Le ultime decisioni delle Sezioni Unite e del Tribunale di Milano.

Di notevole interesse la recente pronuncia della Suprema Corte, chiamata a decidere a sezioni unite su importanti questioni processuali afferenti la modificazione della domanda in primo grado a mente dell'art. 183 c.p.c. (Cass. civ., Sez. Unite, 15/06/2015, n. 12310), al pari del quasi contemporaneo pronunciamento del Tribunale di Milano, chiamato anch'esso a pronunciarsi sulle memorie istruttorie (Tribunale Milano, 26.06.2015).

Le memorie ex art. 183 c.p.c. il loro contenuto, funzione e il dovere di sinteticità.

Come è noto, il legislatore ha inteso demandare alle memorie previste dal VI comma dell'art. 183 c.p.c., specifiche funzioni.

In particolare: "Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria".

Ciò posto, appare evidente che con la prima memoria le parti devono limitarsi a precisare o modificare la domanda, le eccezioni e le conclusioni originarie.

La seconda memoria assolve esclusivamente la funzione di replica o di eccezione alle domande e/o eccezioni nuove o modificate, eventualmente, con la prima memoria e, quindi, per l'articolazione dei mezzi istruttori.

La terza memoria è demandata solo alle prove contrarie rispetto a quelle articolate nella seconda memoria.

Di tanto tiene conto l'ordinanza istruttoria del Tribunale di Milano, datata 26.06.2015, emessa a seguito del deposito delle I, II e III memorie ex art. 183 c.p.c., nella quale si afferma: "In via preliminare si osserva che tutte le parti espositive e valutative contenute nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c. non sono rispondenti al dettato normativo e, pertanto, non saranno considerate ai fini né della decisione, né nella pronuncia finale di merito".

Dall'esame della vicenda giudiziaria emergerebbe infatti che le parti in causa, abbiano entrambe depositato in giudizio delle II e III memorie nelle quali avanzavano, vicendevolmente, delle "accuse" di irritualità.

Il Tribunale meneghino ha bollato come irrituali proprio le anzidette memorie ritenendo che le parti "hanno entrambe introdotto nelle memorie processualmente destinate a ben altri scopi, valutazioni e giudizi estranei alla funzione processuale delle stesse".

Esaminato il contenuto, la Corte poi si sofferma sulla lunghezza degli atti, affermando come: "appare, quindi, sin d'ora necessario osservare, atteso appunto il contenuto delle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c. di entrambe le parti, che il diritto di difesa deve pur sempre esplicarsi con atti di parte che abbiamo il carattere della completezza, ma anche della sinteticità in relazione alla funzione propria di ciascun atto processuale e ciò al fine di perseguire l'obiettivo del "giusto processo"".

Tanto nell'ottica per cui, così come ricordato dalla Suprema Corte, gli atti eccessivamente ridondanti pur non implicando problemi di violazione di norme processuali, incidono sulla chiarezza degli atti stessi e rallentano il processo, di talché, l'esigenza è quella di predisporre "atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio" (Cfr.: Cass. civ., 4.07.2012, n. 11199), non fosse altro perché: "un atto eccessivamente prolisso costringe il giudice a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informato)" (Cfr.: Cass. civ. Sez, Un. 11.04.2012, n. 5698).

A tal proposito, ricorda il Tribunale, il dovere di sinteticità è principio oramai noto, tant'è che lo stesso Presidente della Corte di Cassazione, con missiva indirizzata al C.N.F., ha stimato sufficienti, finanche nel giudizio di legittimità, atti di non più di 20 pagine, stesso discorso dinanzi al Consiglio di Stato ovvero dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo, dove il regolamento prevede che, generalmente, il ricorso non debba superare le 10 pagine.

Peraltro, conclude il Tribunale di Milano richiamando un proprio precedente, "nel processo di merito, le appendici scritte sono ben più di una e, quindi, il limite nemmeno può dirsi eccessivo tenuto conto della somma di tutti gli spazi scritti di difesa" (Cfr.: Tribunale Milano, 6-12.05.2015).

La modificabilità della domanda con la memoria ex art. 183 c.p.c.

La questione di diritto sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione attiene alla modificabilità, con la memoria prevista dall'art. 183 c.p.c., comma 5 (testo previgente), della domanda diretta ad ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, ex art. 2932 c.c., con quella diretta ad ottenere l'accertamento del trasferimento della proprietà.

