Sempre piu' frequentemente sentenze di tribunali stranieri (tra cui, quindi, italiani) passate in giudicato devono essere eseguite in Polonia. La normativa comunitaria prevede una procedura uniforme di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze degli stati membri in tutto il territorio dell'Unione tuttavia, come nel caso della Polonia, non mancano delle particolarita' del sistema legislativo che richiedono di porre in essere determinati adempimenti previ all'esecuzione.
1) Riconoscimento di sentenze straniere nell'ordinamento italiano.
La legge n. 218 del 1995 ha riformato il sistema italiano di diritto internazionale privato. L'art. 64 disciplina le condizioni affinche' la sentenza straniera sia riconosciuta in Italia "senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento". Il giudice straniero in tal caso deve essere competente secondo i principi dell'ordinamento italiano. Inoltre devono essere rispettate le seguenti condizioni:
1. l'atto introduttivo deve essere portato a conoscenza della parte convenuta secondo le norme dello Stato della decisione di origine;
2. le parti si sono costituite o e' dichiarata la contumacia secondo le norme dello Stato della decisione di origine;
3. la decisione e' passata in giudicato secondo la legge dello Stato di origine;
4. la decisione non e' contraria ad un altro provvedimento passato in giudicato o pendente davanti il giudice italiano;
5. la decisione non e' contraria all'ordine pubblico.
L'art. 67 precisa che in caso di mancata ottemperanza, di contestazione oppure quando debba eseguirsi forzatamente l'esecuzione di una sentenza straniera, chiunque sia interessato, possa richiedere presso la Corte d'Appello del luogo dell'esecuzione il riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 64 di cui sopra.
2) La "libera circolazione delle decisioni" nell'Unione Europea.
Le piu' strette relazioni e i rapporti di reciproca fiducia che si sono istaurate all'interno dell' Unione Europea, hanno portato alla creazione di uno spazio giudiziario comune, ispirato dal principio della "libera circolazione delle decisioni". Prima con la Convenzione di Bruxelles del 1968, poi con il Regolamento (CE) 44/2001 ed il Regolamento (UE) 1215/2012 che lo ha sostituito a decorrere dal 10 Gennaio 2015, l' Unione Europea ha mirato a raggiungere questo importante obiettivo.
3) Il Regolamento 1215/2012 (Bruxelles I-bis)
Ambito di applicazione. L'art. 1 del Reg. 1215/2012 (cd. Bruxelles I-bis) ne definisce l'ambito di applicazione. Esso "si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'autorità giurisdizionale." Vengono esclusi esplicitamente dalla sfera applicativa del regolamento:
· la materia fiscale, doganale e amministrativa;
· la responsabilita' dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri;
· lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
· i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini;
· la sicurezza sociale;
· l'arbitrato;
· le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
· i testamenti e le successioni.
Per alcune di queste materie sono gia' in vigore altri atti della Comunita' ( reg. CE n. 1346/2000 per l'insolvenza, reg. CE n. 2201/2003 in materia familiare, reg. CE n. 4/2009 per gli alimenti, regolamento UE n. 650/2012 per le successioni).
Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere. Il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti emessi negli Stati Membri sono disciplinati nel Capo III del Regolamento. Nel termine "decisione", ai sensi dell'art. 2 lett a) , rientrano anche i provvedimenti provvisori, quelli cautelari e quelli emessi inaudita altera parte se notificati prima dell'inizio dell'esecuzione.
Riconoscimento delle decisioni straniere. L' art. 36 esplicitamente definisce la decisione emessa in uno Stato membro come riconosciuta negli altri paesi dell'UE "senza che sia necessario il ricorso ad una procedura particolare".
La decisione straniera puo' essere fatta valere:
1. in via principale. Ogni parte interessata, provando un minimo di interesse ad agire puo' richiedere il riconoscimento. Inoltre, rispetto al precedente Regolamento, e' ammessa esplicitamente la possibilita' di introdurre, oltre alla domanda di riconoscimento del riconoscimento, una domanda di diniego dello stesso in via principale.
