L'opposizione a decreto ingiuntivo non è un mezzo d'impugnazione e pertanto non è soggetta alla relativa disciplina, "con la conseguenza che la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena d'improcedibilità".
Lo afferma la corte di cassazione con la sentenza 14582 del 13 luglio 2015 in cui gli Ermellini chiariscono che tale adempimento è necessario solo per verificare la tempestività dell'opposizione, ma tale verifica può essere fatta anche attraverso l'esame di altri documenti acquisiti agli atti del processo.
Non si tratta, in ogni caso, di una condizione di ammissibilità dell'opposizione.
Con questa motivazione è stato accolto il ricorso di un Comune la cui opposizione ad un decreto ingiuntivo (proposto da un gruppo di imprese) era stata dichiarata inammissibile sia in primo grado sia in corte d'appello.
L'ente, durante il giudizio di merito, aveva invece sostenuto che nessuna disposizione prevedeva che l'adempimento dovesse avvenire al momento della costituzione in giudizio.
La Cassazione ha ribaltato il verdetto ed ha anche sottolineato che il deposito della copia notificata del decreto ingiuntivo opposto è consentita anche in appello anche perché tale produzione è sottratta alla disciplina dei mezzi di prova non essendo finalizzata a dimostrare la fondatezza della domanda ma solo alla verifica del rispetto dei termini per l'opposizione.
Per questo non è d'ostacolo alla produzione il divieto posto dall'articolo 345 terzo comma del codice di procedure civile che si riferisce, invece, ai mezzi di prova.
Qui di seguito il testo della sentenza.