di Marina Crisafi - Asfalto scivoloso, ricoperto di acqua e fango, nessuna segnalazione di pericolo e niente guardrail. Inevitabile la caduta nella scarpata all'uscita della curva per l'automobilista che guidava a velocità moderata. La responsabilità dei danni è senza dubbio dell'Anas che dovrà risarcire agli eredi dell'uomo, deceduto nelle more del giudizio, oltre 150mila euro, a causa della mancata manutenzione della strada. Così ha deciso la Cassazione, con la sentenza n. 15859 depositata ieri (qui sotto allegata), rigettando il ricorso dell'Anas, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che la condannava (peraltro in difetto rispetto alla decisione del giudice di primo grado) al risarcimento del danno agli eredi dell'automobilista vittima del grave incidente.
Per la terza sezione civile non regge la tesi dell'azienda che sosteneva che la causa dell'incidente fosse dipesa dalla condotta del conducente che guidava ad una velocità eccessiva.
È vero che, ha affermato, infatti, la Cassazione, "la valutazione del comportamento del danneggiato è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e alla manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art 1227, primo comma, c.c.". Ma è altrettanto vero che, nel caso specifico, la corte di merito ha ritenuto provata l'assoluta mancanza di colpa dell'uomo, sulla base delle testimonianze raccolte, delle foto prodotte che dimostravano l'incuria totale del tratto stradale in cui era avvenuto il sinistro (mancanza di segnalazione di pericolo, assenza di guardrail, presenza sul tratto stradale di acqua), nonché sui rilievi eseguiti dai quali risultava che la velocità di guida del veicolo non era per nulla eccessiva.
E ciò in ogni caso non avrebbe comunque evitato lo sbandamento e la caduta dal precipizio di oltre trenta metri.
Per cui nessun dubbio sulla responsabilità esclusiva dell'Anas alla quale spetta pagare anche le spese del giudizio.
Cassazione sentenza n. 15859/2015