2. In via incidentale. Nel momento in cui l'esigenza di far valere una decisione straniera sorge in un altro procedimento, la competenza spetta al giudice davanti al quale quest'ultimo e‘ svolto.
Sospensione del procedimento. Il giudice, ove si agisca per il riconoscimento (o il suo diniego) in via incidentale, ha la possibilita' di sospendere il procedimento principale per accertare il riconoscimento ovvero il suo diniego.
Il giudice davanti al quale la domanda di riconoscimento e' proposta ha inoltre il potere di sospensione anche quando la decisione in questione sia impugnata davanti l'ordinamento di origine ovvero ancora non siano scaduti i termini per l'impugnazione.
Introduzione del procedimento, documenti richiesti. L'art 37 precisa quali documenti la parte deve produrre per l'introduzione del procedimento:
· una copia della decisione avente i requisiti per stabilirne l'autenticita' ;
· L'attestato previsto dall'art. 53, compilato sul modello fornito nell'allegato I.
L'autorita' giudiziaria richiesta puo', ove ce ne fosse bisogno, esigere dalla parte richiedente, la traduzione dell'attestato di cui Allegato I, oppure, se necessario, la traduzione dell'intera decisione.
Cause di diniego del riconoscimento. All'art. 45 sono dettate le cause di diniego del riconoscimento. Questo deve essere negato:
a) per contrarieta' all'ordine pubblico;
b) quando essendo svoltosi un procedimento in contumacia, il convenuto non abbia avuto la materiale possibilita' di costituirsi per mancata comunicazione o notificazione;
c) se vi e' incompatibilita' con una decisione definitiva oppure con un procedimento in corso riguardante lo stesso oggetto nello Stato membro richiesto;
d) se sono state violate le norme sulla competenza a tutela delle categorie di contraenti deboli individuate dal regolamento (lavoratore, consumatore, assicurato).
Esecutivita' di una decisione di uno Stato membro. L'art 39 del nuovo Regolamento, a differenza del Reg. 44/2001, stabilisce che, la decisione che viene emessa ed è esecutiva in uno Stato membro, "è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività". Il corollario piu' evidente di questa nuova impostazione e' l'immediata richiedibilita' dei provvedimenti cautelari previsti dall'ordinamento dello Stato richiesto anche sulla sola base del titolo esecutivo straniero.
Documenti necessari ai fini dell'esecuzione e presentazione della domanda. Ai fini dell'esecuzione di un titolo esecutivo straniero il richiedente fornisce alla competente autorita' giudiziaria una copia della decisione e l'attestato previsto dall'art. 53 come per il procedimento di riconoscimento della decisione di cui all'art. 37. L'attestato contiene ai fini dell'esecutivita' tutte le indicazioni necessarie per una valutazione immediata dell'entita' del credito (contenuto ed efficacia della decisione, esecutività della sentenza nell'ordinamento di origine, generalità della parte vittoriosa e di quella soccombente, importo principale, metodo dipagamento ecc. ). L'attestato va notificato o comunicato alla controparte prima dell'inizio dell'esecuzione insieme alla decisione se questa non le e' stata previamente notificata. La domanda va presentata all'autorita' che gli Stati membri hanno designato come competente ai sensi dell'art. 75 del Regolamento (in Italia la Corte d'Appello)
Traduzioni e diritto di difesa. Il giudice puo' richiedere a chi fa la domanda la traduzione dell'attestato (o della decisione ove sia necessario) in una delle lingue previste dal regolamento, se lo ritiene indispensabile ai fini della causa. Tra l'altro anche la parte che subisce l'esecuzione puo' richiedere la traduzione della decisione in una lingua ad essa comprensibile o nella lingua del luogo dove e' domiciliata per avere la possibilita' materiale di opporsi. Quando la traduzione e' richiesta, l'esecuzione rimane bloccata con la sola possibilita', per chi agisce, di richiedere i provvedimenti cautelari previsti dall'ordinamento dello Stato richiesto. Per l'effetto dilatorio, che questo meccanismo di tutela della della parte convenuta potrebbe comportare, e' suggeribile dotare sempre la decisione della opportuna traduzione.
