di Valeria Zeppilli - Se il tuo treno viene cancellato, Trenitalia dovrà rimborsarti non solo il biglietto ma anche i costi eventualmente sostenuti per raggiungere la meta con altro mezzo di trasporto. Ad affermarlo è il giudice di pace di Frosinone, nella recente sentenza n. 47/2015 (qui sotto allegata).
Il magistrato laziale, infatti, ha ritenuto fondata la richiesta di alcuni passeggeri del treno, la cui corsa era stata annullata da Trenitalia a causa di uno sciopero del personale, di vedersi rimborsati non solo il biglietto ferroviario ma anche i costi sostenuti per effettuare il viaggio con la loro autovettura onde non perdere un ulteriore treno che avrebbero dovuto prendere in coincidenza con quello soppresso.
Trenitalia, pertanto, è stata chiamata ad esborsare somme pari al costo del parcheggio dell'autovettura, del carburante e del pedaggio autostradale.
Nulle sono state ritenute le clausole in base alle quali la predetta società, in caso di ritardi o interruzioni del servizio, sarebbe tenuta solo al rimborso totale o parziale del biglietto.
Esse, infatti, secondo il giudice di pace sono palesemente vessatorie per il passeggero, il quale, peraltro, al momento in cui conclude il contratto di trasporto non è posto in condizione di prenderne concretamente visione.
Ad esse, pertanto, si applica l'articolo 36 del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005), nella parte in cui sancisce la nullità delle clausole delle quali il consumatore non ha avuto conoscenza prima della conclusione del contratto.
Trenitalia, dunque, è soggetta alla generale disciplina privatistica ed è tenuta ad indennizzare tutte le conseguenze patite dal passeggero a seguito del suo inadempimento.
N.b. La redazione ringrazia l'Avv. Carla Corsetti che ha reso disponibile il testo della sentenza del giudice di Pace di Frosinone allegata al presente articolo