di Floriana Baldino - Avevamo già trattato e brevemente accennato nell'articolo "Anatocismo bancario. La giurisprudenza conferma l'illegittimità" delle sospensioni previste a favore delle vittime di usura, ed in particolare dell'art. 20 della legge n. 44/99. In questa sede, è necessario dunque entrare nel merito e chiarire alcuni concetti, cominciando (è doveroso) con un breve excursus storico della materia.
A far data dal 1996 il legislatore ha tentato di inasprire le sanzioni civili e penali a carico dell'usuraio e favorire, dall'altra parte, la vittima con vari benefici, ed ha tentato di porre fine al precedente contrasto giurisprudenziale sulla determinazione dell'usurarietà degli interessi e sull'approfittamento dello stato di bisogno.
Al fine di determinare e quantificare l'usura, "al di là di ogni ragionevole dubbio" ed in maniera quanto più oggettiva possibile, è stato introdotto appunto un criterio "oggettivo" (art. 2 l. 108/96) per la sua determinazione.
A partire dallo stesso anno, infatti, il Ministero del Tesoro, sentito l'ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso globale medio praticato dagli istituti bancari comprensivo di commissioni ed oneri per categorie di operazioni e stabilisce il tasso soglia. In seguito all'introduzione della legge n. 108/96 è stato modificato anche l'art. 644 del codice penale e novellato l'art. 1815 del codice civile prevedendo, al secondo comma che, in caso di pattuizione di interessi usurari non è dovuto alcun interesse.
Tornando ai benefici concessi alle vittime del reato (art. 14 della legge 108/96 e ss.), la novità importante è stata l'istituzione, presso l'ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket, del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura.
In sostanza è stata data la possibilità all'usurato, di potere richiedere un mutuo decennale senza interesse (art. 14 l. 108/96).
L'erogazione di tale mutuo è, ovviamente, soggetta a precisi limiti sia soggettivi che oggettivi.
L'art. 14 della legge 108/96 limita, infatti, la possibilità di chiedere il predetto mutuo ai soggetti che svolgono "attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale" e ciò al fine di concedere agli imprenditori la possibilità di un reinserimento nel mercato del lavoro. Naturalmente, purchè risultino persone offese nel procedimento penale instaurato (con il deposito della denuncia per usura da parte della vittima) contro l'usuraio.
La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato.
Altro beneficio introdotto dalla legge 108/96 è descritto nell' art. 20 ovvero la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi, del pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, tra cui rilevano anche le esecuzioni immobiliari.
Tali termini, quindi, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni (art. 20, primo comma), tranne che nel caso degli adempimenti fiscali, i cui termini di scadenza, sempre ricadenti entro un anno dall'evento lesivo, sono, addirittura, prorogati per tre anni.
Fine evidente di tale legge è quello di agevolare la vittima durante l'istruttoria per il conseguimento dei benefici di cui all'art. 14 della legge 108/96 (la concessione del mutuo) o all' art. 3 e segg. della legge 44/99 (la concessione dell'elargizione).
Il legislatore, infatti, nella consapevolezza della doverosa e lunga istruttoria da avviare al fine di verificare la sussistenza dei presupposti, nonchè delle difficoltà economiche che la vittima, già "strozzata" o "estorta", può incontrare, nelle more, a causa della scadenza di ratei di mutuo, di adempimenti di carattere fiscale, di termini esecutivi, di vendite giudiziarie, di rilascio di immobili (ecc.), ha utilizzato lo strumento della sospensione dei termini, temporanea.
La norma di cui all'art. 20, comma settimo, tuttavia, non è stata di facile interpretazione.
La sospensione dei termini, o meglio la concessione di questo beneficio, è stata trasferita, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge n. 3/2012, dal prefetto al Pubblico Ministero.
La sospensione dovrebbe operare ope legis, ma il disaccordo di molte procure sull'argomento, ha richiesto addirittura l'intervento della Corte Costituzionale, la quale si è espressa in merito alla obbligatorietà del P.M. di concedere il beneficio ex art. 20 legge 44/99 a favore delle vittime di usura.
Si legge infatti nella sentenza n. 192/2014: "Va in proposito, anzitutto sottolineato come la sospensione dei termini prevista dai primi 4 commi dell'articolo 20 non sia discrezionale: essa infatti è legata sostanzialmente alla presenza della richiesta della elargizione del mutuo senza interessi di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 12, della legge numero 44 del 99 e all'articolo 14 della legge numero 108 del 1996 ... al pubblico ministero compete la mera verifica di riferibilità della comunicazione del prefetto alle indagini per delitti che hanno causato l'evento lesivo condizione della gestione. Il relativo provvedimento non concerne, dunque, l'esercizio dell'azione penale nell'attività di indagine ad essa finalizzata.
A tale interpretazione autentica si sono adeguate innumerevoli procure, e da ultima anche quella di Padova ove un p.m., nel suo provvedimento di sospensione ha dichiarato che: "l'articolo 20 comma 7 legge 44 /99 attribuisce al pubblico ministero il potere di adottare i provvedimenti di sospensione e di proroga dei termini indicati ai commi 1 2 3 e 4 precedenti. Come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza 192 del 2014 il pubblico ministero a fronte della ricezione di una richiesta di provvedere ai sensi dell'articolo 20, settimo comma, legge 44/99 ha un potere non discrezionale ma vincolato"(provv. Ill.mo Dott. Peraro del 19/06/2015).
D'altronde suddetto principio di obbligatorietà nel concedere la sospensione a favore delle vittime di usura, era già stato sottolineato dal Ministero della Giustizia in una sua circolare, nel tentativo di creare una buona collaborazione tra autorità giudiziarie e prefettura in materia di usura, ed evidenziando la criticità dei flussi informativi tra i due istituti, per una giusta tutela della possibile vittima di usura.
Nella circolare del 02/06/2007 (Prot. 032.016.003-7) è specificato infatti quanto segue: "La domanda di elargizione, per il solo fatto della sua proposizione, produce l'effetto di sospendere - per la durata delle legge, e nei confronti dell'interessato - i termini di scadenza: degli adempimenti amministrativi; del pagamento dei mutui bancari e ipotecari nonché ogni altro atto avente efficacia esecutiva; dagli adempimenti fiscali; dei termini di prescrizione...(art. 20 c. 1, 2 e 3 legge 44/99)".
In materia si è espressa anche la giurisprudenza di merito, ritenendo che "l'interesse dei creditori al pagamento e all'azionabilità in via esecutiva dei propri crediti, vada sacrificato, in quanto di rango inferiore, all'interesse della vittima del reato di estorsione e/o usura, in quanto la ripresa delle azioni esecutive porterebbe all'effetto perverso di portare il reato stesso a conseguenze ulteriori e più gravi (non si discernerebbe il creditore estraneo al reato "sano" dal creditore "reo" e quindi anche quest'ultimo conseguirebbe illecitamente il profitto del reato" (Tribunale Ascoli Piceno sez. fallimentare,
Sulla base di tali premesse, quindi, si può concludere affermando che, ogni qualvolta si sia in presenza di una possibile vittima di usura, in seguito al deposito della denuncia e alla richiesta di poter usufruire dei benefici ex art. 20 l. n. 44/99, tutte le attività esecutive, tra le quali anche le aste giudiziarie, devono essere sospese.
Vedi anche: anatocismo bancario
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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