- Elemento oggettivo del sequestro di persona
- Elemento soggettivo del reato
- Forma del sequestro di persona
- Soggetto attivo del reato
- Sequestro di persona: il tempo
- La pena per il reato di sequestro di persona
Elemento oggettivo del sequestro di persona
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L'elemento oggettivo del reato va individuato nella privazione della libertà personale.
Secondo una certa giurisprudenza (v. ad esempio, Cass., Sez. V, 12 maggio 1980, n. 5907 e Cass., Sez. I, 4 maggio 2009, n. 18186), esso andrebbe individuato nella privazione della libertà di locomozione. La persona offesa-vittima, in altre parole, non dovrebbe essere in grado di vincere gli ostacoli per realizzare la piena libertà di movimento a prescindere dalla durata della privazione stessa.
Tale posizione è stata contestata dalla dottrina, rilevando che, in forza di essa, la tutela penale di cui all'articolo 605 del Codice Penale non andrebbe a beneficio di coloro che, per ragioni di età, per ragioni giudiziarie (nel caso dei detenuti) ovvero per ragioni fisiche non possiedono tale facoltà; da ciò si evince quindi che per libertà personale deve piuttosto intendersi libertà da misure coercitive sul corpo, andando così a rafforzare quanto dettato dell'articolo 13 della carta Costituzionale alla luce del quale La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (…).
Elemento soggettivo del reato
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L'elemento soggettivo del reato va ravvisato nel dolo generico, ovverosia nella coscienza e nella volontà di privare illegittimamente un soggetto della propria libertà personale, contro la sua volontà.
Non assume rilevanza il fine specifico perseguito dall'agente.
Forma del sequestro di persona
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Il reato di sequestro di persona è una fattispecie a forma libera, non essendo previsto l'utilizzo di particolari strumenti per la sua realizzazione (v. Corte di Cassazione, sez. V, sentenza del 6 febbraio 1987, num. 1371); da ciò si desume che la privazione della libertà può configurarsi in diversi modi, per esempio mediante violenza, con minaccia ovvero con inganno (degno di nota è, ad esempio, un consolidato orientamento della Corte di Cassazione che ravvisa il delitto de quo nell'ottenere il ricovero in ospedale psichiatrico del soggetto passivo attraverso una falsa attestazione medica).
Se il sequestro di persona è commesso con violenza, questa non deve necessariamente tradursi in comportamenti atti a costringere fisicamente la vittima - persona offesa, ma, come statuito dalla Suprema Corte con la sentenza numero 14566 del 19 aprile 2005, essa si configura anche nella forma della violenza morale tale da togliere alla persona offesa la capacità di autodeterminarsi e di agire in virtù di una propria e cosciente volontà. Esempio emblematico di tale forma di violenza è il trattenere in auto un soggetto privandolo della possibilità di scendere solo proseguendo la marcia. Il soggetto resta in auto per non rischiare di subire una lesione fisica.
Soggetto attivo del reato
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Il sequestro di persona è poi un reato comune, in quanto il soggetto agente è individuato in Chiunque, non necessitando quindi che lo stesso ricopra una particolare posizione. Se, però, il reato è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, la pena è aggravata (così come avviene, come vedremo più avanti, nel caso in cui la vittima sia un ascendente, un discendente o il coniuge del reo).
Sequestro di persona: il tempo
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Particolarmente importante nel sequestro di persona è il fattore tempo; infatti perché il reato si configuri è sufficiente che la vittima sia privata della propria libertà anche per un breve lasso di tempo posto che l'articolo 605 c.p. non fa alcun riferimento a dei limiti temporali. A tal proposito è opportuno citare una sentenza della Suprema Corte, la numero 19548/2013, con la quale gli Ermellini hanno ritenuto configurato il reato de quo anche se il reo, in pochi attimi, costringe la vittima a salire a bordo dell'auto sotto la minaccia di un'arma.
Inoltre i Giudici di Piazza Cavour, con sentenza numero 21314/2014, hanno rafforzato il concetto in virtù del quale anche il limitato lasso di tempo comporta la consumazione del reato di cui all'articolo 605 del Codice Penale, aggiungendo che non osta alla sua configurabilità la circostanza che l'agente ponga in essere condotte che consentono alla vittima una rapida liberazione; nel caso de quo la Suprema Corte ha ravvisato il delitto di Sequestro di persona in un caso in cui la vittima era riuscita a liberarsi, dopo circa una mezz'ora da quando era stata privata della sua libertà, a causa della non perfetta modalità con la quale la stessa era stata costretta.
Bisogna però fare attenzione a non confondere: nel caso in cui i soggetti agenti intimino ai presenti di non muoversi per prelevare del denaro il reato di rapina assorbe quello di sequestro laddove la privazione della libertà privata abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario per la realizzazione della rapina stessa e non si protragga dopo la sua consumazione.
La pena per il reato di sequestro di persona
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La competenza territoriale a giudicare sul reato di sequestro di persona appartiene al giudice del luogo dove inizia la condotta penalmente rilevante.
Fatta questa opportuna precisazione, soffermiamoci sulle pene previste per tale fattispecie di reato.
La pena base, prevista nel I comma dell'articolo 605 del codice penale, è quella della reclusione da sei mesi a otto anni.
Il secondo comma prevede poi la pena della reclusione da un anno a dieci anni nel caso in cui: a) la persona offesa sia un ascendente, un discendente ovvero il coniuge del reo; b) nel caso in cui il soggetto agente rivesta la qualità di pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
Il III comma invece sanziona con la pena della reclusione da tre a dodici anni il caso in cui la condotta abbia come persona offesa un minore; invece laddove sussista una delle circostanze di cui al II comma a danno di un minore ovvero in danno di un infraquattordicenne, ovvero nel caso in cui il minore sia condotto ovvero trattenuto all'estero la pena è della reclusione da tre a quindici anni (per approfondimenti sulla fattispecie in cui viene sottratta la responsabilità genitoriale ex articolo 574-bis del Codice Penale leggi Sottrazione internazionale di minore: aspetti penalistici e procedura di rimpatrio).
Pene ridotte
Le pene previste dal terzo comma sono tuttavia diminuite fino alla metà se l'imputato si adopera concretamente:
1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.
Laddove dal sequestro derivi la morte del minore sequestrato, infine, ai sensi del IV comma del citato articolo si applica la pena dell'ergastolo.