di Marina Crisafi - Tra qualche anno sarà normalissimo vederli svolazzare nei cieli europei perché gli oggetti volanti meglio identificati come droni rappresentano un settore in forte sviluppo e con grandi ricadute sull'occupazione. Dall'uso ricreativo a quello professionale, infatti, possono essere utilizzati in molteplici ambiti: sicurezza, giornalismo, turismo, agricoltura, ricerca e finanche per le consegne.
È per questo che, al fine di contemperare le necessarie esigenze di sicurezza dei cittadini sorvolati dai droni e la certezza dell'utilizzo da parte degli operatori, l'Ente nazionale per l'aviazione (Enac) ha rilasciato la nuova versione del regolamento (il precedente risale al 2013, tra i primi Paesi al mondo ad emanarlo) per i "mezzi aerei a pilotaggio remoto", i droni appunto.
Adottato a seguito della consultazione pubblica sul sito istituzionale, il nuovo regolamento dell'Enac sarà in vigore dal 15 settembre.
Ecco le nuove regole:
Titolo aeronautico
Il regolamento introduce un nuovo titolo aeronautico per i piloti APR riconoscendo, così, che la sicurezza delle operazioni dipende, sostanzialmente, dalla capacità dei piloti stessi. Questi ultimi sono tenuti anche a presentare una dichiarazione (via web sul sito dell'Enac), che attesta la rispondenza delle operazioni di volo al regolamento, indicando i limiti applicabili e fornendo i dati della "targhetta" identificativa del mezzo.
Livelli di sicurezza
Per le operazioni più semplici, ossia quelle condotte in condizioni "volo a vista" (VLOS) sarà sufficiente un livello di sicurezza basato sulle capacità del pilota remoto (munito di titolo aeronautico in corso di validità) e di procedure operative più snelle, mentre per le operazioni più "critiche" i livelli richiesti terranno conto oltre che delle capacità dell'operatore, anche dell'affidabilità dei mezzi aerei (fissata su livelli crescenti) e richiederanno uno specifico sistema di autorizzazioni.
Ricerca e sviluppo: i Sapr
La nuova versione del regolamento distingue i droni ad uso ricreativo da quelli per attività di ricerca e sviluppo, i "Sapr" soggetti a specifica autorizzazione Enac.
Le operazioni specializzate effettuate con i Sapr aventi massa operativa minore o uguale a 2 kg (al decollo) sono considerate non critiche, nei diversi scenari operativi, a patto che l'Apr, dal punto di vista progettuale e costruttivo abbia caratteristiche di inoffensività, precedentemente accertate dall'Enac o da altro soggetto autorizzato.
I droni con questi requisiti potranno sorvolare le aree urbane anche senza requisiti organizzativi, previa assicurazione da parte del pilota della corretta conduzione del mezzo e della esecuzione della manutenzione prevista.
I limiti
Per le operazioni "volo a vista" (VLOS), il regolamento prevede un nuovo limite di 500 metri di distanza del drone dal pilota e un'altezza massima di 150 metri.
Ai droni, di massa inferiore o uguale a 2 kg e 0,3 kg è vietato, inoltre, sorvolare aree dove si verificano assembramenti di persone (per cortei, manifestazioni sportive, spettacoli, ecc.).
Il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1174 del Codice della navigazione.
Qui il regolamento dell'Enac