Negazione dell'esecuzione. Richiamo. L'esecuzione di una decisione dello Stato membro viene negata quando la parte resistente si opponga alla stessa per uno dei motivi previsti dall'art. 45 sopra elencati.
Esecutivita' di provvedimenti non esistenti nello Stato richiesto. L'art. 54 del Regolamento, innovando rispetto al Regolamento 44/2001, permette l'adattamento di provvedimenti emessi nello Stato di origine all'ordinamento dello Stato richiesto anche se non esistenti in questo. Il giudice competente provvede in questo caso, nei limiti del possibile, ad adattare il provvedimento originario ad uno schema funzionale analogo e che comunque non trascenda l'efficacia del provvedimento nell'ordinamento di origine.
La fase esecutiva e' per il resto disciplinata dalle norme nazionali.
Rapporti con il vecchio Regolamento. Il Regolamento (UE) 1215/2012 abroga il Regolamento (CE) 44/2001. Tuttavia ai sensi dell' art. 66 il nuovo Regolamento si applica "solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015." Per quegli atti che non rientrano in tale spazio temporale continua ad applicarsi il vecchio regolamento.
4) Il riconoscimento delle sentenze straniere in Polonia
Nel sistema polacco, al fine di eseguire una sentenza straniera, e' necessario corredare il titolo esecutivo della clausola di esecutivita' (in lingua polacca klauzula wykonalności).
La clausola di esecutivita' di regola ha un carattere dichiarativo, cio' significa che essa non e' fonte di nuovi diritti, ma solamente certifica l'idoneita' del titolo esecutivo ad essere eseguito. La predetta regola, tuttavia, presenta diverse eccezioni in cui la stessa clausola esecutiva ha carattere costitutivo cioe' completa o modifica il titolo esecutivo. Costituiscono eccezioni le situazioni in cui la clausola di esecutivita' puo' essere emessa a favore o contro le persone non menzionate nel titolo esecutivo, tali persone sono: il coniuge del debitore menzionato nel titolo, il successore di diritto (es. erede), il creditore o il debitore menzionato nel titolo esecutivo o altri soggetti previsti dalla legge (es. il socio di una societa' semplice). Organo competente all'emissione della clausola esecutiva e' il tribunale competente individuato secondo i seguenti criteri:
- nel caso di titolo emesso dal tribunale (sentenza, decreto) e' competente il giudice di primo grado presso il quale e' stata istruita la causa o il giudice di secondo grado (nel caso in cui gli atti si trovano presso questo secondo);
- nel caso di titolo emesso dal tribunale amministrativo o altra decisione, accordo oppure atto, il tribunale competente e' il tribunale circondariale (Sąd Rejonowy in lingua polacca) del distretto di appartenenza individuato in base alla sede o al luogo di residenza del debitore. Nel caso in cui non sia possibile individuare il tribunale competente, si incarica il tribunale del distretto in cui deve essere effettuata l'esecuzione;
- infine nel caso (di maggiore interesse in questa sede) di sentenza emessa da un tribunale straniero il tribunale competente per l'emissione della clausola esecutiva e' individuato nel tribunale distrettuale (Sąd Okręgowy in lingua polacca) del distretto di appartenenza individuato in base alla sede o al luogo di residenza del debitore. Anche in questo caso, nel caso in cui non sia possibile individuare il tribunale competente, si incarica il tribunale del distretto in cui deve essere effettuata l'esecuzione.La clausola di esecutivita' e' emessa su richiesta o, in alcuni casi, d'ufficio. L'emissione della clausola di esecutivita' avviene su richiesta del creditore, l'emissione ex officio avviene nel caso di esecuzione di mancato pagamento di alimenti o di emolumenti per il lavoratore. La richiesta deve essere effettuata per iscritto e contenere i seguenti elementi:- il titolo esecutivo, se esso non e' emesso dal tribunale;
- la dichiarazione che il titolo esecutivo deve essere eseguito, se esso e' emesso da un organo dell'amministrazione pubblica;