La vicenda trae origini dalla domanda giudiziale tesa ad ottenere una sentenza costitutiva, ai sensi dell'art. 2932 c.c., avente l'effetto del trasferimento della proprietà fondiaria, giusto contratto di cessione di un appezzamento di terreno al quale non è seguita la stipula del definitivo davanti al notaio all'uopo indicato e ciò, nonostante la ricezione di apposita diffida.

Dopo la costituzione del convenuto, accordato il termine di cui all'art. 183 c.p.c., comma 5 (nel testo previgente: "Art. 183. Prima udienza di trattazione … Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte"), nella conseguente memoria parte attrice modificava l'originaria domanda chiedendo, a questo punto, una sentenza dichiarativa dell'avvenuto trasferimento del terreno.

Sia in primo che in secondo grado la domanda veniva accolta, nonostante la dedotta inammissibilità della stessa, sulla scorta del fatto che la modifica della domanda basata sul medesimo contratto diversamente qualificato, costituisse semplice specificazione della pretesa originaria, pertanto, mera emendatio libelli con sostanziale identità del bene effettivamente richiesto.

Approdato il giudizio dinanzi la Suprema Corte, chiamata a decidere in merito alla modificabilità, con la memoria prevista dall'art. 183 c.p.c., comma 5, della domanda sopra detta, la stessa rilevava che la causa richiede la soluzione di una questione di diritto sulla quale è riscontrabile un contrasto nella giurisprudenza della medesima Corte pertanto, con ordinanza interlocutoria n. 2096 del 2014, sollecitava l'intervento compositivo delle sezioni unite.

La sentenza oggetto di commento riveste fondamentale importanza anche nella vigenza dell'attuale art. 183 c.p.c., considerato che il punto specifico, nella nuova formulazione, è rimasto sostanzialmente invariato.

Le sezioni unite ricordano che sul punto vi è un precedente specifico delle medesime sezioni, le quali, con la sentenza n. 1731 del 1996, "hanno aderito a quello che allora si presentava come l'orientamento minoritario (Cass. n. 1782 del 1993; Cass. n. 8442 del 1990; Cass. n. 5250 del 1986), tanto a composizione di un contrasto che già all'epoca si proponeva sostanzialmente negli attuali termini".

La ricordata sentenza delle sezioni unite affermava come: "costituisce domanda nuova vietata la richiesta di una sentenza che accerti l'avvenuto effetto traslativo dopo che sia stata in precedenza richiesta pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., essendo tali domande diverse sotto il profilo del petitum e della causa petendi".

Con la sentenza n. 12310, del 15.06.2015, le sezioni unite, tuttavia, ritengono che: "occorre evidenziare, come si chiarirà meglio in prosieguo, la necessità di un nuovo intervento compositivo sembra emergere in considerazione (non tanto del numero - esiguo - delle pronunce in aperto contrasto col precedente dictum delle sezioni unite sulla specifica questione nè del tempo trascorso dall'intervento compositivo del 1996 quanto) dei mutamenti del quadro normativo di riferimento ad opera del legislatore - anche costituzionale - e dei corrispondenti mutamenti nella giurisprudenza di legittimità, soprattutto a sezioni unite (pure se non specificamente riferibili alla problematica in esame e riguardanti, in una prospettiva più generale, non solo la disciplina dei "nova" nel processo ma anche le problematiche collegate…)".

La problematica, a parere delle sezioni unite, è quella innanzitutto di individuare la reale portata del contrasto in esame, considerato che, a prescindere dalla questione oggetto di censura, ritenuta "particolare e per certi versi paradigmatica", la questione "investe uno degli "snodi" fondamentali del processo ed impone quindi di affrontare il tema dei margini di ammissibilità dei "nova" - a prescindere dalle peculiarità del caso specifico - innanzitutto a partire da una ricognizione della struttura dell'udienza di comparizione come disciplinata dall'art. 183 c.p.c., norma prevedente l'ammissibilità di modifiche alle domande, eccezioni e conclusioni proposte negli atti introduttivi".

Ricorda la Suprema Corte come la giurisprudenza, finora univoca, ha ritenuto ammissibili solo le modificazioni della domanda introduttiva che costituiscono semplice "emendatio libelli", in altri termini, quando le modificazioni non incidono né sulla causa petendi ("ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto") né sul petitum ("se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere").

