, costringeranno il contribuente ad opporsi alle cartelle Equitalia con valide motivazioni.