Nozioni introduttive
Il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) è un procedimento speciale volto a definire il processo con sentenza nella fase pre-dibattimentale. Disciplinato dagli artt. 444 ss. c.p.p., consiste in un accordo tra imputato e pubblico ministero teso ad ottenere uno sconto di pena come contropartita per aver evitato la lunga e costosa celebrazione dibattimentale.
A scopo premiale, l'accordo transattivo intercorrente tra le parti potrà portare ad una riduzione della pena fino ad un terzo.
Seppur l'imputato rinunci sostanzialmente a dimostrare la propria innocenza attraverso il processo, nel nostro ordinamento la richiesta di patteggiamento non è equiparata ad un'ammissione di reità.
Il patteggiamento cd. "allargato"
La legge n. 134 del 2003 ha esteso l'ambito di applicazione dell'istituto come originariamente previsto ed ha sostanzialmente distinto due tipologie di patteggiamento.
Il patteggiamento "tradizionale" (art. 445 c.p.p., comma 1) consente alle parti di accordarsi su una sanzione sostitutiva o pecuniaria oppure su una pena detentiva che, al netto della riduzione fino ad un terzo, non superi i due anni sola o congiunta a pena pecuniaria.
Il patteggiamento "allargato" (art. 444 c.p.p., comma 1) rende possibile per le parti accordarsi su di una sanzione da due anni e un giorno fino a cinque anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria e sempre al netto della riduzione fino a un terzo.
Regolamentazione comune
Le due ipotesi di patteggiamento condividono il medesimo iter procedimentale.
La richiesta può essere avanzata dall'imputato, dal suo difensore munito di procura speciale o dal pubblico ministero prima dell'inizio della fase dibattimentale, di norma, fatta eccezione in caso di altri procedimenti speciali, fino alla presentazione delle conclusioni nell'udienza preliminare (art. 446 c.p.p.).
Al giudice spetta valutare la legittimità e la fondatezza dell'accordo raggiunto dalle parti, la congruità della pena, il corretto bilanciamento delle circostanza, nonché la corretta qualificazione giuridica del fatto.
Se il magistrato non ritiene di pronunciare il proscioglimento, ex art. 129 c.p.p., dispone con sentenza l'applicazione della pena richiesta oppure, in caso contrario, rigetta l'istanza indicando procedersi con rito ordinario.
Sia in caso di rigetto del giudice che di eventuale dissenso del P.M. contro l'originaria proposta, l'imputato potrà rinnovare la propria richiesta prima dell'apertura del dibattimento.
Cause di esclusione
Il patteggiamento allargato, rispetto a quello tradizionale, prevede delle cause di esclusione oggettive e soggettive.
Sotto il profilo oggettivo, il patteggiamento allargato è escluso per categorie di delitti indicate dal comma 1-bis dell'art. 444 c.p.p: tra queste emergono le previsioni dell'art. 51, comma 3-bis, ossia delitti consumati o tentati di associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, tratta di persone, delitti commessi avvalendosi delle condizioni dell'associazione mafiosa o per agevolare tale associazione, delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo.
Il patteggiamento allargato è escluso anche per i delitti di associazione finalizza al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. n. 309/1990), di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, per alcuni delitti di violenza sessuale e delitti legati alla prostituzione e pornografia minorile.
Sotto il profilo soggettivo, la disciplina del patteggiamento allargato è esclusa per coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99 c.p., quarto comma.
Benefici non riconosciuti nel patteggiamento allargato
Il legislatore non ha riconosciuto al patteggiamento allargato ulteriori benefici previsti per l'ipotesi tradizionale.
Resta comune la riduzione della pena sino ad un terzo, mentre sono previsti per il patteggiamento tradizionale anche la possibilità di subordinare la richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena, il non pagamento delle spese processuali, la non l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza differenti dalla confisca.
Inoltre, mentre il patteggiamento tradizionale prevede il beneficio dell'estinzione del reato e di tutti gli ulteriori effetti penali in mancanza della commissione di reati della stessa indole (decorso un termine di 5 anni per i delitti e 2 anni per le contravvenzioni), analogo effetto non trova applicazione nel patteggiamento allargato.
Lucia Izzo