Al contrario, risultano sempre inammissibili quelle modificazioni della domanda che costituiscono "mutatio libelli", vale a dire quando si avanzi una pretesa effettivamente diversa da quella originaria, pertanto, un petitum diverso e più ampio ovvero una causa petendi fondata su di un fatto costitutivo differente, tale da introdurre un nuovo tema d'indagine, con spostamento dei termini della controversia, tale da disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (Cfr. tra le tante: Cass. civ. nn. 1585 del 2015; 12621 del 2012; 17457 del 2009; 17300 del 2008; 21017 del 2007; 9247 del 2006).

Tuttavia: "questa apparente uniformità di principio (che relega senza incertezze nel campo della inammissibile mutatio libelli le modifiche alla domanda iniziale incidenti su petitum e causa petendi) sottende tuttavia una realtà più frastagliata, posto che, se pure nessuna pronuncia ha finora esplicitamente affermato che sono ammissibili domande "nuove" (intese come tali quelle delle quali risultano modificati in tutto o in parte il petitum e/o la causa petendi), nei singoli casi, escludendo che fosse intervenuto il suddetto inammissibile cambiamento, si è in concreto (talora attraverso equilibrismi teorici a volte comprendenti anche rivisitazioni e ridefinizioni dei concetti di petitum e causa pretendi) giunti a ritenere sostanzialmente ammissibili anche domande che presentavano invece mutamenti in ordine ai suddetti elementi identificativi".

Esempi di ciò sono rinvenibili in diversi precedenti della medesima Suprema Corte, resi in specifiche fattispecie, anche in quella di cui all'art. 2932 c.c.

Ciò posto, le sezioni unite, decise a dare un orientamento unitario generale, ritengono che: "non si ritiene dunque di perpetuare la logica giurisprudenziale del caso per caso volta a privilegiare un approccio "settoriale" che, come accaduto finora -in misura maggiore o minore- nelle sentenze in relazione alle quali è stato rilevato il contrasto, non pone in discussione le affermazioni di principio in materia, ma anzi ricostruisce le singole decisioni proprio a partire da quei principi dati formalmente per indiscutibili".

Riferisce la Corte che, in realtà, dall'analisi dell'art. 183 c.p.c. non sono rinvenibili espliciti divieti, come quelli imposti dall'art. 345 c.p.c., per il quale, nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e se proposte devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.

Sottolineano le sezioni unite come: "E' inoltre da evidenziare che l'art. 189 c.p.c., in tema di rimessione della causa al collegio, prevede che il giudice istruttore invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio "nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183 c.p.c.", in tal modo ribadendo, ove vi fossero dubbi, che a norma dell'art. 183 c.p.c., le parti possono cambiare le domande e conclusioni avanzate nell'atto introduttivo in maniera sensibilmente apprezzabile (quindi non limitata a mere qualificazioni giuridiche o precisazioni di dettaglio), restando tuttavia ancora in parte imprecisato il tenore di tale cambiamento. Per una maggiore comprensione della effettiva portata del cambiamento ammissibile ai sensi dell'art. 183 c.p.c., occorre procedere dalla considerazione che, in rapporto alla domanda originaria, nell'economia della suddetta norma risultano previsti altri tre tipi di domande: le domande "nuove", le domande "precisate" e le domande "modificate". Con riguardo alle domande "nuove", va innanzitutto evidenziato che, pur non riscontrandosi un espresso divieto come quello di cui all'art. 345 c.p.c., questo può essere implicitamente desunto dal fatto che risultano specificamente ammesse per l'attore le domande e le eccezioni "che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto", ben potendo l'affermazione suddetta leggersi nel senso che sono (implicitamente) vietate tutte le domande nuove ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto, secondo una struttura in parte dissimile da quella riscontrabile nel più volte citato art. 345 c.p.c., dove il divieto di domande nuove risulta esplicitato, sicchè non resta deducibile "a contrario" dalla esplicita ammissione delle domande relative a frutti, interessi, accessori e danni rispettivamente maturati e sofferti dopo la sentenza impugnata".

Fatte queste doverose premesse, che per brevità abbiamo cercato di sintetizzare ma che, per chi volesse approfondire, sono riportate integralmente nella sentenza allegata, le sezioni unite concludono ritenendo ammissibile la modifica della domanda originaria, anche se questa comporta implicazioni sul petitum e/o la causa petendi, fermo restando che la stessa deve essere comunque concatenata alla vicenda introduttiva del giudizio.

A tal proposito: "La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno od entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Di talché, deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., della iniziale domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto in domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo".

Avv. Paolo Accoti


Cass. Sezioni Unite 15.06.2015 n. 12310
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