Di Marina Crisafi - No alla cancellazione dall'albo se non si è pagata la Cassa forense o i contributi al Consiglio dell'ordine. Ampia possibilità di provare "con ogni mezzo" l'esercizio continuativo abituale ed effettivo della professione, considerando "presuntivi" e non assoluti i requisiti previsti dal regolamento. Tempi ragionevoli a disposizione degli avvocati per l'eventuale "sanatoria" finalizzata ad evitare la cancellazione dall'albo.
Sono queste le tre principali proposte di modifica suggerite, con parere (qui sotto allegato), dal Consiglio Nazionale Forense allo schema di regolamento del Ministero della giustizia sull'accertamento dell'esercizio della professione forense.
Il regolamento, inviato nei mesi scorsi al Cnf per il necessario ma non vincolante parere, prevede che per continuare ad essere avvocati, l'esercizio della professione sia "effettivo, continuativo, abituale e prevalente" (leggi "Niente più avvocati a tempo perso. Ecco le future regole per l'esercizio della professione").
Ciò significa dimostrare la presenza dei seguenti 8 requisiti, a pena di cancellazione dall'albo:
- essere titolare di partita Iva attiva;
- avere l'uso di locali e di (almeno) un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche associata;
- aver trattato almeno cinque affari l'anno anche se conferiti da altro professionista;
- possedere una pec regolarmente comunicata al Consiglio dell'Ordine;
- aver assolto gli obblighi di aggiornamento professionale;
- disporre di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione;
- avere pagato i contributi annuali dovuti al Consiglio dell'Ordine;
- avere pagato i contributi alla Cassa di Previdenza Forense.
Requisiti che hanno gettato nel "panico" l'intera categoria e che ora il CNF mira a "limare" per evitare conseguenze troppo penalizzanti per gli avvocati.
Le proposte del CNF incidono direttamente e preliminarmente sugli ultimi due requisiti con la richiesta al Ministero di eliminare qualsiasi riferimento al reddito, anche indiretto (come l'essere in regola con i pagamenti di Cassa e COA), quale conditio sine qua non per la permanenza nell'albo.
Ma non solo. Anche sui primi due requisiti, il Consiglio interviene proponendo che la titolarità di partita Iva e l'utilizzo dei locali siano considerati validi anche se non posseduti "a titolo personale", ma derivanti dalla partecipazione dell'avvocato ad una società o ad una associazione professionale.
Più in generale, il CNF chiede che tutti i requisiti siano valutati in via "presuntiva" e non assoluta, prevedendo che l'avvocato possa provare con ogni mezzo l'esercizio effettivo, abituale e continuativo della professione con un congruo termine per dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti (attualmente la bozza prevede che l'avvocato possa presentare osservazioni a seguito delle verifiche entro trenta giorni).
Il parere del CNF non è vincolante e spetterà al Ministero decidere ma il Consiglio avverte: si tratta di modifiche essenziali per "conciliare la natura liberale della professione forense con la garanzia di effettività e continuità del suo esercizio a giovamento degli assistiti/clienti ma anche degli stessi avvocati che devono poter operare in un mercato professionale non "gonfiato" e con una competizione più trasparente e corretta".
Qui il parere del Cnf sul regolamento del Ministero