di Marina Crisafi - Non basta il mero voto numerico per bocciare un aspirante avvocato. Ai fini della mancata ammissione del candidato all'orale dell'esame di abilitazione forense, è necessaria la motivazione, altrimenti sono violati i principi europei di imparzialità e trasparenza della P.A.
Così ha deciso il Tar Lazio con la recente sentenza n. 9413/2015 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un candidato bocciato all'esame scritto, nella sessione del 2013, sulla base di una mera insufficienza numerica.
In contrasto con quanto statuito dalla Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 175/2011, ha legittimato il punteggio numerico per la valutazione delle prove scritte nell'esame forense quale criterio prescelto dal legislatore, il collegio romano ha seguito la propria interpretazione, ritenendo quella della Consulta non preclusiva della possibilità di seguire altri criteri ermeneutici compatibili con la Costituzione e con il potere-dovere del giudice di interpretare le leggi in piena autonomia.
Ma non solo, ad avvalorare la tesi della motivazione, secondo il giudice amministrativo, è anche la riforma dell'ordinamento professionale forense (l. n. 247/2012), la quale, all'art. 46, delinea per l'esame di abilitazione un meccanismo, che seppur non ancora applicabile (posto il rinvio di cui all'art. 49), è basato sulle annotazioni delle osservazioni (positive o negative) da parte della commissione su ciascun elaborato valutato, "le quali costituiscono motivazione del voto" espresso.
La soluzione interpretativa, inoltre, ad avviso del Tar, è coerente con i principi contenuti nell'art. 41 della Carta dei diritti dell'Unione Europea e nell'art. 296, comma 2, del TFUE, i quali stabiliscono che la motivazione debba far apparire chiaramente e inequivocabilmente l'iter logico seguito dall'istituzione che ha emanato il provvedimento sì da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della sua adozione e al giudice competente di esercitare il proprio controllo.
Sicché, in definitiva, per il giudice amministrativo, il mero numero non può bastare e spetterà ad un'altra commissione valutare gli elaborati bocciati e stabilire se il candidato ha o meno il diritto di essere ammesso alle prove orali.
Qui la sentenza del Tar n. 9413/2015