Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che il termine triennale di decadenza per poter ottenere un indennizzo in caso di contrazione di epatite post-operatoria, opera anche nel caso in cui il contagio sia avvenuto in data antecedente l'entrata in vigore della legge n. 238/1997 che lo ha previsto e decorre da tale data.
È quanto chiarito con la sentenza n. 15352/2015 depositata il 22 luglio.
In sostanza non trovano spazio le ragioni in base alle quali il termine decadenziale previsto dalla normativa del 1997, avente carattere eccezionale, non riguarderebbe le ipotesi di epatite contratta in precedenza, in quanto il diritto all'indennizzo ad essa conseguente sarebbe già entrato nel patrimonio del danneggiato e, in quanto tale, andrebbe sottoposto all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Si va così a sanare il contrasto giurisprudenziale che ha visto contrapposte le sentenze della Cassazione n. 10215 del 12 maggio 2014 e n. 13355 del 29 maggio 2014.
Per la prima delle due sentenze il termine decadenziale opererebbe in caso di epatite contratta antecedentemente all'entrata in vigore della legge che lo ha istituito solo se la conoscenza del danno sia sorta successivamente, mentre per la seconda decorrerebbe comunque dalla data di entrata in vigore della legge.
Nel confermare questo secondo orientamento, le sezioni unite hanno sottolineato che i principi generali dell'ordinamento in materia di termini impongono che in caso di introduzione di un termine di decadenza che prima non era previsto, la relativa disciplina ha efficacia generale, con l'unica differenziazione riguardante il momento di decorrenza.
Il riferimento è all'articolo 252 delle disposizioni attuative del codice civile, al quale va attribuito valore di regola generale.
In sostanza, la tutela dell'interesse del privato deve necessariamente essere bilanciata con l'esigenza di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio che la previsione del termine persegue.
In presenza di un ben definito e rilevante interesse pubblico, quindi, la permanenza nel tempo di un assetto regolatorio può essere scalfita, con l'unico limite della proporzionalità rispetto agli obiettivi di interesse pubblico.sentenza n. 15352/2015 depositata il 22 luglio