di Marina Crisafi - Per chi perde "i punti" sulla patente, l'opposizione contro il provvedimento della Motorizzazione Civile va proposta davanti al giudice ordinario e non a quello amministrativo. Così hanno stabilito le sezioni unite della Cassazione, con la recente sentenza n. 15573/2015 (qui sotto allegata) pronunciandosi sulla vicenda di un uomo nei cui confronti il ministero dei Trasporti aveva disposto la revisione della patente di guida (categoria B) sul presupposto della perdita totale dei punti originariamente assegnati. Ordinava quindi di presentarsi per sostenere l'esame di idoneità tecnica teorico-pratico entro 30 giorni, pena la sospensione della patente a tempo indeterminato.
L'automobilista proponeva opposizione innanzi al giudice di pace chiedendo l'annullamento del provvedimento della motorizzazione e dei verbali di accertamento delle violazioni (che asseriva non erano mai state notificate) dai quali derivavano le decurtazioni del punteggio (anche queste mai comunicategli).
Il giudice di pace però, ritenendo che la fattispecie andasse ricondotta in quella delineata dall'art. 128 del Codice della Strada, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e concedeva trenta giorni per riassumere il giudizio dinnanzi al Tar competente.
L'uomo proponeva, quindi, appello al tribunale, e vedendo ancora una volta rigettate le proprie istanze, adiva la Cassazione.
Per il Palazzaccio l'automobilista ha ragione.
Ribadendo l'orientamento più volte affermato in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, le sezioni unite hanno sottolineato che "l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti, sicché essi, ai sensi degli artt. 204-bis, 205 e 216, comma 5, del codice della strada rientrano nella competenza del giudice di pace".
A tale generale devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario, ha proseguito la S.C., non si sottraggono neanche i provvedimenti adottati dall'amministrazione per effetto della perdita dei punti della patente di guida - come quello con il quale viene ordinato al titolare della patente di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica nel caso di azzeramento dei punti - che partecipano "della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita dei punti, applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale; sanzione in relazione alla quale non è dubitabile la giurisdizione del giudice ordinario, essendo avverso la stessa proponibile opposizione davanti al medesimo giudice competente per l'opposizione ai verbali di contestazione, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011".
Non resta, dunque, per il Collegio, che cassare la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace competente, condannando il Ministero al pagamento delle spese dell'intero giudizio.
Cassazione sentenza n. 15573/2015