di Lucia Izzo - La notificazione presso il domiciliatario, a seguito della morte di quest'ultimo, è da ritenersi inefficace e pertanto non potrà validare la formazione del contraddittorio.
Così i giudici della prima sezione civile della Corte di Cassazione hanno statuito nella sentenza n. 15558/2015 depositata lo scorso 24 luglio (qui sotto allegata).
Il caso portato all'attenzione dei giudici vedeva contrapporsi la curatela di un fallimento personale contro una società per azioni, ai fini della revocatoria (ex art. 67 l.f.) dei pagamenti eseguiti a favore della S.p.a. dalla fallita nell'anno anteriore all'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
La Corte d'appello di Catania, riformando la decisione di primo grado, dichiarava l'inefficacia dei pagamenti complessivi eseguiti alla società per azioni dichiarandone tra l'altro la contumacia.
La società adiva, quindi, la Suprema Corte.
Ed è proprio tra i motivi del ricorso in Cassazione proposto dalla S.p.a. che è emersa la circostanza dell'avvenuta notificazione presso l'avvocato domiciliatario già indicato in primo grado, ma deceduto prima del giudizio d'appello, con conseguente consegna dell'impugnazione a mani di altro avvocato dello studio.
Gli Ermellini hanno richiamato la giurisprudenza dominante secondo cui "la morte del domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita (...) alla parte personalmente".
Tuttavia, come precisato dai giudici, tale principio viene derogato dall'ipotesi in cui l'elezione di domicilio sia effettuata presso lo studio del professionista e l'organizzazione di tale studio gli sopravviva, in quanto lo studio viene equiparato ad un ufficio.
La situazione cambia quando dalla dichiarazione di elezione risulta che lo studio è indicato in quanto proprio di una individuata persona.
Ciò è quanto accaduto nella fattispecie esaminata: siccome l'elezione risulta effettuata con riferimento alla persona del domiciliatario, e non indipendentemente da questi in relazione all'ufficio/organizzazione, la rilevanza dell'elemento personale produce l'inefficacia della dichiarazione a seguito della morte di costui e la necessità di notificare gli atti non al domicilio eletto ma a quello reale, come previsto dall'art. 330, terzo comma, c.p.c. e ai sensi degli artt. 137 e ss.
Infine, hanno precisato ulteriormente i giudici del Palazzaccio, nel caso in cui alla morte del procuratore continui ad operare la sua organizzazione "la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente".
In virtù di tale ricostruzione, dunque, la corte di merito avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della notificazione stessa stante la mancata costituzione in giudizio della società appellata. Non essendo ciò avvenuto, i giudici di Piazza Cavour hanno deciso per la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello per un nuovo esame della controversia.
Cassazione Civile Sent. Sez. 1 Num. 15558 Anno 2015