Le presunzioni legali "previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sè fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza della condotta criminosa".
A ribadire tale importante principio, è la terza sezione penale della Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 30890/2015 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di due contribuenti, imputati di una serie di reati tributari, tra cui fatture false e omessa dichiarazione dei redditi relativamente alla creazione di società fittizie all'estero.
Condannati nei primi due gradi di giudizio, i due ricorrevano per Cassazione lamentando l'affermazione della responsabilità penale da parte dei giudici di merito sulla base di mere presunzioni di natura tributaria.
Per la S.C. la lamentela è fondata.
Richiamando la giurisprudenza in materia (cfr. Cass. n. 7078/2013), la Corte ha affermato, infatti, che in tema di reati tributari, ai fini della prova del reato, pur dovendo estendere il proprio esame a valutare ogni indizio acquisito, il giudice può legittimamente fare ricorso "agli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza o dall'Ufficio Finanziario, anche ai fini della determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa", in quanto l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario, "non esclude che, ai fini della formazione del suo convincimento, il giudice penale possa avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria". Tuttavia, ciò può avvenire a condizione "che detti elementi siano assunti non con l'efficacia di certezza legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione ai fini probatori".
Per cui, non essendo stati offerti, nel caso di specie, ulteriori elementi di prova a riscontro delle presunzioni, valutate come meri indizi, per la S.C. il ricorso va accolto.
Cassazione, sentenza n. 30890/2015