di Lucia Izzo - Con la sentenza 15539/2015 la Cassazione è nuovamente tornata a pronunciarsi sul tema
dell'azione di rivendicazione di un bene immobile e sull'onere probatorio del ricorrente.
Nel caso di specie, la proprietaria di un vano sgombero-magazzino si vedeva accogliere in primo grado la domanda tesa a dichiarare l'inefficacia di un decreto pretorile relativo all'acquisto per usucapione speciale (ai sensi degli artt. 1159 bis c.c. e 3 della legge n. 346 del 1976) del suddetto vano in capo a una seconda persona.
Nel ricorso si denunciava l'erronea notifica dell'istanza di declaratoria dell'usucapione all'originaria proprietaria, quando questa aveva già trasferito la sua proprietà in capo a coloro che sarebbero poi divenuti danti causa dell'attrice.
Tuttavia, la Corte d'Appello rigettava la successiva domanda di rivendicazione proposta dalla ricorrente giustificando così il successivo ricorso in Cassazione proposto dagli eredi della proprietaria.
La Corte ha accolto il ricorso, precisando che in capo al proprietario che abbia proposto azione di rivendicazione gravi un onere probatorio attenuato nel caso in cui il convenuto sollevi nel corso del giudizio di rivendica domanda riconvenzionale eccezione di usucapione dello stesso bene rivendicato.
Pertanto, l'attore in rivendicazione dovrà unicamente dimostrare di possedere "un valido titolo di acquisto" e l'appartenenza del bene ai suoi danti causa "in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato a possedere" nonché la "prova che quell'appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto".
Gli Ermellini chiariscono che l'onere attenuato in capo agli aventi causa è generato dall'efficacia venuta meno della declaratoria di usucapione speciale di cui al decreto pretorile, la quale provoca una sorta di riespansione dell'originaria proprietà nonché la carenza di un valido titolo. Per tali motivi, la valutazione in appello del titolo di proprietà vantato dall'attrice, appare "viziata da manifesta illogicità e travisamento delle prove".
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