- i documenti che provino l'evento dal quale emerge che e' stato emesso il titolo esecutivo;
- la documentazione di prova della legittimazione o l'obbligo di una persona diversa da quella menzionata dal titolo esecutivo;
- altri documenti necessari a ottenere la clausola (e.g. l'atto di matrimonio nel caso di emissione della clausola contro il coniuge del debitore);
- il titolo esecutivo in copia originale con debita traduzione giurata in lingua polacca, nel caso di titolo esecutivo straniero. La richiesta di emissione della clausola esecutiva dovrebbe essere vagliata immediatamente, non oltre 3 giorni dal giorno del suo recapito. Tuttavia l'emissione della clausola successiva al predetto termine e' efficace e non puo' essere annullata. Nel procedimento di emissione della clausola di esecutivita' al titolo esecutivo, il tribunale valuta meramente la validita' formale del titolo e se, in base al contenuto dello stesso, e' possibile effettuare l'esecuzione. Nel procedimento di emissione della clausola, di regola il tribunale non valuta la fondatezza delle pretese presenti nel titolo esecutivo (per tal fine la sede idonea e' il procedimento di secondo grado o opposizione), tuttavia costituisce una eccezione l'emissione della clausola di esecutivita' nei confronti del coniuge: in tal caso il tribunale emette la clausola con un decreto che limita il testo della clausola rispetto alla portata generale del titolo. In altre situazioni il tribunale emette un decreto separato, e' il caso il cui nel titolo sono indicate somme in valute estere e il tribunale obbliga l'ufficiale giudiziario a convertire gli ammontari in valuta polacca. I costi relativi all'emissione della clausola di esecutivita' si computeranno assieme alle pretese derivanti dal titolo. E' possibile impugnare il decreto di emissione della clausola di esecutivita' attraverso una opposizione. Il decreto di emissione o di diniego della clausola si notifica solamente al creditore il quale puo', nel termine di 7 giorni dalla notifica, proporre opposizione. Nel caso del debitore il termine di opposizione da parte sua decorre dalla data di notifica dell'avviso di inizio della procedura di esecuzione da parte dell'ufficiale giudiziario. Il giudizio di opposizione si puo' intraprendere nel caso di violazione delle norme che regolano l'emissione della clausola esecutiva, esso non potra' avere ad oggetto le obbligazioni presenti nel titolo esecutivo, la stessa pendenza del giudizio di opposizione non sospende la procedura esecutiva che tuttavia il tribunale, su istanza dell'opponente, puo' sospendere. In modo simile avviene l'emissione della clausola di esecutivita' per un titolo esecutivo emesso da un tribunale di un paese non UE. Alla richiesta del creditore e' necessario allegare: la copia della sentenza emessa dall'ufficio, un riconoscimento certificato in lingua polacca, la dichiarazione che il titolo e' passato in giudicato, che nel paese di origine il titolo puo' essere eseguito. Il tribunale polacco competente all'emissione della clausola di esecutivita', in questo caso e' il tribunale distrettuale (Sąd Okręgowy) del distretto in cui l'esecuzione deve essere effettuata. Infine e' importante ricordare che:
- se la clausola di esecutivita' e' inserita in un provvedimento giudiziario, nel testo della clausola e' necessario menzionare se la sentenza puo' passare in esecuzione dopo il passaggio in giudicato o e' immediatamente esecutiva;
- la richiesta di emissione della clausola di esecutivita' non interrompe il termine di prescrizione;
- se nel titolo la persona e' esente dai costi processuali, cio' deve essere menzionato nella clausola esecutiva. Il creditore puo' pertanto, in sede di esecuzione, appellarsi alla circostanza dell'esenzione dei costi processuali.
Per maggiori informazioni o in caso di necessitá siamo a Vostra disposizione e reperibili ai seguenti contatti:
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Avv. Alfio Mancani
Tel: (+48) 22 11 93 357
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